Tribunale di Bologna, Sez. III civ., 17 aprile 2018, n. 20388

Tribunale di Bologna, Sez. III civ., 17 aprile 2018, n. 20388

In occasione dell’esecuzione di operazioni cimiteriali (quali, es., operazioni di estumulazione) richieste da privati aventi titolo il comune (o altro soggetto affidatario del servizio) non solo deve ovviamente assicurare la dovuta diligenza, ma altresì operare in modo da non ostacolare il rispetto dei defunti, così come quello dei diritti, primaio o secondario, di sepolcro.
(sommessamente, sia permesso come appaia poco convincente l’affermazione per cui: “Il diritto al sepolcro costituisce materia di particolare interesse in ragione della carenza di disposizioni normative scritte che ne contengano la disciplina. Si tratta, infatti, sotto il profilo strettamente privatistico, di un istituto regolamentato integralmente dalla consuetudine, che, in questo caso, acquisisce valore suppletivo (cosiddetta consuetudine praeter legem).”, salvo non rilevare l’accento sul (solo) “profilo privatistico”, il ché risulterebbe peraltro quanto meno incoerente con le finalità riconosciute come costitutive della ratio dell’organizzazione dei cimiteri da parte della P.A.)

NORME CORRELATE

Art. 86 DPR 10/9/1900, n. 285

https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Leggi/dpr90-285_86.htm

sentenza n. 20888/2018 pubbi. il 17/04/2018
RG n. 15017/2015
N_R_G_1517,2015
Repert. n. 2111/2018 dei 10/04/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15017/2015
tra
ANDREA G. , in proprio equale rappresentante della Comunione G.
ATTORE
e
*** S.R.L.
COMUNE DI …
CONVENUTI
UNIPOLSAI SPA
TERZO CHIAMATO
Oggi 17 aprile 2018 ore 11,00 innanzi al dott. Alessandra Arceri, sono comparsi:
Per ANDREA G. l’avv. BALDI ENNIO e l`avv. DANIELA FERRARI
Per *** S.R.L. l’avv. CARBONI RICCARDO
Per COMUNE DI … l”avv. CATTOLI MONICA
Per UNIPOLSAI SPA l’avv. COLIVA MASSIMO oggi sostituito dall’avv. DANIELE COLIVA
come da delega in Corte
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Sono pure presenti il dr. VINCENZO SORRENTINO e la dott.ssa ANNALISA ROMIO ai ?ni della pratica forense.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi e conclusivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alessandra Arceri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15017/2015 promossa da:
ANDREA G. (C.F. …), con il patrocinio dell’avv.ti BALDI ENNIO
(C.F.: BLDNNE52D26C296W), G. MARGHERITA (GLLMGH79R56G628E) FERRARI DANIELA (FRRDNL57E55F257V), elettivamente domiciliato in via Poggio n. 5 Barragazza,
Castiglione de’ Pepoli, Bologna presso il difensore avv. BALDI ENNIO
ATTORE
contro
*** S.R.L. (P.I. 03079781203), con il patrocinio del1’avv. CARBONI RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA DE’ RUINI 5 Bologna presso il difensore
COMUNE DI … (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. CATTOLI MONICA (C.F.: CTTMNC62R47A944W) e dell’avv. CARESTIA GIULIA (CRSGLI54B65A944S) elettivamente domiciliato presso la civica l’AVVOCATURA DEL COMUNE …, in Piazza ….,
CONVENUTI
UNIPOLSAI SPA (C.F. 00818570012) rappresentato e difeso dal1’avv. COLIVA MASSIMO (C.F.:CLVMSM67R3lA944Z) elettivamente domiciliata in Bologna, VIA GALLIERA 19 presso lo studio del difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d`udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato G. ANDREA, in qualità di comproprietario ed amministratore della comunione fra i Sig.ri G. Andrea, G. Stefano, G. Alberto, G. Larissa e G. Simone, avente ad oggetto la Cappella Sepolcrale G., conveniva in lite la *** S.R.L. (nel proseguo per brevità ***), il COMUNE DI … ed H. S.P.A. al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dalla Comunione G. a seguito delle errate operazioni di estumulazione delle salme deposte all’interno della Cappella sepolcrale di loro proprietà, sita nel cimitero della Certosa di ….
Esponeva che nell’ottobre 2013, il precedente amministratore della comunione, Ing. Fulco G., aveva richiesto alla *** di estumulare 17 delle 23 salme presenti all’interno della cappella per renderla disponibile a nuove sepolture. Da tali operazioni dovevano essere esclusi il capostipite ed acquirente della cappella Federico Napoleone G., i di lui genitori Biagio G. e Teresa Baldanza, la sorella Pacifica G. ed i due figli gemelli Lanciotto ed Emmanuele G., morti neonati, collocati al quinto e più elevato livello del sepolcro che pertanto doveva rimanere integro.
