TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 21 settembre 2017, ordin. n. 481

TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 21 settembre 2017, ordin. n. 481

MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 21 settembre 2017, ordin. n. 481
La realizzazione di una casa del commiato costituisce attività funeraria e non semplice attività commerciale, per cui è doverosa la comunicazione ai controinteressati, nell’ipotesi costituiti dai proprietari di porzioni del fabbricato interessato, essendo necessario il loro consenso ai fini della derogabilità delle distanze, nei centri abitati.

NORME CORRELATE

Art. 4 L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.

Art. 14 dPR 6 giugno 2001, n. 380

ORDINANZA (cautelare)

Pubblicato il 21/09/2017
N. 00481/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01069/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2017, proposto da:
F.Lli M. Snc di Roberto M. & C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro, Valentina Mele, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Caracuta in Lecce, via Augusto Imperatore 16;
contro
Comune di Maglie, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Montagna, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
Responsabile U.O. Suap Comune di Maglie, Responsabile U.O. Urbanistica Comune di Maglie, Asl Le – Dipartimento di Prevenzione Area Sud – Maglie non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Umberto Gaetano Mi., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco G Romano, Leonardo Maruotti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Romano in Lecce, Vico Giambattista del Tufo N. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 12562 del 5.6.2017 (conosciuta dalla ricorrente solo il 19.6.2017), con cui il Responsabile della U.O. Urbanistica del Comune di Maglie ha ritenuto di dover acquisire il consenso (recte: la “disponibilità”) del sig. Mi. per la realizzazione da parte della ricorrente, nei locali di esclusiva pertinenza di quest’ultima, di una casa del commiato;
– della nota prot. n. 14082 del 21.6.2017 (conosciuta dalla ricorrente, a seguito di richiesta di ostensione documentale, solo dopo il 10.7.2017) con cui il Responsabile della U.O. Urbanistica di Maglie ha comunicato l’improcedibilità della pratica in questione a causa del “fermo diniego del consenso” opposto dal sig. Mi.;
– della comunicazione prot. n. 14203 del 22.6.2017 (successivamente conosciuta dall’odierna ricorrente) con cui il Responsabile della U.O. S.U.A.P. del Comune di Maglie, sempre per il “fermo diniego del consenso al progetto” opposto dal sig. Mi., ha rigettato e dichiarato priva di ogni conseguente effetto la domanda di realizzazione della casa del commiato presentata dalla ricorrente;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: 1) la nota del Responsabile del SUAP prot. n. 21291 del 23 settembre 2015 di comunicazione di avvio del procedimento; 2) la nota prot. n. 21687 del 28 settembre 2015 con cui il Responsabile del SUAP ha comunicato alla ricor-rente che la pratica per la realizzazione della casa del commiato de qua avreb-be dovuto essere preceduta da apposita richiesta di deroga ex art. 4, comma 2, l.r. n. 34/’08; 3) la nota prot. n. 22865 del 12 ottobre 2015 con cui il Responsabile del SUAP ha chiesto alla ASL di rendere il parere previsto dall’art. 4, comma 3, l.r. n. 34/’08; 4) la nota prot. n. 3836 del 17 febbraio 2017 (successivamente conosciuta) con cui il Responsabile del SUAP ha chiesto alla ricorrente la presentazione di documentazione integrativa (elaborati grafici) per l’esame della pratica; 5) la nota prot. n. 4960 del 1° marzo 2017 (successivamente conosciuta) con cui il Responsabile del SUAP ha trasmesso al Responsabile dell’U.O. Urbanistica la citata documentazione integrativa; 6) liddove occorra, la nota del 14.6.2017 (conosciuta solo dopo il 10.7.2017), con cui il sig. Mi. ha comunicato all’A.c. intimata “opposizione e fermo diniego del consenso al progetto”, nei limiti in cui la p.A. l’abbia intesa come recante la motivazione dell’improcedibilità dell’iniziativa de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maglie e di Umberto Gaetano Mi.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto:
– Il Comune ha correttamente applicato le disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 4 L.R. Puglia n.34/08, come modificata dalla L.R. n.4/2010, e art.14 D.P.R.380/2001, atteso che l’attività richiesta dalla società ricorrente è, a tutti gli effetti, un’attività funeraria da realizzarsi all’interno del centro abitato e non una semplice attività commerciale;
– Di ciò era consapevole anche la ricorrente che ha chiesto, per la pratica edilizia per cui è causa, il rilascio del Permesso a costruire per la realizzazione di una Casa del Commiato con relativo cambio di destinazione d’uso dell’immobile;
– Correttamente l’A.C. ha ritenuto necessario acquisire il consenso del controinteressato che, quale proprietario di una porzione dello stabile interessato dalla deroga, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 380/2001, doveva essere interpellato;
– Ritenuto, pertanto, l’insussistenza del fumus di fondatezza;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima respinge la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Jessica Bonetto, Referendario
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Mario Gabriele Perpetuini)
IL PRESIDENTE (Antonio Pasca)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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