Tar Sicilia, Sez. IV, 2 Settembre 2014, n. 2300

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Tar Sicilia, Sez. IV, 2 Settembre 2014, n. 2300
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2013, proposto da:
Omegabuild S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Calamaro, con domicilio eletto presso avv. Antonella Cittadino, in Catania, via Firenze, 20;
contro
Comune di Noto, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Fianchino, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Fianchino, in Catania, Corso delle Province, 203;
nei confronti di
Impresa Laudani Geom. Alfredo Costruzioni in proprio e N.Q., Gionfriddo Santo, rappresentati e difesi dagli avv. Ignazio Scuderi, Fabrizio Laudani, con domicilio eletto presso avv. Ignazio Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;
per l’annullamento
– del verbale di gara del 30/1/2013 nella parte in cui è stata ammessa a partecipare alla gara indetta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di loculi cimiteriali e lotti edificabili nel Comune di Noto l’impresa G.M.P. Costruzioni S.r.l.;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore dell’ATI Laudani geom. Alfredo Costruzioni/Gionfriddo Santo di cui al verbale di gara del 9/5/2013;
– della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara, non meglio conosciuta;
– della nota n. 1361 del 24/6/2013 con la quale il R.U.P. ha respinto l’istanza di revisione in autotutela degli atti di gara;
– di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto consequenziale;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’ATI aggiudicataria;
per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, anche mediante subentro;
per il risarcimento di tutti danni subiti a causa della mancata aggiudicazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Noto e dell’Impresa Laudani Geom. Alfredo Costruzioni in proprio e n.q., e di Gionfriddo Santo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Noto ha indetto una gara d’appalto per la realizzazione di “loculi cimiteriali e lotti edificabili – 1° stralcio funzionale corpo edilizio 2” per un importo base d’asta di euro 1.202.304,89.
In origine, la gara è stata aggiudicata alla Omegabuild s.r.l. Successivamente, a seguito della proposizione di un preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D. Lgs. 163/2006, inoltrato dall’ATI Laudani Geom. Alfredo Costruzioni/Gionfriddo Santo (di seguito, per brevità, ATI Laudani-Gionfriddo), l’aggiudicazione è stata revocata, la gara è stata riaperta, è stata esclusa dalla procedura la ditta Everest s.r.l., è stata rideterminata conseguentemente la soglia di anomalia, è stata infine aggiudicata la gara all’ATI Laudani-Gionfriddo.
Eseguito un accesso agli atti di gara, l’impresa Omegabuild s.r.l. ha riscontrato l’asserita irregolare partecipazione dell’impresa G.M.P. Costruzioni S.r.l., chiedendone l’esclusione e preannunciando ricorso giurisdizionale.
La richiesta di esclusione è stata respinta dall’amministrazione comunale con nota del 24/6/2013; conseguentemente, la Omegabuild s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo i seguenti vizi:
1.- la GMP Costruzioni s.r.l. – in applicazione della clausola di esclusione prevista nel bando di gara (punto 6) – avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto un’attestazione SOA che attesta il possesso della certificazione di qualità aziendale valida fino al 30/11/2012, pertanto già scaduta al termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta (25 gennaio 2013). Né – prosegue la ricorrente – la dedotta irregolarità documentale potrebbe ritenersi sanata dalla contestuale produzione di una certificazione di qualità aggiornata alla data di presentazione, in quanto il possesso del requisito doveva essere comprovato esclusivamente per il tramite dell’attestazione SOA, idonea a certificare anche il regime di accreditamento conforme alle norme europee UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 di cui gode l’organismo che rilascia la certificazione di qualità;
2.- la GMP Costruzioni s.r.l. inoltre avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato le dichiarazioni previste dall’art. 38, lett. d), h), ed m-bis), del Codice dei contratti. In dettaglio, il legale rappresentante dell’impresa ha fornito una dichiarazione generale nella quale attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste da tutte le lettere dell’art. 38 in questione, ma: i) non ha dichiarato alcunché in ordine all’eventuale violazione del divieto di intestazione fiduciarie (lett. d); ii) ha limitato all’anno precedente la data di pubblicazione del bando la dichiarazione di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (lett. h); iii) infine, ha diversamente formulato la dichiarazione prevista dalla lettera m-bis, affermando che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico, anziché attestare che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico per i fatti appena descritti.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non hanno inibito la partecipazione dell’impresa GMP Costruzioni s.r.l., precisando che all’esito della richiesta esclusione essa stessa diverrebbe aggiudicataria della gara.