Chiedeva altresì di essere presente alle suddette operazioni che, invece, venivano eseguite senza preavvertire la famiglia che quindi non vi poteva assistere.
Lamentava parte attrice che dopo la morte dell’Ing. Fulco G., la *** provvedeva d’ufficio ad estumulare anche gli altri componenti della famiglia fino ad allora risparmiati. Durante tali operazioni gli addetti della *** svuotavano i loculi senza previamente individuare i siti di provenienza delle bare, perdendo così l’identificazione delle salme e ponendo i resti delle stesse, confusi tra loro, in cofanetti conservati in un locale del cimitero, inaccessibile alla famiglia alla quale, peraltro, veniva in tesi attorea impedito dal 2013 di esercitare il diritto di culto verso i propri defunti. Altresì lamentava parte attrice dello stato di incuria in cui versava la Cappella sepolcrale, che risultava essere stata anche gravemente danneggiata da opere di manutenzione straordinaria, di competenza comunale, eseguite su parti del cimitero adiacenti alla predetta cappella.
Nel giudizio si costituiva la convenuta ***, respingendo ogni addebito. Precisava che era stato proprio l’Ing. Fulco G. ad aver richiesto l’estumulazione di tutte le salme, con l’unica eccezione del figlio Fabio, in quanto la salma del medesimo, tumulata nel 1972, non aveva ancora completato il processo di mineralizzazione. Assumeva di aver eseguito le operazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria, ma che di fatto i feretri, spinti negli anni a forza all’interno dei loculi ed ammassati, al momento dell’attività di estumulazione si presentavano distrutti e crollati gli uni sugli altri. Circostanza che non permetteva di mantenere separati i resti né di reperire le targhette identificative.
Asseriva che tale situazione doveva, peraltro, essere ben nota alla stessa parte attrice poiché già nel 1950 e nel 1951, componenti la famiglia G. avevano chiesto il permesso di tumulare nel sepolcro Angelo ed Aristide Boriani, esonerando il Comune di … da ogni responsabilità nell’eventualità che non vi fosse capienza.
Pertanto, il riempimento del sepolcro oltre la sua portata, non poteva essere addebitato a *** che aveva assunto la gestione dei servizi cimiteriali solo in data 1 agosto 2013, e dunque non poteva avere contezza della saturazione della tomba poiché l’ultima tumulazione risultava essere quella di Fabio G. nel 1972.
Quanto allo stato della Cappella Sepolcrale, essendo in concessione alla Famiglia G., è a questa che dovevano competere tutti gli adempimenti manutentivi, di carattere ordinario e straordinario.
Aggiungeva che lo stato di degrado in cui la stessa versava, nulla aveva a che vedere con i lavori sul compendio cimiteriale.
Senza nulla riconoscere chiedeva di essere tenuta manlevata ed indenne dalla propria compagnia assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA che chiamava in causa, la quale costituitasi, chiedeva il rigetto di ogni domanda formulata eccependo comunque l’inoperatività della garanzia assicurativa.
Si costituiva altresì il COMUNE DI … rilevando la propria estraneità ai fatti di causa che in ogni caso contestava, sottolineando l’infondatezza delle domande attoree. Assumeva che dal 1 agosto 2013 la concessionaria *** aveva assunto la completa gestione del servizio pubblico cimiteriale e, pertanto, ogni richiesta in merito doveva essere a lei indirizzata. Quanto ai danni alla Cappella Sepolcrale, osservava che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sepolcri è a carico dei concessionari degli stessi, con i limiti derivanti dal vincolo dei beni culturali e artistici cui è soggetta, tra le altre, anche la Cappella G.. Era pertanto da escludere una responsabilità in capo al Comune in ordine agli eventi produttivi di danno dedotti da parte attrice. Rilevava altresì che gli interventi di manutenzione straordinaria cui faceva riferimento parte attrice si collocavano cronologicamente nell’ambito della gestione cimiteriale del precedente concessionario Hera spa.
Nel giudizio era convenuta quindi anche Hera Spa oltre alle terze chiamate: Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, Cires – Consorzio Imprese Artigiani Edili e di Restauro delle Province di Bologna e Ferrara Società Cooperativa, Bologna Coperture di F. Marisa e Generali Italia Spa.
Ciascuna parte chiamata in causa si costituiva contestando le pretese avversarie e respingendo ogni addebito di responsabilità.
