Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Trento, Sez. Unica, 7 giugno 2012, n. 181

Norme correlate:
Legge n. 130/2001
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 16 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 343 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 21 Decreto Legislativo n. 152/1999
Decreto Presidente Repubblica n. 254/2003
Tab Decreto Ministeriale n. 142/2000
Art 3 Decreto Legislativo n. 285/1992

Testo completo:
Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Trento, Sez. Unica, 7 giugno 2012, n. 181
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento(Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 156 del 2001, proposto da: Francesco Maiocchi, Valeria Dalcolmo, Maurizio Tabarelli De Fatis, Alessandra Turconi, Franca Cristoforetti, Maria Carla Bortolotti, Renato Benedetti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Giuliano e Gianpiero Luongo ed elettivamente domiciliari presso lo studio dell avv. Giuliano in Trento, viale Rovereto, n.67 contro
– Comune di Trento in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dallavv. Gianfranco Deflorian ed elettivamente domiciliato presso l Avvocatura comunale in Trento, via Calepina, n.12;
– Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
– Comune di Pergine Valsugana, non costituito in giudizio
– So.Crem.Trento  Associazione Tridentina per la Cremazione, non costituita in giudizio;
– Onoranze Funebri Associate Trentine S.n.c di Fontanari Antonio e Vettori  Servizi Funebri Cimiteriali, non costituita in giudizio per l annullamento
– della deliberazione del Consiglio comunale di Trento n.27, di data 18 aprile 2011, che ha modificato il piano regolatore cimiteriale del Comune di Trento in ordine alla localizzazione del tempio crematorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli altri atti della causa;
Relatore nelludienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti risiedono a Trento, in via Taramelli ricade urbanisticamente in area residenziale B1 satura perché fittamente edificata con palazzi di 5-6 piani nei quali sono presenti le sedi di una cooperativa sociale e di un associazione. Allegano poi che sulla nominata via, cieca e di modeste dimensione, grava anche la viabilità di recesso dal parcheggio del cimitero.
2. Con il presente ricorso essi hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Trento n.27 del 2011, esattamente citata in epigrafe, con la quale è stato modificato il piano regolatore cimiteriale e individuato, quale sito ottimale per la localizzazione di un tempio crematorio, larea situata nella parte ovest del quadrante sud del cimitero monumentale, in corrispondenza dei campi di inquinazione n.9 e 10.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I – violazione dellart. 3 della L.p. 4.3.2008, n.1, e dellart. 65 delle n.t.a. del p.r.g del Comune di Trento; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria e per travisamento dei fatti; sviamento di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà; omessa ed erronea motivazione. I ricorrenti asseriscono che il previsto tempio crematorio difetterebbe di conformità urbanistica in ragione della significatività infrastrutturale, ambientale e funzionale dellimpianto in quanto:
a) Non sarebbe stato effettuato alcun studio, né comunale né provinciale, per valutare le esigenze della tutela della salute contro linquinamento atmosferico a fronte dellinserimento, all interno dellabitato di un impianto di cremazione che sarebbe tecnicamente assimilabile ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani e speciali;
b) Il potenziale bacino dutenza dellimpianto sarebbe provinciale per cui, in ragione della sua rilevanza e dellimpatto urbano, si sarebbe dovuta applicare la procedura pianificatoria per i servizi pubblici di livello superiore;
c) Non sarebbe stata garantita alcuna forma di partecipazione per i privati interessati;
II- violazione ed omessa applicazione dellart. 26 del Testo unico delle leggi regionali sullordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino  Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria; sviamento di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; omessa motivazione, in quanto il Consiglio comunale di Trento ha deliberato la contestata scelta in assenza del piano provinciale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, e disattendendo il proprio ordine del giorno n. 154 del 2009 che impegnava la Giunta comunale a promuovere accordi con altri comuni trentini.
