TAR Toscana, Sez. III, 16 agosto 2017, n. 1037

TAR Toscana, Sez. III, 16 agosto 2017, n. 1037

MASSIMA
TAR Toscana, Sez. III, 16 agosto 2017, n. 1037
Il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto cimiteriale ha natura di vincolo assoluto, come più volte tale qualificato dalla gistizia amministrativa, che trova applicazione per ognmi manufatto, anche se non a funzione residenziale.

NORME CORRELATE

Art. 338 R. D. 27 luglio 1990, n. 1265

Art. 57 dPR 10 settembre 1990, n. 285

Art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166

SENTENZA
TAR Toscana, Sez. III, 16 agosto 2017, n. 1037

Pubblicato il 16/08/2017
N. 01037/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2005, proposto da:
Margherita S., Bruno A., Serena A., quali eredi dell’originario ricorrente sig. Leandro A., rappresentati e difesi dall’avvocato Simone Nocentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Rondinelli, n. 2;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Firenze in Firenze, Palazzo Vecchio – piazza Signoria;
per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale n. 2004/DD/08811 in data 30.9.2004 di Diniego (n. 47/04) relativo alla domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 35 L. n. 47/1985 pos. S/23645 prot. n. 68288/86, presentata in data 28.3.1986 dal ricorrente quanto alla “realizzazione di un loggiato e di locale ripostiglio con pilastri in muratura e struttura di copertura in elementi metallici e lamiera ondulata, ultimati antecedentemente al 1967”, in quanto opere ritenute abusivamente realizzate all’interno della fascia di rispetto di 200 m. dal Cimitero di Trespiano, delimitante l’area sottoposta a vincolo cimiteriale, ai sensi dell’art. 338 T.U.LL.SS di cui al R.D. n. 1265/34, come confermato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 223/75 del 29.3.1999 – di attuazione al “piano di settore cimiteriale”;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi comprese in particolare ed in parte qua le delibere del Consiglio Comunale di Firenze n. 223/75 del 29.3.1999 e n. 1631 del 13.12.1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. Leandro A. espone di essere titolare di ditta di lavorazione del marmo e relativo commercio, anche di articoli funebri, posto in fronte al cimitero fiorentino di Trespiano e di aver presentato domanda di sanatoria ex art. 35 della legge n. 47 del 1985 per opere abusivamente realizzate e consistenti in ampliamento per creazione di loggiato e piccolo ripostiglio antistante la strada privata. Riferisce che con il provvedimento n. 2004/DD/08811 del 30.9.2004 il Comune di Firenze ha respinto la sua domanda di sanatoria in quanto le suddette opere sono state realizzate nella fascia di rispetto di 200 m. dal cimitero di Trespiano, come da delibera del Consiglio comunale n. 223/75 del 29.3.1999
Avverso il suddetto atto insorge il ricorrente, formulando nei suoi confronti unica articolata censura nella quale evidenzia che il vincolo cimiteriale non ha valore assoluto ma impedisce solo le attività edificatorie incompatibili con la presenza del cimitero, quindi che pongono problemi igienico-sanitari o interferiscano con la quiete e tranquillità richiesta da luogo di sepoltura, risultando quindi ammissibile le edificazioni compatibili, così che l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare la natura degli interventi realizzati e motivare adeguatamente la conseguente scelta di respingere l’istanza di sanatoria; evidenzia inoltre che l’ampliamento del laboratorio non ha comportato un avvicinamento dello stesso al cimitero, avendo solo saturato spazio presente fra due corpi di fabbrica e avendo interessato zona delimitata da muro perimetrale dell’insediamento artigianale, oltre il quale si pone la via Bolognese e quindi il muro perimetrale del cimitero, non avendo quindi violato le rationes del vincolo cimiteriale; inoltre la norma vale solo nei centri abitati e con riferimento agli edifici residenziali e l’Amministrazione ha autorizzato altri manufatti nel piazzale di Trespiano.
Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. L’Amministrazione evidenzia che si tratta di ampliamento di 93,75 mq a fronte di manufatto di 140,97 mq e che il vincolo cimiteriale è di inedificabilità assoluta, essendo richiamato anche dall’art. 33 della legge n. 47 del 1985.
A seguito del decesso del ricorrente la causa è stata riassunta dagli eredi sig.ri Margherita S., Bruno A., Serena A.
