Fattori che influenzano lo sviluppo della cremazione

Fattori che influiscono positivamente sullo sviluppo della cremazione

Lo sviluppo della cremazione è una necessità, specie nelle grandi città, dove vi è difficoltà a trovare spazi nei cimiteri. Viene ritenuta, sostanzialmente a ragione, più ecologica delle altre forme di sepoltura. E’ percepita dai cittadini come più economica delle altre forme di sepoltura. Nel suo sviluppo è determinante avere impianti a distanza limitata (ad es. entro un raggio di 30 chilometri).

Elementi negativi e frenanti il suo sviluppo sono:

  • la lontananza dal crematorio;
  • la frammentazione temporale della cerimonia, dovuta alla serialità degli interventi

(partenza da un anonimo servizio mortuario ospedaliero, funzione religiosa in Chiesa, ritualità nell’addio al
crematorio, attesa delle ceneri, consegna delle ceneri e affido, dispersione o sepoltura);

  • la mancanza di una posizione chiara della Chiesa in materia

soprattutto la carenza di una liturgia per chi sceglie la cremazione;

  • la dichiarata contrarietà di alcune grandi religioni a tale pratica (vietata, ad esempio, dalla Chiesa Ortodossa, dall’Islam e dall’Ebraismo);
  • la carenza di sistemi di memorializzazione propri della sepoltura di urne cinerarie

(i cimiteri sono orientati al seppellimento di feretri, non di urne);

  • una normativa incompleta e poco chiara per l’applicazione, frutto di stop and go, di interventi dapprima statali, poi regionali e ora comunali:

una situazione applicativa a macchie di leopardo sul territorio;

  • la difficoltà di installazione di nuovi impianti, per il timore (inconscio, ma non reale) di inquinamento.

E’ più un problema psicologico, dato dalla percezione che dalla ciminiera esca un distillato di morte e non, come succede nella stragrande maggioranza dei casi, fumi controllati, con livelli di emissione entro i range ammessi.

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Silenzio del de cuius – mancanza di congiunti: accesso alla pratica cremzionista

E’ possibile effettuare la cremazione di una persona priva di parenti di qualsiasi grado e che abbia esternato solo verbalmente il desiderio di essere cremata ad un amico? Se si come? e se no perchè?   Al momento cio’ non é possibile, dato che la prima (= principale modalità ) di manifestazione della volontà  é quella del testamento, quale ne sia la forma (ovviamente, quando sia eseguibile). In mancanza di volontà testamentaria (o, si aggiunge,

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Volontà cremazionista: se il testamento è ancora solo un… “pezzo di carta”.

La Legge 30 marzo 2001 n. 130 all’art. 3, è una strana Legge: in modo un po’ sibillino, o forse, molto salomonico, parla di qualsiasi altra manifestazione di volontà non codificata tra quelle “istituzionali”, già tipizzate e previste nominativamente dallo stesso Legislatore. E se qualcuno dichiara il proprio volere in ordine alla cremazione del proprio cadavere su un supporto informatico o telematico, ancorchè certificato nella sua autenticità da apposito ente?   Ritorniamo, allora, ancora una

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Conservazione delle ceneri extra moenia: illegittimità della creazione, ex novo, di un cimitero privato per sole urne.

Cara Redazione, scrivo dalla Regione Calabria, l’unica in Italia a non essersi (purtroppo… o per fortuna!) dotata di un proprio corpus normativo in tema di cremazione autonomo rispetto al DPR 10 settembre 1990 n. 285, forse anche data la rarefazione del fenomeno cremazionista qui in Meridione. Un cittadino, a seguito di disposizioni di ultima volontà del de cuius, ha proceduto alla cremazione del genitore presso idoneo impianto di cremazione, manifestando agli uffici di questo Comune

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Chi deve rimuovere il pace-maker nei cadaveri destinati a cremazione?