III- violazione ed erronea applicazione dellart. 6 della l.p 4.3.2008, n.1, e dell art. 11 della l.p 15.12.2004, n.10, in relazione alla direttiva 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullambiente, e alla l.p. 29.8.1998, n. 28; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria e per travisamento dei fatti; sviamento di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà; omessa ed erronea motivazione: i piani concernenti la gestione dei rifiuti urbani speciali dovrebbero essere sottoposti a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), e non alla sola verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ed anche alla successiva procedura di V.I.A.;
IV- violazione ed omessa applicazione degli artt. 216 e 217 del R.D. 27.71934, n.1265; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e irragionevolezza; omessa motivazione, poiché i forni crematori risulterebbero compresi nellelenco delle attività insalubri di I classe di cui al D.M. 5.9.1994, per le quali è prevista l ubicazione lontana dalle abitazioni;
V- violazione ed omessa applicazione dellart. 5 della l.p. 20.6.2008, n.7, e dellart. 3 della l. 30.3.2001, n.130; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria; per travisamento della realtà per manifesta illogicità e irragionevolezza; omessa motivazione, atteso che limpianto crematorio prevede anche unarea verde per la dispersione delle ceneri, attività però vietata nei centri abitati;
VI- contrasto con i vincoli storico  artistici intavolati e recepiti dal P.R.G.; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria per travisamento dei fatti e per manifesta illogicità e contraddittorietà; omessa e comunque erronea motivazione, posto che i campi di inumazione n.9 e n. 10 ricadono in parte nella p. ed 1429, gravata da vincolo di tutela artistica, e, per altra parte, nelle pp. 1706, 1710/1 e 1710/2 anch esse gravate da vincolo monumentale di in edificabilità;
VII- violazione ed erronea applicazione degli artt. 55 e 78 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e dell art. 78 dello Statuto del Comune di Trento; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria per travisamento dei fatti e per manifesta illogicità e contraddittorietà; omessa e comunque erronea motivazione, in questo non sarebbero state prodotte le relazioni previste dai citati articoli del regolamento di polizia mortuaria nonché la relazione comparativa sulle modalità gestionali della struttura.
3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio lAmministrazione comunale intimata eccependo in rito sulla legittimazione e sullinteresse dei ricorrenti. Ha comunque argomentatamente chiesto la reiezione dellimpugnativa nel merito.
4. In prossimità delludienza di discussione le parti hanno presentato ulteriore documentazione e memorie illustrative delle rispettive posizioni.
5. Alla pubblica udienza di data 10 maggio 2012 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In sede preliminare il Collegio deve rammentare che la questione sottoposta allesame del Tribunale trova un antefatto che giova essere riportato anche per i principi di diritto affermati e che devono essere richiamati nella presente vicenda. Nel 1998 lAmministrazione comunale di Trento approvò un progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto crematorio nellarea sud-ovest del civico cimitero della città. Quel provvedimento venne impugnato da alcuni residenti in via Taramelli(fra cui anche taluno degli odierni ricorrenti), che, però, successivamente, presentarono la rinuncia al ricorso della quale è stato dato atto con la sentenza di questo T.R.G.A. n. 4 del 9.1.2003. Infatti, con il piano regolatore cimiteriale e con una variante urbanistica per opere pubbliche il Comune di Trento aveva individuato una nuova area cimiteriale (in località Pavione della frazione Ravina a sud della città) destinata esclusivamente alla collocazione dellimpianto crematorio. Anche questi provvedimenti furono però impugnati da alcuni residenti di quel quartiere e la questione venne risolta con la sentenza di questo T.R.G.A. n. 233 dell 8 agosto 2005  confermata in sede dappello  che ha accolto il ricorso giudicando illegittima lindividuazione di una nuova struttura cimiteriale, ai sensi dellart. 78 del D.P.R 10.9.1990, n. 285.
