Tar Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2016, n. 2268

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2016, n. 2268

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2016, proposto da:
Lidia Fonte e Giovanni Mazzarella rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Sinatra C.F. SNTLRT33M31G319N, Vito Genovese C.F. GNVVTI78R17D423X, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Saccullo sito in Palermo, via G.Pacini N.12;
contro
Comune di Valderice, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Giovanna Massimo D’Azeglio C.F. MSSMGV68S68G319J, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Giambrone sito in Palermo, via Principe di Belmonte N.56;
per l’annullamento
– dell’ordinanza sindacale n.9 del 12/05/2016, notificata in data 07/06/2016, avente per oggetto “grave carenza posti salma – ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art.50 decreto legislativo 267/2000 “;
– dell’ordinanza sindacale n.10 del 07/06/2016, notificata in data 14/06/2016, di consegna delle chiavi afferenti la sepoltura privata dei Sigg.ri Fonte Lidia e Mazzarella Giovanni;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, delle relazioni prot. n.0001716 del 22/01/2016 del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e prot. n.0003914 del 10/02/2015 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici richiamate per relationem nell’ordinanza sindacale n.9 del 12/05/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valderice;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 12 luglio 2016, e depositato il successivo 26 luglio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: I) Violazione dell’art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000; II) Violazione di legge ed in particolare dell’art. 3 della legge n. 241/1990; III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione (art. 3 della L. n. 241/1990) Illogicità manifesta e grave ingiustizia, disparità di trattamento.
Sostengono i ricorrenti che mancherebbero i presupposti per l’adozione dell’impugnata ordinanza contingibile ed urgente; tale provvedimento sarebbe privo di adeguata istruttoria e sarebbe comunque stata lacunosa l’istruttoria che lo ha preceduto.
Si è costituito il comune intimato che ha replicato, con memoria ai motivi di ricorso e chiesto il suo rigetto.
Alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta in seno al ricorso, la controversia è stata posta in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Il ricorso è fondato in ragione della censura dedotta con il primo motivo.
Come ripetutamente affermato da questa sezione proprio in materia di provvedimenti riguardanti l’utilizzo temporaneo di loculi cimiteriali, il potere extra ordinem di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti è regolato da precisi limiti di legge, superati i quali tal genere di provvedimento non può essere ammesso (cfr. T.A.R., Sicilia, sez. III, n. 2339/2013, 455/2015, 593/2015).
In particolare le ordinanze contingibili ed urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze – a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge – per il tempo strettamente necessario affinché l’amministrazione possa intervenire in via ordinaria.
Ciò considerato, è evidentemente impossibile ricondurre ad evento straordinario ed imprevedibile l’esaurimento dei posti salma in un cimitero comunale, avvenuto nel tempo, nell’inerzia dell’amministrazione comunale, che nulla ha fatto per far fronte di tale più che prevedibile conseguenza e che solo dopo avere adottato i provvedimenti impugnati ha deliberato in ordine all’approvazione del progetto di ampliamento del cimitero.
Anche la previsione del termine di efficacia dei provvedimenti impugnati, fino alla prevedibile fine dei lavori di ampliamento del cimitero, non appare conforme ai principi che presiedono alla adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti.
Proprio per la particolare natura eccezionale di tal genere di provvedimenti, la loro efficacia può ritenersi giustificata esclusivamente per il tempo necessario per poter affrontare, con gli strumenti ordinari, le contingenze improvvisamente emerse, che è cosa ben diversa dal tempo necessario per poter risolvere definitivamente, a regime, il problema esistente.
In conclusione, in ragione del primo motivo, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Valderice al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della ricorrente, in €. 1.000,00 (mille), oltre rifusione del contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
L’ESTENSORE
Nicola Maisano
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
IL SEGRETARIO

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