Si è costituito in giudizio il Comune di Noto, che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato all’impresa GMP Costruzioni s.r.l. di cui si chiede l’esclusione, e l’improcedibilità dello stesso a causa della mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva adottata con determina dirigenziale n. 750 del 6.06.2013. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza di entrambe le censure sollevate il ricorso.
Si è anche costituita in giudizio l’ATI controinteressata, che ha contestato attraverso richiami documentali e giurisprudenziali la fondatezza della prima doglianza sollevata in ricorso. In relazione alla seconda censura, è stata eccepita la carenza di interesse dal momento che molte altre imprese partecipanti avrebbero redatto domanda di partecipazione simile a quella contestata, e dovrebbero quindi essere escluse anch’esse, col conseguente venir meno del risultato utile (l’aggiudicazione) perseguito con ricorso.
Con ordinanza n. 711/2013 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente per difetto di entrambi i presupposti richiesti dalla legge.
Da ultimo, la controinteressata ha dichiarato di aver stipulato il contratto e di aver eseguito circa il 50% dei lavori.
Con l’ultima memoria difensiva la ricorrente ha insistito sulla domanda di annullamento, di subentro e di risarcimento formulate in ricorso.
Il ricorso è infondato.
1.- Il primo motivo di ricorso non è condivisibile poiché è stata depositata agli atti di gara – come si ricava dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente – regolare attestazione SOA, che attesta la qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici da parte dell’impresa G.M.P. Costruzioni s.r.l. per le categorie e classifiche ivi indicate, con scadenza triennale al 21.02.2013 e scadenza quinquennale al 21.02.2015. L’attestazione in esame contiene anche la certificazione di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da Ceryceq valida solo fino al 30.11.2012; ed è su tale ultimo aspetto che si appunta la censura di parte ricorrente. In aggiunta, la predetta impresa ha prodotto in gara una ulteriore certificazione del sistema di qualità aziendale valida fino al 4.11.2015, rilasciato dal medesimo Certyceq.
Si deve ritenere che il possesso del necessario standard di qualità aziendale da parte dell’impresa sia stato adeguatamente comprovato attraverso la certificazione in corso di validità prodotta alla stazione appaltante unitamente all’attestazione SOA.
In proposito, appare utile richiamare il parere dell’AVCP n. 44 del 2012 secondo il quale “La circostanza che nell’attestazione S.O.A. fosse riportata, per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, la data di scadenza del 3 luglio 2011 non costituiva ragione sufficiente per giustificare l’esclusione, dato che la stessa concorrente ha tempestivamente inviato al Comune copia della nuova certificazione di qualità aziendale triennale, rilasciata da Euro Cert Italia in data 2 luglio 2011.”, con la precisazione che nel caso oggi in esame – a differenza di quello esaminato dall’AVCP – l’impresa aveva prodotto contestualmente (e non successivamente) la certificazione di qualità aggiornata.
Quanto al diverso aspetto sottolineato in ricorso, concernente la provenienza della certificazione di qualità da organismo accreditato a rilasciarla, è sufficiente rilevare che l’attestazione SOA segnala (con l’autorità che la stessa ricorrente le riconosce) il fatto che la certificazione di qualità (ancorchè non più valida) sia stata rilasciata da Certyceq; ed è la stessa società Certyceq ad aver poi emesso il certificato di qualità rinnovato prodotto in gara: si deve, quindi, concludere che se l’attestazione SOA individuava la Certyceq come organismo idoneo a certificare la qualità aziendale dell’impresa (ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000), tale idoneità non può essere messa in discussione solo con riferimento alla certificazione di qualità successiva ed aggiornata, prodotta in gara dall’impresa in aggiunta alla SOA ed emessa dallo stesso organismo.
