dispersione delle ceneri in natura

E’ già operativa in poche regioni, per effetto di apposite riforme a livello locale sulla polizia mortuaria e può avvenire solo previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, nei luoghi previsti dal comma 1 dell’art. 3 della L. 130/01 e cioé:

fuori dai centri abitati (così come individuati dal Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), sul terreno o nell’aria in acqua (in mare, nei laghi, nei corsi d’acqua).

Se la dispersione avviene in un terreno d’altri occorre l’autorizzazione del proprietario che deve darla senza che vi sia lucro.

La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell’Art. 411 Codice Penale.

Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale (forse con un’interpretazione molto rigida del DPR 15 luglio 2003 n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto.

Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, purchè non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.

40 thoughts on “dispersione delle ceneri in natura

  1. Una mia carissima amica ha espresso il desiderio che dopo la sua morte le ceneri vengano sepolte in un luogo (non in cimitero)dove sia possibile piantarvi un albero. Ora lei è già ricoverata terminale. È iscritta alla socrem di Milano. Vorrei sapere se questo è possibile e come ottenere le varie autorizzazioni.
    Grazie.

    1. X Sergio,

      no, non è ammesso dalla Legge, infatti, si veda l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie – R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
      Le ceneri possono sì uscire dal circuito cimiteriale, ma solo per esser:

      1) disperse in natura
      2) custodite presso un domicilio privato.

      (si tralasciano, volutamente, in quanto non pertinenti, gli istituti di cappelle famigliari extra cimiteriali e tumulazione privilegiata).

      L’eventuale inumazione, cioè la sepoltura a diretto contatto con il terreno (se permessa; diversi, in effetti, sono gli orientamenti su questo tema da Regione a Regione) deve necessariamente avvenire entro il sacro recinto cimiteriale.

  2. Salve, mi chiamo Rosa. Io dopo la mia morte vorrei essere cremata ed ke mie ceneri essere sparte su una montagna. Abito ad afragola. Ma vorrei essere sparsa su una montagna qualsiasi nel verde . Devo chiedere domanda prima? E posso essere esaudita ? O i miei parenti possono bloccare tutto anche contro la mia volonta. Da chi potrei rivolgermi che tutto questa avvenga ?

    1. Le forme in cui rendere la volontà dispersionista sono sempre le stesse: il testamento, nelle sue tre tipologie, poiché tale scheda può, ex art. 587, comma 2 Cod. Civile, contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, l’iscrizione ad associazione cremazionista, con l’espressa clausola dello sversamento in natura delle ceneri, la dichiarazione postuma dei congiunti aventi titolo a pronunciarsi (laddove quest’ultima possibilità sia ammessa dalla Legge Regionale)

  3. X Al,

    L’Ufficio cui rendere e formalizzare l’istanza di dispersione sarebbe lo Stato Civile del comune nella cui circoscrizione amministrativa insiste il cimitero di prima sepoltura.

    Allo stato attuale della Legislazione Regionale non credo sia possibile chiedere ed ottenere motu proprio la dispersione delle altrui ceneri, perché dati i riflessi di natura penale dell’istituto (lo sversamento in natura del contenuto di un’urna cineraria, essendo atto irreversibile, se effettuato non in conformità alla volontà espressa del de cuius integra fattispecie di reato… e si rischia grosso!) il regolamento regionale lombardo subordina questa pratica funebre così estrema ad un ben preciso presupposto: il desiderio del defunto, non surrogabile da soggetti terzi, fossero anche i più stretti famigliari, deve risultare da inequivocabile disposizione scritta, appositamente verbalizzata: quindi o rinvenite postuma una volontà in tal senso del de cuius o non si procede affatto, in quanto la richiesta sarebbe irricevibile oltreché illegittima, in quanto viziata ab origine. Attenzione, dunque a produrre attestazioni false!

  4. Salve, sono della provincia di Bergamo e in questi ultimi tempi mi è tornata alla mente una cosa che avrei voluto fare anni fa: prendere le ceneri di mio padre dal cimitero e disperderle in natura. Mi chiedevo se fosse possibile, sono ormai 10 anni che i resti sono al cimitero. Mi chiedevo anche a quale ente pubblico o privato dovrei rivolgermi, ai costi e alle procedure da seguire. Grazie.
    Saluti

  5. X Gabry,

    dal tenore della Sua domanda ho quasi il sentore di un’indebita sovrapposizione altamente DISFUNZIONALE nella titolarità a rilasciare le rispettive autorizzazioni da parte del Comune di Milano e di quello emiliano-romagnolo nella cui circoscrizione amministrativa le ceneri dovranno esser effettivamente disperse, ragion per cui capiamoci subito (…e bene!): Milano non può, per incompetenza assoluta in materia, autorizzare la dispersione delle ceneri al di fuori della propria “giurisdizione geografica”, in quanto le Leggi Regionali scontano l’insormontabile limite della territorialità, e la Legge Regionale della Lombardia con le sue norme procedurali in attuazione dell’istituto della dispersione (modulistica compresa!) non può intervenire su un azione di polizia mortuaria che si consumerà materialmente in un comune dell’Emilia-Romagna, poiché non esiste alcuna proprietà transitiva tra le due legislazioni regionali, anche se ambedue consentono la dispersione delle ceneri.

