TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20 giugno 2017, n. 1369

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20 giugno 2017, n. 1369

MASSIMA
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20 giugno 2017, n. 1369
La definizione di controversia avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza del diritto di uso di un sepolcro, concernendo un diritto di matrice privatistica, e tra le parti, rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. e non del giudice amministrativo.

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA

Pubblicato il 20/06/2017
N. 01369/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01043/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Sironi e Stefano Soncini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Viale Elvezia 12;
contro
Comune di Casteggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Brambilla, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Bertarelli 1;
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Adavastro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Donizetti 47;
per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 3348 del 7.3.2018, di diniego di annullamento in autotutela dell’autorizzazione al seppellimento del 4.3.2016, e dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casteggio e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la concessione cimiteriale n. 850 del 30.3.1966 il Comune di Casteggio ha assegnato alla Sig.ra -OMISSIS-, il diritto di uso di un’area nel cimitero, per la realizzazione di una cappella gentilizia.
La predetta Sig.ra -OMISSIS- è deceduta nell’anno 1993, nominando quali eredi universali i di lei figli, -OMISSIS-, per la quota in 2/3, e -OMISSIS-, per la quota di 1/3.
A seguito del decesso della predetta -OMISSIS-, il figlio -OMISSIS- è pertanto subentrato alla madre.
In data 4.3.2016 il predetto Sig. -OMISSIS- ha chiesto al Comune di Casteggio che il feretro del suocero fosse tumulato nella predetta cappella gentilizia della famiglia -OMISSIS- “di comune accordo con gli altri parenti”, ciò che è stato autorizzato, con un atto comunale adottato in data 4.3.2016.
Con comunicazione del 21.7.2016 il ricorrente ha tuttavia dichiarato al Comune di Casteggio di non aver mai concesso al Sig. -OMISSIS- alcuna autorizzazione per la sepoltura di suoi congiunti presso la cappella gentilizia di che trattasi.
Con atto prot. n. 3348 del 7.3.2017 il Comune di Casteggio ha tuttavia confermato le proprie determinazioni del 4.3.2016.
Con il presente ricorso, l’istante contesta l’autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune di Casteggio, ed il successivo provvedimento confermativo della stessa.
Il Comune e il controinteressato si sono costituiti in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Alla camera di consiglio del 7.6.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente di tale eventualità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi accogliere l’eccezione sul punto formulata dalla difesa comunale.
In una fattispecie analoga a quella per cui è causa, il Consiglio di Stato ha infatti devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario la definizione della controversia avente ad oggetto la pretesa del ricorrente all’accertamento del proprio diritto all’utilizzo di un sepolcro, che l’Amministrazione comunale aveva invece riconosciuto ad altri, a suo dire, facendo cattivo uso delle regole del diritto di famiglia e di quello successorio, in tal modo, negandogli illegittimamente il diritto a subentrare in qualità di erede in linea collaterale del concessionario d’origine. Trattandosi infatti di una controversia che non ha ad oggetto, se non in via mediata e riflessa, il proprium del rapporto concessorio e gli obblighi dallo stesso rinvenienti, bensì l’individuazione dell’originaria titolarità del ius sepulchri, cioè un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda, e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica, il Consiglio di Stato ha ritenuto di attribuire la cognizione della stessa al giudice ordinario. (Sez. V, 2.9.2016, n. 3796).
Venendo alla fattispecie per cui è causa, come desumibile dalla lettura del ricorso, anche nel presente giudizio, come quello deciso dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, l’istante deduce l’errata interpretazione, da parte dell’Amministrazione comunale, delle norme successorie, che a suo dire osterebbero all’emanazione degli atti in questa sede contestati, invocando, in particolare, il contenuto delle disposizioni testamentarie della predetta Sig.ra -OMISSIS-.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, presso il quale il presente giudizio potrà essere riproposto, entro il termine di cui all’art. 11 c. 2 c.p.a.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in relazione alle incertezze fisiologicamente correlate al riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ogni persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
L’ESTENSORE (Mauro Gatti)
IL PRESIDENTE (Angelo De Zotti)
IL SEGRETARIO
(In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.)

Written by:

Sereno Scolaro

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