Anche in relazione a tale aspetto il citato parere dell’AVCP ha raggiunto conclusioni analoghe affermando che “A fronte del contenuto dei documenti pervenuti all’Amministrazione, non vi era infatti ragione per dubitare che la rinnovata certificazione di qualità provenisse da un organismo abilitato a rilasciarla ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; né il fatto che l’attestazione S.O.A. allegata all’offerta menzionasse solo la prima delle certificazioni emesse da Euro Cert Italia poteva giustificare l’esclusione della società dalla gara, non essendovi dubbi circa la provenienza e la continuità temporale della certificazione di qualità”.
Il motivo, in conclusione, è infondato.
2.- Anche il secondo motivo appare infondato posto che la sanzione dell’esclusione non sarebbe applicabile al caso di specie dal momento che l’impresa interessata ha formulato una dichiarazione generale nella quale afferma di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste da tutte le lettere dell’articolo 38, assolvendo così agli oneri dichiarativi previsti dalla legge e dal bando (v. in proposito il principio affermato da Tar Catania n. 3030/2012), non essendo richiesta in quest’ultimo l’elencazione discorsiva ed analitica delle singole condizioni indicate nelle predette lettere.
Tutt’al più, ove avesse riscontrato incompletezza o contraddittorietà nelle dichiarazioni rilasciate dall’impresa, la stazione appaltante avrebbe potuto e dovuto attivare il potere di soccorso istruttorio.
La visione sostanzialistica, e poco formalistica, delle norme sulla dichiarazione dei requisiti generali seguita dal Collegio si pone, peraltro, ormai in linea con un indirizzo interpretativo sempre più diffuso nella giurisprudenza amministrativa: la recente sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014 ha, in proposito, affermato che la disposizione contenuta nell’art. 46 del Codice dei contratti “è chiaramente ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare e del divieto di aggravio del procedimento e mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali”.
L’orientamento accennato ha trovato ora più recente espressione nell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2214/2014, che si è pronunciato sulla questione muovendo dalla seguente premessa “Quel che rileva è che chi fa domanda dichiari, secondo quanto previsto dalla legge, che l’impresa ha il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 38, ovvero che non sussistono nell’impresa (e nei suoi rappresentanti) le cause di esclusione di cui all’at. 38. E rileva poi che chi ha fatto la dichiarazione si assuma ogni responsabilità sulla veridicità della stessa (a prescindere dalla analitica indicazione dei soggetti per i quali la stessa è resa e dalla analitica indicazione dei diversi requisiti elencati nell’art. 38). Ma quello che è veramente rilevante è che l’impresa sia effettivamente in possesso di tutti i suddetti requisiti e che i requisiti morali siano posseduti da tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza e di direzione dell’impresa, come richiesto dalla legge”, giungendo alla seguente conclusione: “ (a) nei rapporti fra l’ente appaltante e il singolo concorrente, sarebbe causa di esclusione solo l’accertata esistenza di cause ostative; ad essa si potrebbe equiparare la radicale assenza di una dichiarazione, pur generica, dell’inesistenza delle cause ostative; altrimenti, ove l’ente appaltante ritenesse necessario disporre di informazioni più dettagliate, dovrebbe avvalersi dello strumento di cui all’art. 46, comma 1, del codice dei contratti; (b) il ricorso di altri concorrenti contro l’ammissione dell’aggiudicatario (e conseguentemente contro l’aggiudicazione) sarebbe ammesso solo in quanto si deduca positivamente l’esistenza delle cause ostative; in caso contrario, l’incompletezza delle dichiarazioni ovvero delle indagini spettanti all’amministrazione non potrebbe essere dedotta come motivo di annullamento dell’ammissione dell’aggiudicatario e dell’aggiudicazione in suo favore.”.
Nelle sue conclusioni, il Consiglio di Stato si è chiaramente ispirato anche alla direttiva comunitaria in materia di appalti n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che, proprio nell’ottica di una generale semplificazione del sistema, ha previsto la presentazione di un unico documento per la partecipazione alle gare, consistente in una unica autodichiarazione come prova documentale del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione di una impresa ad una gara.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Si ritiene di poter compensare le spese processuali fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) lo
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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