2. Vale ricordare che con la sentenza dappello della Quarta Sezione n. 5930, del 5 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha affermato, tra laltro, che della lettura combinata dellart. 337 del testo unico delle leggi sanitarie con le disposizioni di cui agli artt. 49, 56 e 78 del regolamento di polizia mortuaria discende che, allevidenza, alla configurabilità di un cimitero è correlata la presenza di (almeno) un reparto a sistema inumazione; che limpianto di cremazione rientra espressamente fra le costruzioni accessorie dei cimiteri; che, in ogni caso, i crematori vanno costruiti esclusivamente entro i recinti dei cimiteri. Di conseguenza, nel detto sistema normativo il forno crematorio è configurato quale struttura eventuale del cimitero.
2°. Tornando ora alla vicenda di causa, si deve premettere che con limpugna deliberazione n. 27 del 2011 il Consiglio comunale di Trento ha riesaminato il piano regolatore cimiteriale approvato nel 2003 e, considerato che lo stesso è incentrato sulla presenza nel territorio annuale di un impianto crematorio sia per dare adeguate risposte a quanti sempre più numerosi si avvalgono della pratica della cremazione sia per risolvere lannosa questione degli inconsunti nei campi comuni dei cimiteri, lo ha modificato individuandolo, quale sito ottimale per la localizzazione del tempio crematorio, larea situata nella parte ovest del quadrante sud del cimitero monumentale della città, in corrispondenza dei campi di inumazione n.9e n. 10.
Trattasi di un area destinata alla sepoltura già dallinizio del secolo scorso, quando in quella zona, allora non edificata, fu realizzato il cimitero austro-ungarico, riconvertito in area cimiteriale civile con il piano regolatore del 1968.
2b. Dalla scelta di situare limpianto di cremazione allinterno del cimitero monumentale discende, dunque, il presente ricorso, cui il comune di Trento ha innanzitutto opposto eccezioni in rito, che però il Collegio ritiene di non esaminare perché il ricorso è destituito di giuridico fondamento.
3a. Il primo motivo non è fondato.
3b. Giova innanzitutto puntualizzare che oggetto del presente giudizio non è né un nuovo strumento di pianificazione né scelta di modificare un piano urbanistico vigente (di qui, la non pertinenza della normativa invocata e riportata in fatto) bensì la decisione di collocare allinterno di unarea già urbanisticamente delimitata a un impianto crematorio, ossia, come pure precisato nel precedente giudizio di cui si è detto, una costruzione accessoria alla sua destinazione.
Infatti, nel sistema normativo vigente, in base al quale
– Ai sensi dellart. 343 del R.D. 27.7.1934,n. 1265(testo unico delle leggi sanitarie), la cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi mentre i comuni debbono concedere gratuitamente larea necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi;
– ai sensi dellart. 56 del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, limpianto crematorio è configurato quale struttura eventuale del cimitero cosicché, in ogni caso, i crematori vanno costruiti esclusivamente entro i recinti dei cimiteri(cfr., C.d.S., se.IV, 5.10.2006, n.5930).
Ne consegue che in unarea di avente già una destinazione urbanistica cimiteriale possono essere localizzate, senza necessità di modificare la pianificazione, tutte le attività che corrispondono alla funzione tipica assegnata, fra cui anche la realizzazione di una struttura accessoria quale è un tempio crematorio.
3c. Impropriamente è stata, dunque, denunciata la violazione della disciplina urbanistica sullapporto partecipativo dei privati, non costituendo, quello impugnato, un atto di pianificazione urbanistica ma la scelta di individuare in quale zona del cimitero realizzare una struttura ad esso complementare, a guisa di una camera mortuaria o di una sala di autopsia (cfr., sentenza C.dS., n.5930 del 2006, cit.).
3d. Né è conferente il richiamo allart.65 delle n.t.a. del vigente p.r.g. laddove, al comma 9, sono individuate le strutture destinate a servizi pubblici di livello superiore [e precisamente: il nuovo ospedale del Trentino (NOT), e la nuova casa circondariale (NCC), ecc., ] per le quali è previsto che il relativo progetto, in ragione della particolare rilevanza e del loro impatto urbano, debba essere corredato da un apposito studio che affronti gli aspetti insediativi, il sistema di trasporto e delle attrezzature complementari. A parte restando che il cimitero monumentale di Trento non è compreso in detta elencazione (la quale, allevidenza, ha carattere tassativo) e che dalla documentazione pianificatoria risulta che il cimitero presenta rilevanza solo comunale, si deve comunque osservare che la semplice localizzazione di una nuova struttura di servizio entro il cimitero cittadino non è ex se idonea a far assurgere alla stessa la qualificazione di servizio pubblico di livello superiore.
