Servizi necroscopici in Lombardia (Parte I)

Si devono pagare i diritti sanitari per la visita necroscopica eseguita dal medico igienista dell’ASL di 37,00 €. Se si tale importo deve essere introitato da tutti i distretti ASL?

La questione è controversa ed è già stata trattata da un articolo intitolato “Necroscopia a pagamento?” liberamente reperibile negli archivi di gpii-clementinawww.funerali.org e dalla Circolare SEFIT n. 857 del 22.12.2006 con cui si commenta il parere del Ministero degli Interni protocollo n. 15900/93/L.142/1bis/31.F del 24 febbraio 2006.La regione Lombardia già con la Circolare 21/SAN del 26 Giugno 2000 (palesemente illegittima) aveva ritenuto che le prestazioni di polizia mortuaria concernenti le visite necroscopiche fossero servizi a titolo oneroso, ma non tutte le ASL si accodarono a questo indirizzo. Il Dicastero dell’Interno manifesta “perplessità circa la legittimità di imporre a carico dei privati le spese direttamente derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali, che le Autorità preposte debbono porre in essere per espressa previsione di legge“.

Conseguentemente, la certificazione necroscopica è da intendersi atto dovuto e non soggetto ad onere né per il Comune, né per il cittadino. L’attività di medicina necroscopica rientra a tutti gli effetti nei L.E.A. (L-ivelli E-ssenziali d’A-ssistenza) di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni. L’incarico di medico necroscopo si configura in termini di esclusività e funzione pubblica e non è surrogabile da terzi, neppure esercenti la professione medica ex Art. 103 Regio Decreto 1265/1934. Va infine considerato come non appaia possibile, per i medici necroscopi ricusare l’effettuazione delle prestazioni (cosa che comporterebbe la fattispecie dell’art. 328, comma 1, c.p., trattandosi di adempimenti da compiersi senza ritardo per ragioni di igiene e sanità, ma anche, a seconda dei casi, la fattispecie dell’art. 331 c.p., e/o quella di cui all’art. 409 c.p.).

Solo con circolare 7/San del 9/2/2004 p.n. h1.2004.0007702, ultimo capoverso del paragrafo 2,la Regione Lombardia ha specificato la propria posizione ufficiale con queste parole:

Relativamente all’incarico del necroscopo si ritiene che lo stesso possa essere conferito anche ai medici di medicina generale, medicina fiscale e di continuità assistenziale, previa specifica formazione da concordare presso il comitato d’azienda e previo specifico accordo da stipulare a livello del comitato regionale, relativo anche alla tariffa per la prestazione, che non rientra negli obblighi convenzionali.”

Al massimo la tariffa dovrebbe intendersi a carico dell’ASL per il servizio che il medico assicura a quest’ultima. Sottoposti a regime tariffario (magari dopo una precisa individuazione nel regolamento comunale di polizia mortuaria) potrebbero esser particolari trattamenti che esulino dai doveri istituzionali, si pensi, ad esempio, al trasporto “a cassa aperta”, ossia durante il periodo d’osservazione.

Occorrono però alcune precisazioni:

a) L’autorizzazione per il trasporto salma (Art. 4 comma 4 Legge n.22/2003, Art. 39 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 ed allegato 2 Delibera 20278 del 21 gennaio 2005) non è prerogativa del medico necroscopo, siccome essa spetta anche al medico (curante, di continuità assistenziale, purché appartenente al Servizio Sanitario Nazionale) intervenuto sul luogo del decesso, nella misura in cui sia egli stesso a porre diagnosi di morte (Solo nei frangenti più estremi come decapitazione, maciullamento, avanzata decomposizione la dottrina (M. Cingolani, L. Leone, R. Penna,Problemi medico-legali, La guardia Medica 2004, Menarini edizioni) ammette la l’eventualità che l’assoluta certezza della morte sia attestata non già dal necroscopo, ma anche dal medico che per primo esamina il cadavere, nel luogo in cui quest’ultimo si trova).

b) La legge regionale 18 novembre 2003 n. 22 con relativo regolamento nulla dicono né stabiliscono a tal proposito ed un tariffa dovrebbe pur sempre esser indicata da una declaratoria regionale.

c) L’autorizzazione di cui sopra comporta una duplice valutazione, una di carattere medico-legale (non deve sussistere nemmeno il sospetto di morte dovuta a reato), l’altra, invece, di tipo igienico sanitario, poiché il trasporto deve avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Laddove sia stato introdotto l’istituto del trasporto a cassa aperta la dottrina (Circolare Sefit n. 5459 del 02.11.2004) ritiene che il medico non possa rifiutarsi di firmare la relativa autorizzazione, essa, tra l’altro, sarebbe anche gratuita in quanto una certificazione a rilevanza igienico-sanitaria sarebbe pienamente Ricompresa nei L.E.A. di cui all’allegato 2A DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni Per i medici curanti, tuttavia, la situazione merita un chiarimento da parte della Regione, per meglio inquadrare questa nuova fattispecie nell’ambito della convenzione di cui al DPR 270/2000.