Il presente giudizio è stato preceduto dalla richiesta ed ottenimento da parte attrice di un sequestro probatorio, concesso inaudita altera parte ed, in seguito, confermato con ordinanza del 10 agosto 2015, e da un procedimento di istruzione preventiva volto ad accertare le cause del confondimento delle salme ed i danni alla cappella G..
L’elaborato peritale, redatto dal CTU nominato Ing. Marco R. in sede i ATP, è stato acquisito al presente procedimento.
All’udienza del 30 novembre 2017 le parti transigevano la controversia limitatamente all’aspetto edilizio della causa e depositavano atto di rinuncia parziale agli atti di giudizio con contestuale accettazione.
A seguito di tale accordo venivano estromessi dalla presente causa: H. SPA; CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOCIETA’ COOPERATIVA, CIRES CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANI EDILI E DI RESTAURO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA SOCIETA’ COOPERATIVA, BOLOGNA COPERTURE DI F. MARISA E GENERALI ASSICURAZIONI SPA, con apposita ordinanza.
Il giudizio proseguiva tra la Comunione G., ***, il Comune di … e Unipol Assicurazioni, ed è stato rinviato per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’odierna udienza, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
Va premesso che parte attrice ha assunto, provandolo con la documentazione versata in atti, di agire in qualità di soggetto comproprietario e rappresentante della comunione fra gli eredi e discendenti di Federico Napoleone G., acquirente della cappella gentilizia “G.”.
Ancora preliminarmente, il Tribunale rileva che gli atti e i documenti prodotti forniscono al giudicante tutti gli elementi necessari alla decisione della causa, senza che, a tal fine, debba espletarsi ulteriore attività istruttoria, sia in relazione alla sollecitata riconvocazione del CTU a chiarimenti, invero non necessaria, avendo il CTU fornito compiuta e motivata risposta ai quesiti sottopostigli, che potrà eventualmente essere valutata dal Giudice alla luce dei rilievi formulati dalle parti, sia con riferimento alle prove orali sulle quali si insiste, che sono invero del tutto irrilevanti ai fini che occupano.
La questione sottoposta all’attenzione di questo giudice si inquadra, venendo al merito, nell’ambito della disciplina del diritto al sepolcro e nelle conseguenze che la lesione del diritto suddetto determina in capo ai congiunti dei defunti.
Appare dunque opportuna, in via preliminare, una ricostruzione dell’istituto dello ius aepulchri.
Il diritto al sepolcro costituisce materia di particolare interesse in ragione della carenza di disposizioni normative scritte che ne contengano la disciplina. Si tratta, infatti, sotto il profilo strettamente privatistico, di un istituto regolamentato integralmente dalla consuetudine, che, in questo caso, acquisisce valore suppletivo (cosiddetta consuetudine praeter legem). Sembra tuttavia corretto riportare anche la disciplina del diritto di sepolcro ai principi generali del diritto privato ed ai valori costituzionali, all’interno ed alla luce dei quali ogni disposizione del vigente ordinamento giuridico (e, quindi, anche le norme consuetudinarie) deve essere rispettivamente collocata e letta.
Orbene, mediante l’espressione diritto di sepolcro si fa riferimento ad un istituto complesso,
suscettibile di essere scomposto in un diritto primario ed in un diritto secondario.
Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppelliti (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto tra vivi o a causa di morte (cfr., in tal senso, Cass. 5 luglio 1979, n. 3851, nonché Cass. 24 gennaio 1979, n. 532). Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba (cfr., in tal senso, Corte d’Appel1o di L’Aquila 6 giugno 1984).
Si deve altresì rilevare come l’organizzazione dei cimiteri da parte della P.A. abbia una duplice finalità: in primo luogo risponde all’esigenza di attuare una corretta polizia mortuaria volta a garantire la tutela della salute pubblica; in secondo luogo consente all’individuo di assicurare la sorte delle proprie spoglie dopo la morte, permettendo altresì ai familiari di soddisfare il proprio bisogno spirituale costituito dalla pietà dei defunti.
L’ordinamento tutela la simbologia e la rilevanza del sepolcro attraverso la specialità delle fattispecie di reato afferenti all’istituto.
I fatti per cui è causa, per quanto qui interessa, possono infatti essere ricondotti, per quanto si dirà in
prosieguo, alla fattispecie astratta disciplinata dagli articoli 407, 408, 411 e 412 del codice penale.
Com’è noto, tali reati sono volti a tutelare il bene giuridico individuato nel sentimento di pietà per i defunti, riconducibile a molte culture religiose, pur appartenenti a credi diversi.
Oggetto di tale tutela sono le esigenze di quel sentimento individuale e collettivo che si esplica con il rispetto verso i defunti e le cose mortuarie, considerato quale forza etico-sociale, conservatrice e promotrice di civiltà ed è assunto, perciò, dallo Stato come un bene giuridico da proteggersi penalmente.