Allopposto, degli atti prodotti in giudizio emerge che il previsto impianto crematorio è servente il piano cimiteriale comunale 2003 che, sulla base di un modello matematico per il calcolo della mortalità, ha previsto il numero delle sepolture necessarie fino allanno 2033 secondo un duplice scenario: con impianto crematorio(e conseguente forte riduzione delle inumazioni) e senza impianto crematorio(calcolando comunque una contenuta crescita della cremazione, seppure limitata dalla mancanza di un impianto, nonché una riduzione fisiologica delle inumazioni in campo comune e le stabilità delle sepolture in loculo e delle inumazioni in concessione privata).
Prendendo a base le prodotte simulazioni, la relazione al piano cimiteriale si conclude affermando che senza impianto crematorio le aree per linumazione e i loculi e le tombe per la tumulazione esistenti nei cimiteri comunali non risulterebbero sufficienti con conseguente necessità di ampliamenti che, non essendo possibili presso il cimitero centrale, dovrebbero necessariamente interessare i cimiteri rionali.
Ebbene, i dati presi a riferimento, segnatamente lo studio della mortalità e delle sepolture, sono stati dimensionati non sulla popolazione della Provincia bensì su quella del Comune di Trento e concernono solamente coloro che hanno diritto di sepoltura nei cimiteri cittadini ai sensi di quanto disposto dal regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 9.4.1997.
Né giova ai ricorrenti una frase estrapolata dal contesto del Documento per la verifica dellassoggettabilità dell impianto a V.A.S. ove, per tali soli fini, e in base a criteri prudenziali, è stata presa in considerazione una potenziale utenza di livello provinciale.
3e. Sempre con riferimento al primo motivo, occorre anche smentire che un impianto crematorio al servizio di un cimitero sia un impianto di smaltimento di rifiuti urbani speciali.
Anche se in base alla direttiva 15.7.1975, n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), come modificata dalla direttiva 18.3.1991, n. 91/442/CEE, e confermata sostanzialmente dalla direttiva 5.4.2006, n. 2006/12/CE, la Corte di giustizia dell Unione europea ha stabilito che la nozione di rifiuto deve essere intesa in senso estensivo e che in tal modo devono essere interpretate le norme che contengono riferimenti alla stessa(cfr., fra tante, Corte giustizia CE, sez. III, 18.12.2007, n. 194), tuttavia, ai sensi:
– delle direttive europee(da ultimo la direttiva 19.11.2008, n. 2008/98/CE) relative ai rifiuti;
– del d.lgs. 11.5.2005, n. 133, di attuazione della direttiva n.2000/76/CE) in materia di incenerimento dei rifiuti;
– del d.lgs. 3.4.2006, n. 152(Codice dellambiente) e del D.Lgs. 3.12.2010, n.205, che hanno recepito nellordinamento italiano le altre predette direttive;
– della disciplina legislativa provinciale, di cui al D.P.P. 26.1.2008, n.1-41 Legisl, in materia ambientale, e alla l.p 20.6.2008, n.7(Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale);
– del regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, di cui al D.P.R 15.7.2003, n.254,
– le salme e gli inconsunti esumati dal cimitero  gli unici che usufruiranno dellimpianto crematorio  non sono rifiuti e, quindi, il tempio crematorio non è equiparabile ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani e speciali.
