TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 luglio 2017, n. 1932

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 luglio 2017, n. 1932

MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 luglio 2017, n. 1932
Per giurisprudenza costante si afferma che – purché non risulti una espressa contraria volontà del fondatore del sepolcro – tutti coloro che – come anche i collaterali – sono a lui legati da vincoli di sangue, devono essere ritenuti componenti della famiglia, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l’esercizio dello ius inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari (Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 27 settembre 2012).

 

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA
Pubblicato il 20/07/2017
N. 01932/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03834/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2015, proposto da:
Giuseppe e Carmela Z., rappresentati e difesi dall’avvocato Ignazio Cucchiara, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Cucchiara in Palermo, v.le R. Margherita N. 42;
contro
Comune di Ribera in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;
nei confronti di
Domenica R., Carmelina R, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 18759 del 7.10.15, notificata il 18.10.15, con cui il dirigente del II settore del Comune di Ribera ha riconosciuto il diritto al seppellimento della salma della sig. N. Francesca nella tomba sita nel settore S part. N. 47, intestata ai ricorrenti;
dell’autorizzazione al seppellimento dell’8.10.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2017 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, premesso di essere divenuti erede dello zio N. Leonardo, per averlo assistito nell’ultimo periodo e di aver ottenuto, di seguito al decesso dello stesso, l’intestazione della sepoltura di cui sopra, contestavano l’autorizzazione alla sepoltura rilasciata ai parenti della nipote del medesimo, deducendo l’eccesso di potere, la contraddittorietà, il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento predetto.
L’amministrazione non si costitutiva.
All’udienza del 17 luglio 2017 la causa era chiamata in decisione.
2 – Osserva il Collegio che i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di sinteticità.
Orbene, nella specie, è evidente che – in disparte la diversità tra autorizzazione alla sepoltura e nuova intestazione a seguito del decesso del titolare del sepolcro – l’autorizzazione alla sepoltura della familiare del fondatore del sepolcro è avvenuta in ragione della richiesta svolta dai familiare, dunque, sulla base della considerazione della sepoltura come di famiglia;
Per giurisprudenza costante si afferma che – purché non risulti una espressa contraria volontà del fondatore del sepolcro – tutti coloro che – come anche i collaterali – sono a lui legati da vincoli di sangue, devono essere ritenuti componenti della famiglia, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l’esercizio dello ius inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE , SENTENZA 27 settembre 2012).
Nella specie, dunque, nessuna specifica motivazione o istruttoria era necessaria.
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, il provvedimento non si appalesa neppure contraddittorio con la precedente intestazione, attenendo a profili differenti.
Ove la parte ricorrente intenda far accertare la diversa natura del sepolcro potrà vantare le proprie ragioni di tutela dinanzi al giudice competente.
Nella specie che occupa, non è dato alcun principio di prova in ordine alla diversa manifestazione di volontà del fondatore e, conseguentemente, in relazione ai dedotti profili di illegittimità del provvedimento di autorizzazione alla sepoltura.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Solveig Cogliani)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

431 Posts

View All Posts
Follow Me :