La questione su chi possa, o debba, effettuare l’asportazione dello stimolatore cardiaco è ancora piuttosto controversa, la Regione Lombardia, ad esempio, aveva prvisto di emanare, a tal proposito, un decreto dirigenziale ai sensi dell’ Art. 10/2 L.R. 22/2003 (Modalità e casi in cui effettuare rimozione di protesi di salme destinate a cremazione) ora confluita nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regionali La stessa regione Lombardia, con il paragrafo 6 della circolare n. 7 del 9

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Leggi Regionali e Legge n. 130/2001: occorre ancora l’unanimità degli aventi diritto per richiedere la cremazione del de cuius?

Il regime autorizzatorio della cremazione comporta necessariamente una procedura aggravata per acquisire il consenso a che il cadavere del de cuius sia cremato, su espressa volontà[1] di quest’ultimo o dei suoi famigliari secondo modi e forme individuati dalla legge[2] (Art. 79 DPR 285/90, dall’Art. 3 Legge 130/01, DPR 445/2000, Circ. Min. 37/04 ) siccome l’incinerazione è pur sempre un atto irreversibile.   Ogni funerale implica la scelta della sepoltura, tale preferenza per una destinazione o

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La tracciabilità delle ceneri può essere motivo di business?

Sull’Huffington Post italiano del 30 ottobre 2012 un articolo dal titolo “La pubblicità choc della cremazione” di Dario Morelli (Esperto di diritto ecclesiastico e dei media) mette i piedi direttamente nel piatto. Attacca la infelice pubblicità fatta da una nota impresa funebre romana che insinua nei lettori il dubbio che nell’urna cineraria non vi siano le ceneri del loro caro e, conseguentemente, induce ad acquistare il mezzo per “garantorsi”. Ma è veramente necessario quel mezzo

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Con lo zinco…o senza?

Durante l’ennesimo esame comparativo tra le diverse norme di polizia mortuaria che regolano la cremazione e le richieste avanzate dalle SoCrem, per snellire le procedure amministrative o d’ordine igienico-sanitario, abbiamo notato un dettaglio sconvolgente: da parte delle imprese funebrisi chiederebbe, con sempre maggior insistenza, ai gestori degli impianti crematori, soprattutto in occasione delle operazioni cimiteriali massive di estumulazione, l’incinerazione dei feretri anche in presenza di vasca zincata, quando ciò non è più possibile, se non

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Avvio di un prodotto abortivo a incenerimento anziché a sepoltura

Ha subito un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza e ha chiesto che il feto venisse seppellito, ma si è accorta che non era stato portato al cimitero: la donna lo ha ritrovato appena in tempo tra i rifiuti speciali da smaltire e lo ha ‘salvatò dall’inceneritore. Protagonista della vicenda è una donna già mamma di due bambini, che si è rivolta al Tribunale dei diritti del malato della Riviera del Brenta ed è

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L’urna contesa: nulla osta del concessionario ed atti di disposizione sulle ceneri

Cara Redazione, vi sottopongo questo quesito: il signor “Mario Rossi” ha presentato richiesta di operazione cimiteriale di traslazione dell’urna contenente le ceneri di sua madre “Rosa Bianchi ved. Rossi” tumulata in un loculo di una piccola tomba di famiglia di proprietà del defunto “Enrico Bianchi” ed eredi del quale sono un nipote di nome anch’egli “Enrico Bianchi” e la di lui madre “Grazia Neri ved. Bianchi” (cognata della defunta di cui sopra). “Enrico Bianchi” (nipote)

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Cremazione di infetti in Emilia Romagna

Quest’articolo verte sul confronto tra le procedure dettate dal DPR 10 sette4mbre 1990 n. 285 e la Legge Regionale emiliano romagnola 29 luglio 2004 n. 19 su confezionamento e destinazione di feretri per infetti da avviare ad incinerazione. Qual è, allora, l’iter per la cremazione di cadaveri portatori di malattia infettivo-diffusiva in Emilia Romagna?Bisogna, preliminarmente, enucleare alcune questioni normative, così da schematizzarne almeno i principali passaggi logici. In Emilia Romagna il regime autorizzatorio della cremazione