La domanda della comunione G. risulta in merito, per quanto si dirà, fondata e pertanto deve essere accolta, nei limiti che si specificheranno.
Risulta innanzi tutto provato, dai documenti in atti, che la concessionaria *** ha assunto la completa gestione del servizio cimiteriale, per quanto riguarda le operazioni di tumulazione, esumazione ed estumulazione dei cimiteri, tra i quali quello della Certosa in cui è ubicata la Cappella G., a far data dal 1 agosto 2013.
Ripercorrendo cronologicamente la vicenda che occupa, in data 2 ottobre 2013 l’Ing. Fulco G., precedente amministratore della Comunione G., aveva richiesto alla *** di provvedere ad estumulare 17 salme delle 23 presenti all’interno della Cappella.
Questo fatto, seppur contestato dalla ***, che sostiene invece di aver ricevuto la richiesta di
estumulare tutte le 23 salme presenti, emerge dal documento n. 5, prodotto da parte attrice, recante la dicitura: “Preventivo raccolta resti chiostro VII n. 132″ , sottoscritto dalla ***.
In detto documento è indicato in numero 17, il quantitativo dei cofanetti di zinco di cui si chiedeva la estumulazione.
Tale circostanza risulta poi confermata dalla stessa difesa di *** che, con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. ha prodotto una relazione tecnica dell’Ing. Fioravanti (doc. 21 fascicolo ***) in cui si legge, a pagina 11: “l’ultimo Amministratore conoscendo lo stato della cappella sepolcrale in data 2/10/2013 aveva richiesto alla *** Srl con sede in … Via … C.F. E P. Iva …. , Concessionaria del Comune di … per i Servizi Cimiteriali, l’estumulazione di 17 salme ivi deposte al fine di rendere la cappella ancora disponibile per ulteriori sepolture di cui sono stati indicati nell’elenco di cui sopra”, in ciò avvalorando quanto dedotto da parte attrice.
Non risulta invece provato il fatto, assunto da ***, che l’Ing. Fulco G., poco prima di morire, avrebbe richiesto che le operazioni di estumulazione fossero estese anche alle altre salme, né la prova può dirsi raggiunta in forza del documento n. 7 (fascicolo ***). Trattasi infatti di una e-mail contenente la richiesta di pulizia totale delle tomba, nella quale non vi è alcun riferimento a salme da estumulare, ma ad un parere tecnico per poi “partire con il progetto“.
Tale richiesta non può riferirsi ad una domanda di estumulazione totale della tomba quanto piuttosto ai lavori edili di ristrutturazione della stessa che parte attrice avrebbe voluto eseguire e per le quali aveva già presentato le relative richieste di autorizzazione.
Del pari, non può costituire prova di ciò il documento n. 3 (fascicolo ***) che oltre ad essere stato contestato e disconosciuto da parte attrice, riporta semplicemente un elenco dei nominativi delle salme presenti all’interno della cappella.
Occorre altresì osservare che le suddette operazioni sono avvenute senza la presenza della famiglia, che invece aveva richiesto espressamente di poter essere presente. Circostanza questa non solo non contestata dalla difesa *** (e dunque non abbisognevole di prova), ma che *** ha giustificato semplicemente dichiarando che in tali operazioni la presenza della famiglia sarebbe stata “inopportuna” e comunque “sconsigliata”.
Ebbene, trattandosi di operazioni di estumulazione richieste da privati cittadini e non esperite d’ufficio per espressa disposizione della P.A., non rientrava nella discrezionalità della concessionaria *** decidere se fosse o meno opportuno che la famiglia vi partecipasse. In ogni caso, motivi di evidente prudenza avrebbero anzi richiesto e consigliato che fosse la stessa *** a sollecitare la presenza dei familiari, cosa che al contrario questa non ha curato, né è avvenuta.
Quanto alle risultanze dell’ATP, espletato ed acquisito agli atti di causa, questo Tribunale osserva che, gli esami antropologici eseguiti dal Dott. Matteo B. sui resti mortali della Famiglia G., non lasciano spazio a dubbi in ordine alle modalità con cui sono di fatto avvenute le operazioni di estumulazione: esse sono state, con tutta evidenza, eseguite in maniera piuttosto approssimativa e disattenta. Senza che del pessimo stato di conservazione ed allocazione delle salme dei defunti G. possano essere chiamati a rispondere altri soggetti o altri fattori, di cui si è anzi esclusa la possibile incidenza.
