TAR Lombardia, Sez. IV, 11 novembre 2016, n. 2119

Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. IV, 11 novembre 2016, n. 2119

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2390 del 2016, proposto da:
Franco Baietto, Alberto Baietto, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Gianni’ C.F. GNNGPP60P06F258J, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Monforte, 21;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano C.F. MNDNNL65H15E919Y, Maria Rosa Sala C.F. SLAMRS64R68F205H, Marco Dal Toso C.F. DLTMCS59E23I138H, Carlo Lopedote C.F. LPDCRL71D01B180E, Massimo Cali’ C.F. CLAMSM65D05C351D, Maria Sorrenti C.F. SRRMRA63P41F205B, con domicilio eletto presso gli uffici comunali in Milano, via della Guastalla, 6;
per l’annullamento
– del provvedimento, prot. 335041/2016 del 23/6/2016, spedito dal Comune il 27/6/2016, di diniego dell’istanza di cointestazione della concessione dell’area denominata “Campo 6 Giardino Singolo 10” ubicato nel Cimitero di Lambrate ad uso sepoltura;
– nonché, previa cognizione del rapporto sostanziale relativo alla concessione di suolo cimiteriale per la realizzazione di una tomba di famiglia e attribuzione dello “ius sepulchri”, per la condanna dell’amministrazione concedente a consentire al concessionario di ospitare nella tomba di famiglia il fratello, ammettendolo alla cointestazione ed i soggetti benemeriti, non tenendo canto del limite di due, introdotto dal nuovo Regolamento, e fatto salvo il limite quantitativa complessivo fissato nella originaria concessione.
in via subordinata: congiuntamente del presupposto Regolamento dei Servizi Funebri-approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19/01/2015, rubricato “Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di Milano” – limitatamente agli artt. 17 e 34 e dell’applicativo provvedimento di diniego alla cointestazione della concessione, prot. 335041/2016 del 23/6/2016;
– di tutti gli atti ad essi presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;
Rilevato che, con determinazione datata 3 novembre 2016, prodotta in giudizio, l’amministrazione ha disposto la cointestazione della concessione, con conseguente soddisfazione della pretesa vantata dai ricorrenti;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c.p.a., mentre la considerazione della concreta consistenza delle censure proposte conduce, nonostante la soddisfazione della pretesa vantata dai ricorrenti, a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Fornataro Angelo Gabbricci
IL SEGRETARIO

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