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Cremazione di prodotti abortivi

Cara Redazione, mi è capitato un evento funesto: una gravidanza non portata a termine. I prodotti da concepimento sono stati tumulati nel cimitero della mia città. Posso chiederne ex post la cremazione con conseguente affido delle ceneri? Per me la visita al cimitero è un momento psicologicamente insostenibile, preferirei ravvivare il ricordo in modo più privato ed intimo tra le mura domestiche Risposta: L’istitruto dell’affido personale delle ceneri deve esser letto a rime parallele con

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Cambio di residenza dell’affidatario

Cara Redazione, Vorrei chiederVi informazioni riguardo al trasferimento di un’urna cineraria da un’abitazione ad un’altra. Quando l’intestatario dell’autorizzazione alla conservazione delle ceneri cambia residenza, a quale comune bisogna comunicare il trasferimento: a quello della vecchia o della nuova residenza o non si deve comunicare niente a nessuno? Ma l’Art. 162 della legge regionale n° 4 del 28 aprile 2006 della regione Lazio ha bisogno di un regolamento attuativo o è una legge già operativa? Risposta:

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Emilia Romagna: dispersoi,cinerari, ruolo di ASL

L''attivita' cimiteriale e' funzione istituzionale, precipua ed esclusiva del comune (Artt. 823 ed 824 Codice Civile, Art. 337 Regio Decreto 1265/1934, implementato, poi, dal combinato disposto tra gli Artt. 49 e 51 DPR 285/90, D.M. 28 maggio 1993, Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000; tra l'altro L'art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione

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41 thoughts on “Fattori che influenzano lo sviluppo della cremazione

  1. Regione Sardegna

    Cagliari

    So.Crem
    Società Sarda per la Cremazione

    Indirizzo
    Via Sardegna n. 135 – 09124 Cagliari

    Telefono
    070/663411

    Fax
    070/664324

    Sito Internet

    Posta elettronica
    socremcagliari@virgilio.it

    Segreteria
    Leonardo Paolillo

    Orari – Accoglienza
    Martedì e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

    Presidente della So.Crem
    Carlo Mascìa

    Se non ci si fida dei famiglairi si può sempre ricorrere alla volontà testamentaria nelle sue tre forme: testamento pubblico, olografo e segreto. Naturalmente si può nominare un esecutore testamentario secondo le procedure dettate dal Codice Civile.

  2. Mi hanno detto di trovare una associazione per farsi cremare, ma pare che mi è troppo difficile io ò 75 anni e sono scappato di casa ma della mia morte non vorrei farlo sapere a nessuno, quando sarà, non sono tanto speciale con il computer, ma loro sapranno spiegarmi cosa devo fare senza tanti preampoli. Attualmente risiedo in Provincia di Cagliari. Nel ringraziarvi distindi saluti. Pasquale.C.

  3. Ai sensi dall’Art. 6 comma 2 Legge 30 marzo 2001n. 130 la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    Prima, invece, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il comune sarebbe stato obbligato a concedere gratuitamente l’area dove costruire un impianto di cremazione.

    Ai termini dell’Art. 78 comma1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 il crematorio deve insistere su suolo cimiteriale ed il cimitero, ex Art. 824 Codice Civile, è demanio comunale.

  4. Salve a tutti, scrivo perche’ sarei interessato a costruire un forno crematorio in Provincia di Torino, ma non riesco a capire se devono essere comunali o possono essere privati….mi aiutate perfavore…..grazie a tutti in anticipo….

  5. Per la realizzazione e l’apertura di un nuovo impiano di cremazione il riferimento obbligato è l’Art. 6 commi 1 e 2 della Legge 30 marzo 2001 n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri.

    Scompare, quindi, definitivamente dal nostro ordinamento di polizia mortuaria il dovere, inizialmente, ammesso dal Regio Decreto n. 1265/1934 di assegnazione a titolo gratuito da parte del comune di un area su cui edificare un forno crematorio.