ll CTU, infatti, con riferimento al quesito sottopostogli:
accerti e descriva lo stato di fatto e le modalità di conservazione attuale delle salme e/o dei resti mortali della Faniglia G., evidenzi gli elementi che rivelano il oonfondimento degli stessi all’interno dei contenitori attualmente in uso, specificando se sussistano elementi che indirizzino verso le probabili cause del oonfondimento stesso, con particolare rifermento all’ammissibilità od esclusione dell’ipotesi di un crollo delle bare una sull’altra, si determinino le cause della confusione delle stesse, specifichi tutte le operazioni necessarie ad individuare i resti di ciascun familiare estumulato e alla ricomposizione di ogni singolo scheletro e ne indichi quindi i costi relativi“.
rispondeva con punti chiari ed esaustivi che di seguito si riepilogano:
– gli esiti antropologico-forensi hanno evidenziato che i resti restituiscono differenti gradi di conservazione, presentandosi talvolta perfettamente mineralizzati e scheletrizzati, altre volte imbibiti d’acqua e pertanto più fragili, così come alcune salme restituiscono tessuti mummificati per la cui preservazione si deve inferire l’esistenza di un ambiente asciutto e/o ventilato;
– un certo grado di frammentarietà dei distretti più delicati (quali le coste) e di lacunosità di elementi più piccoli può essere considerato fisiologica conseguenza di un’esumazione svolta con il grado di professionalità che ci si aspetterebbe in tale contesto, ben differente da un recupero scientifico con tecniche stratigrafiche e/o forensi;
– oltre la metà delle cassette riferite al caso in epigrafe (11 su 20) appaiono prive di indicazioni anagrafiche, pertanto risulta al momento perduta l’identità degli inumati. Alcune placche identificative (ll come da verbale del 4.11.2015) sono state infatti rinvenute non fissate sulle stesse, ma conservate separatamente;
– anche dove risultino conservate indicazioni anagrafiche, l’identità della salma contenuta in ciascuna cassetta rimane dubbia, non sussistendo elementi a conferma di essa o documentazione delle operazioni avvenute in sede di riduzione. A supporto della non affidabilità delle indicazioni anagrafiche riportate sulle cassette di zinco, appare non inutile evidenziare la scorretta trascrizione del nome “Mischiatti Augusta” in “Mischiatti Augusto” e la presenza di resti pertinenti ad un possibile soggetto maschile in loco di un soggetto femminile;
– alcune salme, ricomposte, appaiono mancanti di porzioni anatomiche significative, sebbene lo stato di conservazione delle spoglie sia stato giudicato dal CTU ottimale per il loro recupero, essendo le ossa ben mineralizzate e talvolta associate a mummificazione dei tessuti, condizioni che avrebbero facilitato la permanenza delle articolazioni e l’associazione tra i vari distretti. Ne discende dunque che lo “smembramento” di alcune parti è avvenuto per inaccorta manipolazione durante le operazioni di rimozione delle salme dal loro sito originario;
– si riscontra in modo evidente la commistione nella medesima cassetta di resti pertinenti a differenti salme;
– tutti i resti esaminati risultano pertinenti a soggetti adulti, mentre non si riscontra la presenza tra essi di resti infantili o sub-adulti; non si ravvisano allo stato attuale cause ambientali e/o naturali per la mancata conservazione e quindi che giustifichino la totale scomparsa di eventuali elementi pertinenti a tali soggetti infantili;
– lo stato di conservazione più che soddisfacente di alcune salme, che contrasta con la parziarietà dei resti, nonostante le riscontrate condizioni per un recupero ottimale e completo delle spoglie mortali, si presenta, oltretutto, come elemento di esclusione di un eventuale collasso dei feretri quale causa del mescolamento e della perdita degli elementi anatomici, che altrimenti, si sarebbero presentati danneggiati e/o spezzati. Il CTU ha in ogni modo escluso l’ipotesi, avanzata da parte convenuta ***, di avvenuto crollo delle bare all’interno del sacello, dovuto al riempimento della cappella sepolcrale oltre la sua capienza: egli infatti, in risposta alle osservazioni dei CTP di parte ***, ha definitivamente chiarito che le dimensioni dei loculi della tomba di famiglia di cui è causa consentivano comodamente la tumulazione delle 23 salme della famiglia G. con la sovrapposizione dei feretri, senza dover spingere gli stessi a forza, vale a dire, e senza che la disposizione di essi violasse alcuna norma esistente all’epoca delle tumulazioni, come efficacemente chiarito dal CTU. Peraltro, il CTU ha aggiunto, sul punto, che “la conservazione dei frammenti lignei e di zinco risulta … un indicatore del grado di preservazione dei feretri stessi che, anche qualora fossero collassati, sarebbero venuti a costituire uno strato di detriti tra una salma e l’altra sufficiente a consentire un recupero con una minima commistione di resti umani“. In altri termini, il CTU ha logicamente desunto, dallo stato di conservazione dei frammenti lignei e zincati dei feretri, che anche qualora gli stessi fossero collassati gli uni sugli altri, “inframezzando” le salme, sarebbe stato comunque possibile, con la diligenza esigibile, preservare una separazione tra i resti, con accurata estrazione dei vari strati;
– l’incuria della concessionaria risulta oltremodo evidente anche dallo stato in cui venivano trovate le cassette-ossario, in sede di esecuzione del sequestro, alcune delle quali rinvenute perfino aperte, come risulta dal verbale delle operazioni di sequestro (doc. n. 24 fascicolo attoreo) in cui la custode nominata dal Tribunale, dott. Irene Facchini, ha dichiarato: “ i cofanetti sono effettivamente numero 19 (diciannove) e che solo alcuni erano chiusi con vite e targhetta per cui gli altri sono stati chiusi con una vite contestualmente all’apprensione e che inoltre ha provveduto ad apprendere altresì n. 11 targhette identificative metalliche, molte delle quali rovinate”.