Nella memoria depositata in data 1.6.2017 parte ricorrente evidenzia che si tratterebbe in ogni caso di interventi ammessi ai sensi delle deroghe di cui all’art. 338 r.d. n. 1265 del 1934 come introdotte dalla legge n. 166 del 2002.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 5 luglio 2017 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono l’istante dà atto che “l’edificio esistente ha subito un ampliamento per la creazione di un loggiato e di un piccolo ripostiglio antistante la strada privata di servizio ai vari laboratori artigianali esistenti”, precisando che “l’ampliamento ha interessato una superficie di 93,75 mq ed un volume di 248,35 mc ed è realizzato con pilastri in muratura e da una struttura di copertura in elementi metallici sormontati da lamiera ondulata”. È pacifico tra le parti che l’opera realizzata rientra nella fascia di rispetto di 200 m dal cimitero di Trespiano. In tal modo l’opera medesima risulta realizzata in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 338 r.d. n. 1265 del 1934, cioè del vincolo di rispetto cimiteriale, così che la domanda di condono non era assentibile ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985. Che si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta è stato recentemente affermato dalla Sezione nella sentenza n. 370 del 2016, cui si rinvia, nella quale è stato evidenziato appunto che “quello cimiteriale è vincolo di inedificabilità assoluta, la cui previsione risponde a una pluralità di funzioni, quali assicurare condizioni di igiene e salubrità, garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario, ed opera indipendentemente dal tipo di fabbricato, riguardando anche gli edifici sparsi (per tutte, cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 12 novembre 2013, n. 1553, e 12 luglio 2010, n. 2446; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6547)”. La suddetta natura assoluta è stata ancor più recentemente ribadita dal Consiglio di Stato nella sentenza della Sezione Quinta n. 206 del 18 gennaio 2017. D’altra parte non convincono gli assunti di parte ricorrente, volti ad escludere l’applicabilità nella specie della invocata disposizione normativa, giacché la richiamata giurisprudenza conferma la valenza del vincolo cimiteriale anche in presenza di edifici sparsi (ove fosse dimostrato che nella specie si è fuori del centro abitato) e con riferimento a manufatti aventi destinazione diversa dalla residenza (Cons. Stato sentenza n. 206/2017 cit., TAR Toscana, sentenza n. 370/2016 cit.).
Correttamente parte ricorrente richiama la modifica normativa apportata all’art. 338 cit. dalla legge n. 166 del 2002, che ha portato all’inserimento nel medesimo articolo del comma 7, a mente del quale “all’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”. In particolare, ad avviso di parte ricorrente, la suddetta norma troverebbe applicazione, nella specie, per due vie: a) in primo luogo perché quello realizzato sarebbe ampliamento riconducibile alla misura massima del 10%, dovendosi considerare la sola realizzazione di ripostiglio e non la tettoia, che non varrebbe come volume; b) in secondo luogo perché sarebbe comunque applicabile il richiamo alla lettera d] dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, con riferimento allo “inserimento di nuovi elementi”. Allo stato delle allegazioni presenti in causa anche questi rilievi non possono trovare accoglimento, salva la possibilità di un supplementare esame (anche in sede di autotutela) da parte dell’Amministrazione a fronte di più esatte produzioni documentali della parte privata. Dalla documentazione versta in atto risulta che la superficie totale del manufatto è pari a 140,97 mq (relazione comunale del 25.1.2005) e che l’abuso è pari a mq 93,75, quindi ben superiore al 10%; parte ricorrente non indica le specifiche dimensioni della tettoia e del ripostiglio, ma soprattutto non convince in punto di non computabilità della superficie coperta realizzata, che nella domanda di condono viene qualificato come <loggiato> in pilastri di cemento e copertura di elementi metallici e sormontata di lamiera, quindi non già una mera <tettoia> ma un <loggiato> creato attraverso il collegamento tra due locali esistenti, quindi valutabile in termini volumetrici (come l’istante ha effettuato al momento della domanda). Né convince il richiamo alla norma sulla ristrutturazione edilizia e sul mero inserimento di nuovi elementi, nella specie apparendo più un intervento di nuova edificazione attraverso la realizzazione del ripostiglio e del loggiato collegante i due corpi di fabbrica esistenti, per superficie complessiva di circa 2/3 del manufatto base (mq 93,75 a fronte di manufatto di mq 140,97), più che l’inserimento di elementi in edificio esistente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, ritenendo tuttavia il Collegio che la particolarità della fattispecie giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Riccardo Giani)
IL PRESIDENTE (Rosaria Trizzino)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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