– In ogni caso, su questo punto si osserva che ancora nel dicembre 2001  gennaio 2002 un apposito studio dell Istituto Superiore di Sanità, pur riconoscendo che per la tecnologia impiegata gli impianti di cremazione presenterebbero analogie con il settore dellincenerimento dei rifiuti, ha concluso affermando che un impianto con una potenzialità annua di 1.000 cremazioni, e in linea con le migliori tecnologie, presentava allora un impatto emissivo paragonabile a quella di una centrale termica a servizio di un grosso condominio(cfr., doc. n.20 in atti dellAmministrazione). Daltra parte, per la localizzazione dellimpianto di causa, dimensionato per circa 1.600 cremazioni annue, il già citato Documento per la verifica V.A.S, datato marzo 2011, dà conto che:
– LAgenzia provinciale per la protezione dellambiente di Trento ha rilevato che la situazione ambientale non si discosta significantemente da quella correttamente inquadrata nello studio dellI.S.S., e che
– L Azienda provinciale per i servizi sanitari non aveva evidenziato elementi che necessitano di ulteriore e specifica valutazione sotto il profilo sanitario.
In altri termini, da detto studio, che prescinde da una valutazione specifica dei singoli parametri da rimandare alla fase progettuale, risulta: da un lato, che limpianto dovrà essere progettato in modo da assicurare temperature, tempi di permanenza e turbolenze appropriate e adeguati sistemi di trattamento e di abbattimento del percolato per contenere anche le frazioni più pericolose; da un altro ma correlato profilo, che la tutela della salubrità dellaria e, conseguentemente, della salute umana siano obiettivi da perseguire attraverso adeguate azioni di controllo e gestione &.
3f. Da ultimo, occorre quindi anche smentire  in fatto  le affermazioni con le quali i ricorrenti hanno denunciato difetto di istruttoria dal punto di vista sanitario e dellinquinamento, nonché per le opere di urbanizzazione conseguenti.
Di quanto emerso dal menzionato Documento a fini V.A.S. per ciò che concerne leffettuata valutazione sullo stato della salute umana è già stato conto. Per ciò che riguarda laccessibilità al sito e le ricadute sul traffico e sui parcheggi, listruttoria svolta appare congrua ed esauriente, sia con riguardo al traffico veicolare rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda le cremazioni di residenti a Trento città, posto che per essi il funerale avviene comunque allinterno dello stesso cimitero; sia con riferimento al traffico per la cremazione di salme di residenti nei sobborghi e di non residenti, il cui incremento sarà limitato, così come il relativo impatto sulla qualità dellaria, recandosi al tempio per la cremazione solo il carro funebre e i familiari più stretti.
4a. Infondato è anche il secondo motivo, di violazione dellart.6 della l. 30.3.2001, n.30, che ha affidato alle regioni lelaborazione di un piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori.
Posto, infatti, che la provincia di Trento non ha approvato alcun piano di coordinamento per la realizzazione di impianti di cremazione sul territorio provinciale, la citata normativa nazionale, di carattere programmatori, deve essere letta coerentemente con i principi costituzionali, i quali sanciscono sia lautonomia degli enti territoriali e la spettanza ad essi di tutte le funzioni amministrative che riguardano il territorio comunale, sia la sussidiarietà quale metodo per allocare le funzioni al livello istituzionale più adeguato.
Pertanto, il ruolo dell Amministrazione comunale, a cui compete la disciplina del proprio territorio(nel caso in questione effettuata con il piano regolatore e con il piano cimiteriale comunale del 2003) e le conseguenti scelte di localizzazione delle funzioni insediabili, non può essere confinato nellambito della sola attuazione della programmazione provinciale. In conseguenza a ciò, e in assenza di prescrizioni di coordinamento sovra ordinate, la scelta del Comune di Trento di procedere autonomamente nellesercizio delle competenze che gli sono attribuite per legge non può ritenersi illegittima.
Ne consegue pertanto che lassenza di un piano di coordinamento provinciale non assurge a vizio di legittimità della deliberazione comunale che ha deciso di localizzare comunque una tale struttura nel proprio territorio.
