TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 603

TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 603

MASSIMA
TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 603
In materia di determinazione delle tariffe cui sono assoggettate le concessioni cimiteriali opera il principio dell’irretroattività, applicandosi le tariffe solo per le concessioni sorte successivamente, alla luce del principio di cui all’art. 11 Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), principio su cui si fonda la regola generale secondo la quale gli effetti di un provvedimento amministrativo si producono solo per il futuro.

NORME CORRELATE

Art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA
TAR Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2017, n. 603
Pubblicato il 27/09/2017
N. 00603/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2010, proposto da:
Luigina S., Pietro A., Gisella M., Salvatore P., Vincenza P., Gabriella A., Emidio M., Ausilia C., Alessandra S., Narciso C., Epifania P., Osvaldo S., Teresa S., rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Casula, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Battista Simula in Cagliari, via Pessina, n.10;
contro
Comune di Villa Sant’Antonio, Comune di Villa Sant’Antonio Responsabile del Servizio Tecnico non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– dei provvedimenti del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune distinti ai numeri:
– 5663/X del 23.12.2009, quanto alla sig.ra S. Luigina, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 4.274,06 per la regolarizzazione delle concessioni delle aree cimiteriali, utilizzate per la sepoltura di Frongia Sebastiano, deceduto il 26.10.1979, e di S. Maria deceduta il 12.7.1979;
– 227/X del 21.1.2010, quanto al sig. A. Pietro, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 1.604,45 per la regolarizzazione della concessione dell’area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di M. Giovannina, deceduta il 27.9.1981 e di A. Giuseppe, deceduto il 19.4.1983;
– 307/X del 21.1.2010, quanto alla sig.ra M. Gisella, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 4.440,94 per la regolarizzazione della concessione dell’area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di M. Giuseppe, deceduto il 23.10.1968 e di Melosu Antonietta, deceduta il 22.8.2001;
– 291/X del 21.1.2010, quanto ai sigg.ri Pirastu Salvatore e P. Vincenza, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 1.999,94 per la regolarizzazione della concessione dell’area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di P. Adele, deceduta in data 8.5.1968 e Usai Regina deceduta in data 11.5.1996;
– 5668/X del 23.12.2009, quanto alla sig.ra A. Gabriella, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 4.198,75 per la regolarizzazione della concessione delle due aree cimiteriali, utilizzate per la sepoltura di Scano Gisella, deceduta in data 3.1.1975 e di Scano Giuseppe, deceduto in data 25.11.1976;
– 5658/X del 23.12.2009, quanto al sig. M. Emidio, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 894,58 per la regolarizzazione della concessione dell’area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di M. Martino, deceduto in data 13.1.1972, e di Sanna Ernesta, deceduta in data 8.1.1999;
– 281/X del 21.1.2010, quanto alla sig.ra C. Ausilia, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 2.236,13 per la regolarizzazione della concessione area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di C. Ignazio, deceduto il 15.12.1972;
– 5639/X del 23.12.2009, quanto ai sigg.ri S. Alessandra e S. Osvaldo, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 1.203,56 per la regolarizzazione della concessione area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di S. Claudio, deceduto in data 12.12.1974;
– 274/X del 20.1.2010, quanto al sig. C. Narciso, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 1.624,55 per la regolarizzazione della concessione dell’area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di C. Giovannico, deceduto in data 1.8.1981 e di M. Agnese, deceduta il 21.9.1984;
– 5640/X del 23.12.2009, quanto alla sig,ra P. Epifania, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 2.103,75 per la regolarizzazione della concessione dell’area cimiteriale, tutilizzata per la sepoltura di Marras Luigi, deceduto in data 5.11.1976;
– 276/X del 20.1.2010, quanto alla sig.ra S. Teresa, con cui viene chiesto il pagamento dell’importo di € 2.467,00 per la regolarizzazione della concessione area cimiteriale, utilizzata per la sepoltura di Cossu Maria Ignazia, deceduta il 23.2.1979, e S. Audisio deceduto il 21.7.1988;