    La cremazione rimane quindi un servizio pubblico, pur se a titolo oneroso dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26.

    La legge n. 130/2001 detta le norme sulla localizzazione dei crematori , di tutela degli aspetti ambientali, di prescrizione su ciò che deve essere previsto (il crematorio deve insistere entro il perimetro cimiteriale).

    Queste regole generali e di principio sono sovraordinate rispetto alla potestà legislativa regionale in tema di polizia mortuaria e, pertanto, sono da considerarsi pienamente in vigore su tutto il territorio nazionale.

  6. La normativa riguardante le cremazioni sembra essere al quanto confusa dove ci si deve rivolgere per sapere la legge esatta che permetterebbe l’apertura di un forno crematorio privato se possibile? O è solo l’ente pubblica a potersi occupare di tale attività?

  7. Dopo l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7bis della legge 28 febbraio 2001 n. 26 tutti i trasporti funebri (di salme e cadaveri) sono divenuti a titolo oneroso con l’implicita abrogazione della gratuità enunciata dall’Art. 19 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Si richiama anche il parere del MInistero degli Interni Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007. e la risoluzione sempre del del Ministero dell’Interno n.15900/1371/L.142/1bis/31.F del 13.02.2007 in merito ai casi di residuale grautità come il cosidetto “recupero Salma”
    Se la famiglia del defunto si accolla anticipatamente il costo del servizio e riceve il nulla osta degli organi di Polizia Giudiziaria per trasportare la salma in luogo autorizzato a compiere materialmente il servizio sarà l’impresa prescelta dagli stessi famigliari, altrimenti provvederà la ditta selezionata dalle forze dell’ordine. La destinazione naturale di salma rinvenuta in pubblico luogo è il deposito d’osservazione (Art. 13 DPR 285/1990) il quale può esser fisicamente individuato anche presso l’istututo di medicina legale. Con il nulla osta della polizia giudiziaria la salma può anche esser trasferita presso una camera ardente (DPR 14 gennaio 1997) pubblica o privata solo laddove previsto da apposita legge regionale.

  8. Buongiorno,
    vorrei sapere se sul luogo di un incidente mortale, in un comune nel quale non e’ stato ancora emesso il calendario delle turnazioni per i servizi di pubblica assistenza (in questo caso un recupero stradale) le forze dell’ordine possono chiamare arbitrariamente una ditta di onoranze funebri contro la volontà dei famigliari che ne vorrebbero un’altra di loro fiducia, che addirittura è già sul luogo dell’incidente con tutta l’attrezzatura pronta per il recupero, perchè chiamata dai famigliari. La ditta all’arrivo del carro funebre chiamato dalle forze dell’ordine ha dovuto andare via e lasciare il lavoro alla ditta che aveva delle “amicizie” con i carabinieri. E’ un comportamento plausibile? Come posso comportarmi? A chi mi devo rivolgere contro questo sciacallaggio?
    Grazie

  9. Art. 19 commi 3 e 4 dela regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. n. 1/2007.
    La regione Lombardia, con la D.G.R. n. 8/4642 del 4 maggio 2007 recante “Attività funebri e cimiteriali: documento ‘Gli impianti di cremazione in Lombardia’ ai sensi del reg.reg. n. 6/2004” aveva individuato le linee sulla base delle quali riconoscere e/o autorizzare impianti di cremazione nella regione.
    Tale documento è stato modificato con la D.G.R. n. 8/9052 del 4 marzo 2009.
    In buona sostanza, per costruzione e proprietà degli impianti di cremazione trovano applicazione i principi della Legge 130/2001 dalla quale nemmeno la la Regione Lombardia sembra discostarsi.

  10. Buongiorno a tutti,

    se possible vorrei sapere il regolamente che determina la possibilità di costruire forni crematori i lombardia o in provincia di varese.
    Nella mia città si tratta questo argomento da oltre 3 anni ma per ora nulla di fatto.

    Quali sono le credenziali necessarie al raggiungimento di questo “importante” obiettivo ?

    Grazie

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