TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832
TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832
TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832
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TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 5 dicembre 2018, n. 11812
MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 5 dicembre 2018, n. 11812
Nel caso di introduzione di cadavere dall’estero, qualora non si abbiano dubbi sull’identità della persona defunta e sull’avvenuto rilascio da parte delle autorità locali del certificato di morte, non sussistono le condizioni di intervento della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.
(conferma: Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 750)
NORME CORRELATE
Per il trasporto in Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino in Italia si applica l’art. 29 D.P.R. 285/1990 ed i chiarimenti applicativi della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, paragrafo 8. Si noti che in Italia l’Autorità che ora emette l’autorizzazione al trasporto non è più il Prefetto, ma il Sindaco.
Per quanto concerne questi trasporti, indipendentemente dalle norme del Paese di arrivo, la regolamentazione italiana prevede (art. 29 D.P.R. 285/1990):
a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art.… ... Leggi il resto