    Questo cortocircuito, pertanto, produrrebbe un provvedimento giuridicamente nullo in quanto viziato ab origine, con notevoli conseguenze, tra l’altro spiacevolissime.

    Milano, così, autorizzerà semplicemente il trasporto dell’urna cineraria nel luogo deputato allo spargimento delle ceneri, e solo dopo aver avuto contezza dell’avvenuto rilascio della relativa autorizzazione alla dispersione rilasciata dal comune emiliano-romagnolo, in ossequio alla regola della cosiddetta “tipicità” cui soggiace ogni trasporto funebre (= luogo di partenza e di arrivo debbono esser, con chiarezza, indicati preventivamente nel decreto di trasporto e se la destinazione delle ceneri è atipica il posto così individuato deve esser preliminarmente autorizzato).

    Se i soggetti titolati ad effettuare la dispersione dimostrano di non poter adempiere secondo tempi e modalità dettati dalla stessa autorizzazione alla dispersione occorrerà, su loro impulso di parte, formalizzare un atto di ritiro (annullamento o revoca?) sempre da parte della Pubblica Amministrazione che ha accordato questo provvedimento (= Stato Civile del Comune in cui la dispersione davvero avverrà) così da renderlo inefficace, poi, quando gli aventi diritto saranno nelle condizioni di procedere, sarà emessa una nuova autorizzazione alla dispersione, aggiornando, semmai, solo le date o altri elementi accessori.

    Nel frattempo l’urna cineraria potrà agevolmente stazionare, al sicuro, in camera mortuaria o nel cimitero di partenza (Milano) o in quello d’arrivo. Attenzione la dispersione delle ceneri è istituto molto delicato, da “maneggiare con cura” perché presenta riflessi di natura penale, infatti, la dispersione compiuta in modo difforme dall’atto autorizzativo integra ancora la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Cod. Penale.

  6. Abito a Milano, abbiamo ottenuto la documentazione che ci autorizza a trasportare e disperdere le ceneri del defunto padre nel mare della Romagna entro 30 giorni dalla consegna dell’urna ai familiari. Se per qualsiasi motivo non si riuscisse a rispettare tale termine cosa prevede la legislazione vigente? Cosa bisogna quindi fare per eseguire la dispersione in un altro periodo?
    Grazie e cordiali saluti.

  7. X Elisa,

    senza sapere da quale Regione Lei mi scriva è difficile risponderLe, perché le norme regionali, in materia di dispersione delle ceneri, variano molto tra loro, a volte in modo molto velleitario e confuso.

    In ogni caso ed in linea generale, per dar luogo alla dispersione delle ceneri dopo un primo periodo di più tradizionale sepoltura in cimitero bisogna:

    1) Verificare se l’eventuale legge della Sua Regione ammetta la dispersione successiva di ceneri prima affidate o tumulate, quindi, con effetto retroattivo della propria legislazione.

    2) Rinvenire una disposizione scritta ed inequivocabile in tal senso del de cuius, poiché la dispersione, quale destinazione estrema, non convenzionale ed irreversibile delle ceneri, dati anche i riflessi di natura penale che essa comporta, è di sola eleggibilità della persona interessata, quando ovviamente questa sia ancora in vita. Un desiderio espresso solo verbalmente non è titolo sufficiente per procedere (salvo diverse indicazioni della Regione [ad esempio l”Emilia-Romagna] la quale potrebbe, anche in tema di dispersione, legittimare la formula dell’atto sostitutivo di atto di notorietà come, invero, avviene per la semplice cremazione).

    La figura deputata a ricevere l’istanza di dispersione delle ceneri è l’Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente.

  8. Buongiorno, mio padre in chiedeva sempre di essere disperso in natura invece mia madre prima ha tenuto l urna in casaper un anno e poi sotto richiesta insistente dei genitori di mio padre, l urna è stata chiusa in un fornino nel cimitero.col tempo io mia madre e mia sorella ci stiamo chiedendo se si possa ora farlo conteneva papà, la dispersione in natura o ormai non possiamo più? E a chi dobbiamo chiedere il permesso se si?

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