Tar Piemonte, Sez. I, 19 dicembre 2014, n. 2056

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Tar Piemonte, Sez. I, 19 dicembre 2014, n. 2056
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2005, proposto da:
Quarello Eulalia, rappresentata e difesa dall’avv.to Carlo Ranaboldo, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;
contro
Comune Villadeati, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;
nei confronti di
Quarello Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso l’avv.to Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
per l’annullamento
del diniego del Sindaco di Villadeati, comunicato con nota 17.3.2005 prot. 793, trasmessa in data 23.3.2005, frapposto all’istanza della ricorrente volta ad ottenere, a modifica della concessione cimiteriale 8.8.1997 rep. n. 460, l’assegnazione alla famiglia di Andrea Renolfi e in particolare alla stessa Quarello Eulalia ved. Renolfi per sè e parenti aventi diritto, di ulteriore n. 1 loculo nella tomba di famiglia nell’area 11 del cimitero della frazione Lussello per un totale di 6, e quindi con riduzione a 12 loculi di quelli nell’insieme assegnati con l’anzidetta concessione 8.8.1997 ai discendenti della famiglia di Quarello Guido Maggiore, nonchè degli atti connessi antecedenti contestuali e susseguenti, ivi comprese la concessione cimiteriale 8.8.1997 n. 460, la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 9.4.1997 e, la comunicazione del Sindaco di Villadeati 2.9.2004 n. 2313;
nonchè per l’accertamento del diritto della sig.ra Eulalia Quarello all’assegnazione alla famiglia di Andrea Renolfi e in particolare alla stessa Quarello Eulalia ved. Renolfi per sè e parenti aventi diritto, di ulteriore n. 1 loculo nella tomba di famiglia nell’area 11 del cimitero della frazione Lussello per un totale di 6, e quindi con riduzione a 12 loculi di quelli nell’insieme assegnati con l’anzidetta concessione 8.8.1997 ai discendenti della famiglia di Quarello Guido Maggiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Quarello Paolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato la missiva del Sindaco del comune resistente in risposta alla sua istanza volta ad ottenere la modifica del rapporto cimiteriale 8.8.1997, n. 460, e per l’assegnazione in suo favore di un ulteriore loculo nella tomba di famiglia, sita nell’area n. 11 del cimitero.
Formula parte ricorrente le seguenti censure:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 e dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000; il diniego non avrebbe potuto essere formulato dal sindaco, competendo alla giunta comunale.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del d.p.r. n. 285 del 1990, eccesso di potere, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti. La tomba di famiglia, che contiene anche i loculi in concessione alla ricorrente, è suddivisa tra tre famiglie intestatarie ciascuna di una concessione; essendosi estinta, senza esaurimento dei loculi disponibili, la famiglia Bianco-Lossa, i discendenti di Quarello Guido Maggiore, titolari della terza concessione insistente sulla tomba, in data 8.8.1997 chiedevano ed ottenevano, senza partecipazione né consenso della ricorrente, l’estensione della propria concessione ad ulteriori 4 loculi, lasciati liberi dalla famiglia estinta.
Contesta la ricorrente di essere stata illegittimamente pretermessa in siffatta fase.
Si sono costituiti i controinteressati, contestando in fatto e diritto quanto dedotto in ricorso e evidenziando la tardività dell’impugnativa.
Con ordinanza n. 387/14 l’amministrazione resistente veniva invitata a depositare documentati chiarimenti.
All’udienza dell’11.12.2014 la causa veniva discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Preliminarmente appare utile chiarire la posizione azionata dalla ricorrente, che giustifica la scelta di adire il giudice amministrativo, poiché lo stesso ricorso pare talvolta promiscuamente invocare il titolo concessorio e lo ius sepulcri, posizione, quest’ultima, con rifermento alla quale la giurisdizione apparterrebbe al GO.
La ricorrente è titolare di una concessione cimiteriale.