4b. Né sussiste alcuna violazione di un precedente deliberato dello stesso Consiglio comunale che, nel novembre 2009, con un documento di indirizzo(lordine del giorno n. 154), aveva impegnato la Giunta comunale a promuovere accordi con altri comuni del Trentino al fine di individuare un sito ove realizzare un tempio crematorio provinciale: dalla lettura delle argomentate premesse del provvedimento impugnato è palese che il Consiglio comunale ha espresso la sua successiva volontà sulla questione, pervenendo  nellautonomia decisionale e procedurale riconosciuta allorgano assembleare di governo  ad una diversa ma meditata valutazione della vicenda.
5a. Con il terzo motivo è stata invece denunciata la violazione delle leggi provinciali che hanno recepito le direttive comunitarie in materia di tutela dellambiente.
Il motivo non ha alcun giuridico pregio.
5b. Innanzitutto, si osserva che la l.p. 15.12.2004, n. 10, ha recepito nellordinamento provinciale sia il D.lgs. 13.1.2003, n.36(attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) sia la direttiva 2001/42/CE del 27/6/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullambiente. Essa stabilisce che il regolamento di esecuzione sostituisce nel territorio provinciale la disciplina di cui alla parte II del D.lgs. 3.4.2006, n. 152, sulla valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla citata direttiva 2001/42/CE e che tale valutazione è configurata qualeautovalutazionesvolta dallautorità competente. Il previsto regolamento, emanato con D.P.P. 15.9.2006, n. 15-68/Leg., stabilisce che:
– La valutazione strategica consiste in unattività di autovalutazione dei profili ambientali inserita nel procedimento di adozione di un determinato piano o programma e preordinata allintegrazione delle considerazioni ambientali e al monitoraggio degli effetti(artt. 1 e 2);
– Deve essere sottoposta a valutazione strategica anche la localizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non soggiacendo alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale, possono tuttavia avere effetti significativi sullambiente(art.3, comma 2);
– Il soggetto competente determina se un progetto di piano o di programma, o la localizzazione di unopera, ha effetti significativi sullambiente sulla base dei criteri per la determinazione dei possibili effetti significativicodificati nellallegato. II al regolamento(art. 3, comma 4);
– Le conclusioni, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico(art.3, comma 5)
Ebbene, lAmministrazione comunale ha sottoposto la modifica del piano cimiteriale in esame allattività di autovalutazione la quale  previa consultazione di tutti i consigli circoscrizionali  ha considerato sia gli effetti sul sistema urbanistico che sul contesto ambientale di riferimento. Le conclusioni, contenute nel già nominatodocumento V.A.S., affermano che la localizzazione del tempio crematorio nel cimitero cittadino non rientra nella tipologia di opere da assoggettare a procedura di verifica perché larea su cui è prevista la realizzazione del tempio crematorio è già destinata dal vigente p.r.g. a zona per attrezzature pubbliche di interesse urbano  cimiteri; perché trattasi di unarea di limitate dimensioni e perché i potenziali effetti ambientali negativi non risultano essere particolarmente critici ma, allopposto, coerenti con i criteri di sostenibilità ambientale.
Alcuna critica è stata sollevata nei confronti di queste conclusioni  peraltro del tutto logiche e convincenti  non presentando alcun pregio quella di violazione dellart.85, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, ove è stabilito che i rifiuti risultanti dallattività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e che devono essere smaltiti nel rispetto della relativa disciplina.
Il previsto tempo, come è già stato precisato, sarà utilizzato solo per la cremazione di salme e di inconsunti i quali, al contrario di quanto ritengono i ricorrenti, non sono rifiuti speciali cimiteriali.
In questultima tipologia, infatti, ai sensi del già menzionato regolamento sulla disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, di cui al D.P.R. n. 254 del 2003, sono compresi i rifiuti da esumazione ed estumulazione che consistono in parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per le inumazioni o le tumulazioni, oltre a resti delle stesse casse, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali(quali materiali lapidei, inerti, ecc..) (cfr. anche art.2, comma 1, lett. e ed f) e artt. 4 e 12 dello stesso D.P.R. n. 254 del 2003).