In definitiva, dai dati sopra evidenziati, sistematicamente e logicamente interpretati, si desume che le cause di confondimento e dispersione dei resti sono da imputarsi alle modalità di estumulo ed ai comportamenti, gravemente negligenti e malaccorti, messi in atto durante le operazioni di estumulazione da parte di ***; quest’ultima ha indubbiamente causato un danno ingiusto a parte attrice, svilendo e violando l’integrità delle salme familiari cui, evidentemente, non è stato dato il rispetto dovuto; fatto di particolare gravità sol che si pensi che i resti mortali confusi fra loro riguardano almeno venti salme, che alcune parti anatomiche delle stesse risultano irrimediabilmente perdute ed alcuni defunti sono addirittura irreperibili, come per esempio nessuna traccia si e rinvenuta dei corpi dei due gemelli morti neonati, Lanciotto ed Emmanuele G., senza che la causa di ciò, nonostante le argomentazioni spese da ***, possa rinvenirsi in fattori estranei o non imputabili.
Si deve pertanto dichiarare la responsabilità della *** per l’illegittima ed irregolare estumulazione delle salme della famiglia G. poste nella cappella di Famiglia, che ha portato, in patente violazione del generale disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., alla perdita totale e parziale di alcune salme, nonché alla confusione dei resti delle altre.
Risulta, in altri termini, accertata, sotto più profili, la lesione del diritto primario e secondario di sepolcro spettante alla famiglia G., essendo stati posti in essere da parte di ***, atti lesivi del rispetto dovuto alle salme, che viola nel contempo sia il diritto alla tumulazione, sia il diritto all’accesso al sepolcro per onorare le salme dei congiunti. Più in particolare, è evidente che la confusione e lo smarrimento di parte dei resti (per il vero, la totalità di almeno due salme) comporta l’irreversibile violazione del diritto dei parenti ad onorare la memoria del defunto nell’esatto luogo in cui riposano le sue spoglie, con contestuale lesione del sentimento di pietà verso i defunti, danni tutti, appartenenti alla sfera personale del soggetto, che non possono che essere determinati dal giudice in via equitativa, essendo impossibile rapportare tale pregiudizio ad un qualsiasi parametro di natura economica.
Del pari, va dichiarata anche la responsabilità solidale, ex art. 2049 c.c., del Comune di … per non aver adeguatamente monitorato sull’operato della concessionaria incaricata di eseguire le operazioni di estumulazione sulla scorta di regolare “contratto di servizio di gestione” non implicante totale delega di funzioni ex art. 6 L. n. 689/1981 (cfr. Cass. 23 dicembre 2011, n. 28653; Cass. 2 novembre 2010, n. 22295; Cass. 22 giugno 2006, n. l444l, che hanno escluso la responsabilità dell’amministrazione preponente, ma nel diverso caso di delega di funzioni amministrative).
Non vale ad escludere tale conclusione la giurisprudenza, richiamata da parte del Comune convenuto, in tema di appalto, atteso che il Comune, commettendo a *** le funzioni cimiteriali di natura precipuamente privatistica, non ha comunque rinunziato al proprio ruolo di ente deputato alla regolamentazione ed alla gestione del servizio, definito di interesse pubblico, e retto dalle norme di Polizia Mortuaria, nei confronti della collettività, come efficacemente chiarito al punto 5 del Contratto (doc. n. 31 di parte attrice), e si e comunque riservato, nel cotesto del medesimo contratto (si veda clausola 8), penetranti poteri di sorveglianza e controllo sulle attività di ***, imponendo alla stessa oneri di soggezione e collaborazione e trasparenza, certamente in contrasto con l’autonomia che invece caratterizza l’operato dell’appaltatore.