– di goni atto presupposto, inerente, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ed in particolare la delibera della Giunta Municipale n. 72 del 17.8.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 agosto 2009, n. 72, il Comune di Villa Sant’Antonio ha provveduto all’aggiornamento dei «prezzi di cessione aree e loculi cimiteriali», disponendo, altresì, la «regolarizzazione della concessione dell’area relativa ai manufatti funerari esistenti nel vecchio cimitero per i quali non si è ancora adempiuto, mediante applicazione delle nuove tariffe». Con note emesse tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010 (come meglio descritte in epigrafe), l’amministrazione comunale ha invitato gli odierni ricorrenti a versare le somme relative alla concessione di aree cimiteriali rilasciate in tempi anche risalenti, calcolate sulla base delle nuove tariffe deliberate con l’atto della Giunta Comunale sopra richiamato.
2. – Gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto notificato il 28 aprile 2010. In data 9 giugno 2010, il Comune di Villa Sant’Antonio ha notificato l’opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971. I ricorrenti, conseguentemente, hanno depositato l’atto di costituzione in giudizio presso il T.A.R. per la Sardegna, in data 26 luglio 2010.
3. – Avverso gli atti impugnati, i ricorrenti deducono, in primo luogo, la indeterminatezza del modo in cui il Comune ha calcolato la somma pretesa, con la conseguente violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; in secondo luogo, deducono la illegittimità delle note impugnate, derivata dai vizi propri della deliberazione della G.C. n. 72 del 17 agosto 2009, posto che l’importo dovuto avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del tariffario esistente al tempo in cui sono state effettuate le sepolture e non con riferimento alle nuove tariffe determinate dal Comune. Eccepiscono, infine, la prescrizione del credito azionato.
4. – All’udienza pubblica del 12 luglio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – In via preliminare, occorre precisare che la controversia rientra, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché si contesta l’esercizio del potere di fissare le tariffe delle concessioni delle aree cimiteriali, ossia un profilo che incide sulla disciplina regolamentare della concessione; il che esclude la cognizione in favore del giudice ordinario, che la norma citata prevede quando la controversia riguardi questioni meramente patrimoniali “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (in tal senso si veda, ex multis, Cass., SS.UU. civili, 3 novembre 2016, n. 22233).
6. – Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato nella parte in cui contesta la retroattività delle nuove tariffe stabilite per la concessione delle aree e loculi cimiteriali, che la deliberazione della G.C. n. 72/2009 cit. estende anche alle concessioni relative ai manufatti funerari esistenti (come riferito sopra). Applicazione retroattiva, che si pone indubbiamente in contrasto con la regola generale secondo la quale gli effetti del provvedimento amministrativo si producono solo per il futuro (in conformità a quanto previsto dall’art. 11 delle preleggi al codice civile, e in mancanza di una espressa previsione di legge che disponga diversamente: giurisprudenza pacifica sul punto).
Pertanto, considerato che nel caso di specie si tratta di aree cimiteriali date in concessione in epoca sicuramente antecedente la deliberazione sulle nuove tariffe (come emerge dalle stesse note impugnate, di cui in epigrafe), l’amministrazione può pretendere esclusivamente il pagamento delle tariffe vigenti al tempo della originaria concessione (non rinvenendosi, nell’ordinamento, una norma di legge che consenta la retroattività delle nuove tariffe).
7. – Dall’accoglimento del vizio esaminato deriva l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Villa Sant’Antonio, n. 72 del 17 agosto 2009, nella parte in cui dispone che «le nuove tariffe di cessione aree e loculi cimiteriali» si applicano anche alle concessioni delle aree relative «ai manufatti funerari esistenti nel vecchio cimitero», nonché – per illegittimità derivata – l’annullamento delle note impugnate.
8. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto nei termini di cui sopra.
9. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Comunale di Villa Sant’Antonio, n. 72 del 17 agosto 2009, nella parte in cui dispone che «le nuove tariffe di cessione aree e loculi cimiteriali» si applicano anche alle concessioni delle aree relative «ai manufatti funerari esistenti nel vecchio cimitero», nonché le note impugnate, di cui in epigrafe.
Condanna il Comune di Villa Sant’Antonio al pagamento delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Giorgio Manca)
IL PRESIDENTE (Marco Lensi)
IL SEGRETARIO

[ Nota: pronuncia sostanzialmente omologa a quella, coeva, dello stesso TAR, e sezione, n.  602. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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