Tar Sicilia, Sez. III, 29 giugno 2016, n. 1531

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 29 giugno 2016, n. 1531

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2016, proposto da:
Maria De Filippis, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Zummo, presso il cui studio in Palermo, via G. Marconi, n. 7, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;
per l’annullamento
– della nota del Comune di Palermo – servizio Cimiteri, prot. n. 339361 del 23 marzo 2016 con la quale veniva comunicato alla ricorrente l’utilizzo temporaneo dei loculi nella sepoltura sita presso il cimitero S.M. dei Rotoli di Palermo, sez. 420, lotto 182;
– della nota del Comune di Palermo – servizio Cimiteri, prot. n. 776465 del 9 maggio 2016 con la quale veniva fissata l’esecuzione delle operazioni cimiteriali la data del 17 maggio 2016;
– dell’ordinanza sindacale del Comune di Palermo n. 361/2005 per l’emergenza di posti salma per inumazione nel cimitero S.M. Rotoli di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’8 giugno 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Ritiene il collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante la rituale intimazione delle parti del giudizio, la superfluità di ulteriore istruzione e la mancata enunciazione di osservazioni oppositive dei difensori delle parti rese edotte dal Presidente del collegio di tale eventualità.
Il collegio (come richiesto dalla ricorrente con memoria in vista dell’udienza) non può che dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio è stato adottato il provvedimento n. 816417 del 19 maggio 2016 con cui il dirigente del Comune di Palermo, area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e mobilità, settore servizi alla collettività, servizio cimiteri ha revocato in autotutela i precedenti atti prot. n. 339361 del 23 marzo 2016 e prot. n. 776465 del 9 maggio 2016.
Le spese seguono la soccombenza virtuale tenuto conto del riconoscimento dell’illegittimità sottostante il ritiro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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