Per tali motivi, non v’è motivo per non ritenere l’ente preponente responsabile solidalmente delle attività del preposto.
Quanto al danno da risarcirsi, sul punto va condivisa la stima del CTU che si ritiene immune da vizi logici e tecnici.
Parte attrice dovrà essere risarcita dei costi da sostenersi per ricostruire l’identità di ogni singolo
soggetto inumato e la ricomposizione di ogni singola salma, operazioni per le quali il CTU ha preventivato un costo di €. 5.000,00 a salma. Tale spesa deve essere considerata per almeno venti salme (tali sono quelle risultanti senza identità) per un costo complessivo di €. 100.000,00 a cui dovranno aggiungersi i costi di trasferimento ed i costi vivi quantificati in €. 6.000,00.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore ad oggi cristallizzato in debito di valuta, sono dovuti interessi legali, in funzione corrispettiva, a far tempo dalla data della presente pronuncia e fino al saldo.
Deve invece essere invece escluso il ricorso ad analisi genetiche poiché, come spiegato dal CTU, le stesse avrebbero un costo del tutto sproporzionato rispetto al risultato utile sperabile: infatti tali operazioni comprometterebbero la conservazione dei reperti più piccoli ed, inoltre, essendo le salme componenti del medesimo nucleo familiare, risultati attendibili sarebbero difficili da ottenere.
Parte attrice dovrà ulteriormente essere risarcita per la perdita delle spoglie mortali dei componenti la famiglia di cui non risultano rinvenuti resti, seppur indicati nell’elenco dei defunti (doc. n. 3 parte attrice) tumulati nella cripta 132.
Si è già infatti rilevato come le salme dei gemelli Lanciotto ed Emmanuele G. risultino andate perdute. Il CTU ha accertato che non vi sono resti tra quelli analizzati “..non si riscontra tra essi la presenza di resti infantili o sub-adulti“, aggiungendo che “non vi sono cause ambientali e/o naturali che giustifichino la totale scomparsa di eventuali elementi pertinenti a soggetti infantili”.
Inoltre, numerose salme si presentano mancanti di pezzi anatomici, senza che, ugualmente, di tale deprivazione si sia fornita una giustificazione.
Nella fattispecie si ritiene equo quantificare tale voce di danno, in favore della comunione per cui agisce l’attore, in una somma forfettaria pari ad €. 24.000 all’attualità, oltre interessi legali in funzione corrispettiva a far tempo dalla data della presente pronuncia e fino al saldo.
ll danno da risarcirsi ascende quindi, in totale, ad € 130.000,00.
Non è stato provato che all’interno delle bare vi fossero gioielli od altri effetti personali di valore dei defunti, pertanto nulla può essere dovuto in ordine a tale richiesta.
All’accertamento della responsabilità della *** consegue la risoluzione per inadempimento del contratto con la concessionaria convenuta e pertanto nulla è dovuto dalla Comunione G. alla *** srl a titolo di corrispettivo per i lavori richiesti con la fattura n. 150007035 del 31/05/2014.
Parte attrice, infine, ha domandato la condanna della *** ai sensi dell’art. 96, III comma c.p.c.
Tale domanda appare fondata attese le ragioni della decisione.
Il comportamento processuale della ***, infatti, è stato ispirato a mala fede e colpa grave. Per mala fede deve intendersi una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazione nelle quali non sia possibile discutere in punto alla veridicità di una certa questione di fatto.
Per colpa grave deve intendersi una difesa che sia totalmente priva di verosimiglianza. In tal modo sia pure per grave negligenza ed imprudenza si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale.
L’art. 96, 3 comma c.p.c. deve essere letto in correlazione con i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, quale strumento atto a sanzionare ogni abuso processuale o comunque un uso distorto dell’agire o resistere in giudizio.
E’ risultato oltremodo evidente che ***, anche dopo il deposito dell’elaborato peritale in sede di ATP che aveva definitivamente accertato la negligenza della stessa nelle operazioni di estumulazione, ha continuato a resistere nella difesa con eccezioni palesemente infondate.
Sussistono quindi i presupposti per l’accog1imento della domanda in misura pari all’importo delle spese processuali, come infra liquidate, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al saldo.
Quanto alla domanda di manleva svolta dalla *** nei confronti di UNIPOLSAI SPA va osservato che *** ha richiesto di essere tenuta indenne e manlevata dalla sua assicurazione in forza della polizza n. 1/2054/65/107293778, stipulata in data 31 luglio 2014, rinnovata e modificata a partire dal 31 luglio 2015.
