Quando la procedura (od altro) preclude valutazioni nel merito.

Quando vi sia l’occasione di fare riferimento alla giurisprudenza (e fermo restando che nell’ordinamento italiano questa ha effetti d’interpretazione delle norme positive (= scritte) e non assolvono a funzioni di fonti del diritto), può accadere che una questione venga ad essere dichiarata o inammissibile o improcedibile (si tratta di istituti del tutto distinti, sempre), senza che il giudice possa entrare nel merito delle c.d. eccezioni sollevate da questa o quella delle parti in causa.
Con ciò – a volte – rimangono non affrontati altri aspetti che potrebbero essere anche di una qualche importanza.
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