Il signor Quarello Guido Maggiore, sin dal 1930, era titolare di una concessione perpetua su area cimiteriale per la costruzione di un tomba di famiglia. Nel 1967 egli chiedeva ed otteneva dal Comune di estendere i diritti sepolcrali su detta tomba di famiglia per la quota di un quarto indivisa e indivisibile a favore della famiglia Bianco Luigia ved. Lossa e per la quota di un ulteriore quarto indiviso e indivisibile a favore della famiglia dei discendenti di Renolfi Andrea (ascendenti della ricorrente).
Pertanto, con riferimento alla medesima tomba di famiglia, complessivamente composta di 18 loculi, venivano a sussistere, a partire dal 1967, tre concessioni: per ½ (pari a 9 loculi) a favore dei discendenti di Quarello Maggiore, originario titolare della concessione perpetua, e per ¼ (pari a 4,5 loculi) ciascuno a favore rispettivamente delle famiglie Bianco e Renolfi.
La famiglia Bianco si è nel frattempo estinta e i discendenti della famiglia Quarello Maggiore, nel 1997, hanno chiesto ed ottenuto l’estensione a loro favore della concessione di quattro loculi già assegnati alla famiglia Bianco; detta estensione è stata autorizzata senza interpellare la ricorrente.
La ricorrente censura pertanto presunte illegittimità che ascrive al procedimento concessiorio, nonché alla fase di estensione del titolo a favore di terzi, ed invoca ragioni di partecipazione al procedimento, facendole derivare dalla propria posizione, simmetrica, di concessionaria di un quarto dei loculi presenti nella tomba; la ricorrente non invoca ragioni né familiari né successorie con riferimento al mero ius sepulcri, bensì, appunto, prerogative connesse al titolo di concessione cimiteriale.
Da questo punto di vista non può quindi che condividersi la scelta di adire il giudice amministrativo, fermo restando che siffatte contestazioni restano soggette alla disciplina propria delle censure ai provvedimenti amministrativi.
Data siffatta premessa l’impugnativa si appunta avverso la comunicazione n. 793/2005, prodotta sub. doc. 11 di parte ricorrente, con la quale il Sindaco del Comune resistente rispondeva alla ricorrente, che sollecitava chiarimenti circa l’intervenuta estensione della concessione a favore della famiglia Quarello Guido Maggiore.
Con tutta evidenza la comunicazione, che appare un mero atto di chiarimento e che la ricorrente censura per incompetenza (l’estensione della concessione competerebbe alla giunta), non ha alcuna valenza provvedimentale, limitandosi a descrivere una situazione creatasi in esito al pregresso (ed eventualmente lesivo) atto di estensione della concessione che, prodotto dalla stessa ricorrente sub. doc. 6, è costituito dalla deliberazione di giunta n. 46 del 1997.
Assumendo quindi che l’atto impugnato in principalità non costituisce provvedimento, a fronte della censura di tardività dell’impugnativa mossa da parte dei controinteressati, occorre valutare se detta comunicazione possa essere comunque rilevante ed idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnativa dell’unico provvedimento di rilievo (la deliberazione n. 46/97), potendosi sostenere che solo dopo siffatta comunicazione la ricorrente avrebbe avuto contezza dell’estensione della concessione ritenuta lesiva.
Come si evince dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, tuttavia, la signora Quarello, sin dall’agosto 2004, chiedeva informazioni al Comune circa l’intervenuta estensione della concessione; il comune replicava una prima volta nel settembre 2004. Non vi è dubbio quindi che, quantomeno dall’autunno 2004, la ricorrente conoscesse l’intervenuta estensione; ancora in data 22.2.2005 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) la ricorrente formulava espressa istanza di estensione a proprio favore della concessione, citando gli estremi della concessione ottenuta in estensione dalla famiglia Quarello Guido Maggiore.
L’atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 19-20.5.2005, quindi ben oltre il decorso dei termini decadenziali rispetto al momento in cui è certo che la ricorrente avesse chiara contezza del provvedimento assunto lesivo.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara irricevibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paola Malanetto, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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