UNIPOLSAI, con la costituzione in giudizio, ha eccepito la mancanza di copertura per effetto di detta polizza, per essere operante clausola claims made>, secondo la variazione contrattuale sottoscritta in data 31 luglio 2015, con estensione retroattiva di due anni (quindi, con copertura esclusa per i sinistri verificatisi oltre due anni prima, e che il sinistro in parola sarebbe fuori dal periodo di operatività temporale del contratto perché la richiesta di estumulazione reca la data 1 ottobre 2013) ed altresì per avere, l’assicurata ***, taciuto, al momento della stipula del rinnovo della polizza del 31 luglio 2015, di aver già ricevuto richiesta di risarcimento e potendo invocarsi, di conseguenza, il disposto degli art. 1892 e 1893 c.c.
Conseguentemente alla costituzione, la *** ha diversamente invocato l’operatività della polizza n. 1/2054/65/107293778 del 31 luglio 2014 e successiva modifica del 31 luglio 2015, sottolineando la valenza retroattiva biennale ed evidenziando che la prima richiesta di risarcimento avanzata dalla Comunione G. reca la data del 4 agosto 2014, ovvero, in ogni caso, data successiva alla sottoscrizione della polizza 31 luglio 2014. Pertanto la richiesta di risarcimento sarebbe stata avanzata nel periodo di validità dell’assicurazione originaria.
Contestava altresì l’accusa di aver taciuto la richiesta danni al momento della stipula, rilevando che aveva notificato atto di chiamata di terzo il 24 luglio 2015, e quindi prima della sottoscrizione dell’atto di variazione, datato 31 luglio 2015. Pertanto, nessuna violazione dell’art. 1892 c.c. potrebbe essere contestata alla stessa.
Ed invero, la tesi di *** deve essere integralmente accolta.
Da un lato, infatti, l’evento assicurato si è verificato, ed è stato denunziato all’assicuratore, nel vigore della polizza originaria, con copertura loss occurrance decorrente dal 31 luglio 2014; la clausola claims made, introdotta con la variazione del 31 luglio 2015, e dunque, addirittura successiva alla notifica dell’atto di chiamata di ***, in quanto peggiorativa e restrittiva delle condizioni di contratto, non può ovviamente agire retroattivamente, perché ciò importerebbe chiaramente violazione dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) nonché di obblighi di solidarietà di rilevanza costituzionale (in particolare, violazione dell’art. 2 Cost.), principi che il giudice può perfino, per consolidata giurisprudenza, applicare d’ufficio al negozio <i>inter partes</i>, per ricondurlo ad equità e giustizia (cfr. ex multis, Cass 20 aprile 1994, n. 3775; Cass. 22 maggio 1997, n. 4598; Cass. 12 aprile 2006, n. 8619; Cass. 13 luglio 2007, n. 15699).
Ne discende che del risarcimento posto a carico di ***, in solido con il Comune di …, dovrà rispondere, tenendola manlevata, UNIPOLSAI S.P.A., nei limiti delle franchigie contrattuali.
Le spese tra attore e convenuti, comprensive delle spese dei procedimenti svoltisi ante causam>, nonché tra *** e chiamata in causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendosi conto del valore della causa e dell’attività difensiva svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
– dichiara tenuti e condanna *** SRL e il COMUNE DI …, in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore di G. ANDREA, in qualità di comproprietario ed amministratore della comunione G., della somma di € 130.000,00 (euro centotrentamila e zero centesimi), oltre interessi in misura legale a decorrere dalla pronuncia e fino al saldo;
– dichiara tenuta e condanna UNIPOLSAI S.P.A. a tenere indenne e manlevare la *** S.R.L. di quanto la stessa sarà tenuta a pagare agli attori in dipendenza della presente sentenza, con la sola esclusione della condanna ex art. 96, comma terzo c.p.c. che segue, nei limiti di massimale di polizza;
– condanna la *** SRL a versare a parte attrice la somma di €. 20.000,00 (euro ventimila e zero centesimi) ai sensi dell’art. 96, 3 comma c.p.c. oltre interessi legali dalla pronuncia fino al saldo;
– condanna *** SRL e il COMUNE DI … al pagamento, in favore di G. ANDREA, in qualità di comproprietario ed amministratore della comunione G. delle spese di lite, comprensive delle spese dei procedimenti svoltisi ante causam, che liquida in €. 545,00 per anticipazioni, € 20.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP e custodia come anticipate e documentate;
– condanna UNIPOLSAI S.P.A. al pagamento delle spese in favore della chiamante *** S.P.A., che liquida in € 10,43 per anticipazioni, € 12.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 17 aprile 2018
Il Giudice
dott. Alessandra Arceri

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Sereno Scolaro

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