Quando il medico necroscopo necessitasse dell’assistenza di personale ausiliario, sarà l’ASL a dovervi provvedere. Nel caso in cui l’ASL non predisponga materialmente tale supporto mediante l’impiego di propri addetti, dovrà comunque sopportare l’onere economico di tali prestazioni. Quindi se sarà il Comune a garantire continuità nell’azione sul territorio di medicina necroscopica, ciò dovrà avvenire in assenza di oneri per quest’ultimo. In ogni caso il personale che collabora con il medico necroscopo dovrà ricevere una formazione specifica, volta, da un lato, alla salvaguardia della propria sicurezza ed integrità fisica, anche attraverso l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, dall’altro, al corretto svolgimento della prestazione, soprattutto in relazione ad uno degli scopi della visita necroscopica, vale a dire, l’individuazione di elementi di reato (ex art. 4 comma 3 del DPR 285/90 ed artt. 361 e 365 del codice penale). Occorre, cioè, scongiurare un eventuale inquinamento o cancellazione.

2. la visita e la compilazione del certificato di accertamento di decesso devono essere eseguiti in abitazione del defunto oppure presso l’ambulatorio del distretto?

Già in passato si ha avuto notizia di questi distorcimenti.
Il certificato necroscopico ha come contenuto l’attestazione della visita fatta (art. 4 DPR 10/9/1990, n. 285 ripreso, poi, dall’Art. 3 commi 3 e 4 Legge Regionale Lombarda 18 novembre 2003 n. 22) e l’accertamento (dell’effettività) della morte.La materiale redazione del certificato è la fase pontifex maximus 2conclusiva dell’esame sulla salma, esso avviene dove la spoglia mortale si trova, ossia nel luogo del decesso, oppure dove la salma stessa sia stata trasportata su impulso del famigliari (Art. 39 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6, Allegato 2 Delibera 20278 del 21 gennaio 2005 e paragrafo 7 Circ. Reg. 30 maggio 2005 n. 21/SAN), o della Pubblica Autorità (Paragrafo 5 Circ. Min. 24 Giugno 1993 n. 24, Art. 34 comma 2 lettera b Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6).Quanto, poi, alla dubbia deontologia di certi medici… omissis, meglio soprassedere anche se trattasi, purtroppo di comportamenti stereotipati e consolidati in tutte le zone d’Italia. Tale omissione non è solo riprovevole, ma configura il reato di falso in atto pubblico. Il rilascio di un certificato di visita necroscopica senza un reale esame sulla salma integra la fattispecie di cui all’Art. 479 Codice Penale. Sia per la scheda Istat, sia per il certificato necroscopico, i medici attestano una determinata situazione o stato di cose in base a visita ed a constatazione professionale (che non può, certamente, essere telepatica o immaginaria…ed immaginifica).

Il certificato medico in genere e, quindi anche il certificato necroscopico sono certificazioni sanitarie (ex Art. 49 DPR 445/2000) e non possono (o… potrebbero) essere oggetto di alterazioni (eventuali manomissioni potrebbero anche comportare fattispecie penale, ad esempio per falso materiale), salvo che con l’osservanza dell’art. 7 DPR 28/12/2000, n. 445.

In ogni caso, l’ufficiale dello stato civile e’ tenuto solo a verificare che le possibili integrazioni, aggiunte siano state apportate, dal medico che ha redatto l’atto, con le predette modalità, e che siano debitamente controscritte, oltre che leggibili.

In caso di discordanza tra la dichiarazione di morte ex Art. 72 comma 2 DPR 3 novembre 2000 n. 396 resa e le risultanze dei medici (o, di uno dei medici, cioè o il curante o il necroscopo ognuno per gli atti di propria pertinenza), si rende necessaria una segnalazione al pubblico ministero (= procuratore della Repubblica) anche al fine di valutare l’eventuale mendace dichiarazione (art. 495 CP) da parte di chi ha reso la dichiarazione di morte.

Il certificato necroscopico può esser consegnato all’Ufficiale di Stato Civile indifferentemente dal medico stesso o dall’impresa funebre a ciò legittimata ex Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

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Carlo Ballotta

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One thought on “Servizi necroscopici in Lombardia (Parte I)

  1. Il DPR 10 settembre 1990 n. 285 non individua la figura deputata alla certa identificazione del De Cuius attraverso i suoi estremi anagrafici.

    In dottrina si ritiene che questa attività sia attratta nelle competenze dell’ASL, quando essa ai sensi del paragrafo 9.7 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 esegue la verifica feretro apponendo sulla cassa e relativo verbale di chiusura il sigillo in cera lacca.

    Due regioni ossia la Lombardia (Art. 36 commi 1 e 2 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n. 1 ed allegato 4 alla Delibera Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278) ed Emilia Romagna (Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia
    Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871) hanno cercato di risolvere il problema attribuendo questa funzione all’incaricato del trasporto ex paragrafo 5.4 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    Sulla questione si è pronunciata anche la provincia autonoma di Trento con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 5-112/LEG. DEL 12/02/2008, il cui Art. 4 distingue tra l’attività d’identificazione del defunto e l’osservanza, inclusa relativa attestazione, delle disposizioni per il trasporto del cadavere (= corretto confezionamento del feretro): la prima è attribuita all’azione del personale delle strutture residenziali anzidette o, negli altri casi, a personale comunale, mentre la seconda all’incaricato del trasporto. Dal momento che tre le strutture richiamate con il rinvio all’art. 3, comma 1 vi sono anche le abitazioni (nonché, implicitamente, gli ospedali), l’aspetto dell’identificazione dell’identità del defunto potrebbe comportare fattori critici in relazione all’intervento del personale comunale presso le abitazioni.

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