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l salme e gli inconsunti sono esclusi da qualsiasi categoria di rifiuti mentre sono espressamente destinati o alla sepoltura o alla cremazione.
5c. Quanto alla procedura di V.I.A., devesi dapprima rilevare che la deduzione dei ricorrenti è assolutamente in conferente atteso che la l.p. 29.8.1998, n.28, disciplina la valutazione dellimpatto ambientale di progetti(art.2) e non di scelte di localizzazione di un impianto, quale è quella censurata in questa sede.
In aggiunta a ciò, si osserva che il regolamento della legge sulla procedura di V.I.A, approvato con D.P.G.P. 22.11.1989, n.13-11/Leg, dispone dellart. 2 che siano sottoposti alla procedura i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 1 dellallegato A e i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dello stesso allegato qualora lo richieda lesito della previa procedura di verifica. Detto allegato A(al punto 11.b 1) prevede poi che siano sottoposti a V.I.A, qualora lo richieda lesito della procedura di verifica, solo gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante inserimento o trattamento con capacità complessiva superiore a 10t./giorno.
Da ciò occorre concludere affermando:
– Che la deliberazione impugnata non doveva essere sottoposta a V.I.A. perché concerne una scelta localizzata e non lapprovazione di un progetto;
– In ogni caso, i progetti per gli impianti di cremazione non rientrano fra le categorie(di cui agli allegati I e II) per le quali la direttiva 85/337/Cee, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, prevede la valutazione dellimpatto ambientale; su questo punto la Corte di Giustizia ha precisato che lart.2, n.1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dellimpatto ambientale prevista da questa direttiva, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II, nelle condizioni previste dallart. 4 di questultima (cfr., sez. VI, 10.7.2008 in procedimento C-156/07);
– Ulteriormente, che anche gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani sono assoggettati a V.I.A solo allesito della procedura di verifica, alla quale però sono sottoposti se presentano una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno(quantità di gran lunga superiore a quella ipotizzata per il tempio crematorio).
6. Infondato è anche il quarto motivo, con cui è stato asserito che gli impianti crematori risulterebbero compresi nellelenco delle attività insalubri di I classe ai sensi del D.M. 5.9.1994; al riguardo è stato prodotto un estratto di un trattato di medicina legale, edizione 2009, che contiene una similare affermazione riferita, tuttavia, allabrogato D.M.23.12.1976.
Difatti, lelenco delle industrie insalubri sia di I che di II classe è stato da ultimo approvato con il D.M. 5.9.1994, che comprende gli inceneritori (I classe, lett. c), n.14, ma nessun tipo di impianto crematorio cimiteriale per salme e inconsunti che, come già visto, non può essere equiparato ad un inceneritore.
7. Il quinto motivo lamenta che la dispersione delle ceneri verrebbe esercitata in unarea verde appositamente dedicata, chiamata giardino delle rimembranze, area che, anche se prevista allinterno del cimitero, sarebbe comunque vietata nei centri abitati come definiti dallart.3 del Codice della Strada di cui al d.lgs. 30.4.1992, n.285.
La censura è inammissibile, atteso che il provvedimento gravato, come è già stato più volte puntualizzato, riguarda la sola localizzazione del tempio crematorio entro il principale cimitero di Trento e non contempla la realizzazione di un area verde per la dispersioni delle ceneri.
Di essa, invece, si parla nel piano cimiteriale del 2003, laddove si suggerisce di studiare logiche di dispersioni delle ceneri nel giardino delle rimembranze &
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa è ferma nellaffermare che linteresse al ricorso deve sussistere sia al momento dellintroduzione del gravarne che al momento della decisione, e che deve possedere il requisito dellattualità, la quale non sussiste quando il pregiudizio derivante dallatto amministrativo è meramente eventuale, e cioè quando lemanazione del provvedimento non sia di per sé in grado di arrecare una lesione né sia certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo. Di conseguenza è inammissibile il ricorso, o il motivo, che tende ad ottenere una pronuncia di principio che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dellAmministrazione, quale si presenta il mezzo in esame(cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 22.11.2011, n.6151).
8. Con il sesto motivo si lamenta il contrasto con i vincoli di natura storico e artistica che graverebbero sui terreni di cui ai campi di inumazione n.9 e n.10 ove, come già detto, è stato localizzato il tempio crematorio. In particolare, le pp.ff. 1706, 1710/2 sarebbero gravate da un vincolo monumentale di in edificabilità, mentre la p.ed. 1429 sarebbe assoggettata ad un vincolo di tutela artistica(cfr.,doc. n.5 e n.6 in atti dei ricorrenti).
In realtà, sulle pp.ff.1706, 1710/1 e 1710/2 risulta annotato il divieto di eseguire nuove costruzione senza la preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione a mezzo della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie della Venezia tridentina in Trento(cfr., decreto del Ministro della pubblica istruzione del 1954  doc. n.27 in atti dei ricorrenti); quindi, sulle stesse non sussiste alcun vincolo assoluto di identificabilità ma solo un onere di autorizzazione per la realizzazione di un progetto di nuova costruzione, ovviamente compatibile con la destinazione di zona F1-CM  cimiteriale.
Quanto invece alla p. ed.1429, di 1.380 mq, dagli atti di causa risulta innanzitutto che la stessa in parte è già utilizzata per le inumazioni mentre sulla restante parte insiste un edificio denominato ex Scuderia di Palazzo delle Albere che conserva tuttora caratteristiche ottocentesche. Per questo motivo, con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 266, del 27.3.1975, previa revoca dei precedenti vincoli di rispetto monumentale, detto edificio  e solo esso e non il terreno circostante  è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della l. 1.6.1939, n.1989(cfr., doc. n.28 e n.29 in atti dei ricorrenti). Lannotazione esistente nel Libro fondiario, impropriamente estesa anche allarea pertinenziale allimmobile  e sulla quale si poggia la censura dei ricorrenti  necessita dunque di essere corretta alla luce del preciso disposto del decreto n.266 del 1975. A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, nel sistema del Libro fondiario, di cui al R.D. 28.3.1929, n.499, il valore costitutivo delliscrizione tavolare è limitato ai soli atti inter vivos di compravendita(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 21.7.2009, n.16961 e 5.7.2002, n.9735).
Ne consegue che la decisione di localizzazione sulle individuate realtà, il tempio crematorio, non risulta viziata dallesistenza delle predette annotazioni.
9. Infine, nemmeno lultimo mezzo di difetto distruttoria a causa della mancanza di relazioni merita apprezzamento, in quanto le stesse non dovevano essere allegate al provvedimento impugnato. Trattasi infatti:
– dello studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda lubicazione, lorografia, lestensione dellarea e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica che, ai sensi dellart. 55 del regolamento di polizia mortuaria, deve essere allegato ai progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, mentre la presente vicenda ha per oggetto la sola localizzazione di una struttura allinterno di un cimitero esistente;
-della relazione per illustrare le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dellimpianto ed i sistemi di tutela dellaria dagli inquinamenti da allegare al progetto di costruzione di un crematorio ai sensi dellart.78 del regolamento di polizia mortuaria; anche in questo caso trattasi dunque di una censura non attinente alla semplice localizzazione dellimpianto;
– della relazione comparativa sulle diverse modalità di gestione del servizio prevista dallart.76 dello statuto comunale; a questo riguardo, è sufficiente replicare che lart.3 del regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 9.4.1997, n.38, ha confermato lassunzione e la gestione diretta in economia dei servizi di polizia mortuaria, individuati nei servizi funerari, cimiteriali, di trasporto funebre e di cremazione, cosicché alcuna relazione a raffronto doveva essere predisposta.
10.In definitiva, per tutte le sue poste argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
Definitivamente pronunciando sul ricorso n.156 del 2011, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Trento, che liquida in complessivi ¬ 4.000,00(quattromila), oltre al 12,5% a titolo di spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con lintervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Esentore

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