TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 settembre 2017, n. 1115

MASSIMA:
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 settembre 2017, n. 1115
Ai fini dell’assegnazione di loculi cimiteriali, costituenti “sepolture private nei cimiteri”, eventuali criteri, in ogni caso non arbitrari, meritano di essere temperati con l’apprezzamento di situazioni particolari, specie se aventi natura invalidante, dei familiari del defunto, in funzione di consentire loro l’esercizio delle pratiche di pietas, criteri che così temperati consentono di ammettere la possibilità di accogliere richieste di traslazione del feretro ad altro, maggiormente fruibile. Inoltre, le norme regolamentari comunali non possono sottrarsi all’apprezzamento di quella che possa essere stata la volontà del defunto stesso, riguardo alla tipologia di sepolcro, aspetto che non può non essere valutato se non criticamente, aprendo questo a valutazioni, del tutto personalistiche, che contrastano con la funzione cimiteriale, tipicamente volta ad assicurare una sepoltura, quale ne sia la pratica funeraria, a prescindere dalla disponibilità di una od altra tipologia.

NORME CORRELATE:
Art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

TESTO COMPLETO:
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 settembre 2017, n. 1115
Pubblicato il 18/09/2017
N. 01115/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02508/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Diego Perini, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
contro
COMUNE DI FONTANELLA, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pizzocheri, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
per l’annullamento
– del provvedimento del responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 7687/UT/CT del 5 ottobre 2015, con il quale è stata respinta la richiesta di assegnazione di un loculo più facilmente raggiungibile;
– della deliberazione giuntale n. 34 dell’8 maggio 2015, nella parte in cui è stato confermato il criterio dell’assegnazione progressiva dei loculi;
– dell’ordinanza del sindaco n. 8 del 30 marzo 2011, che ha disposto l’assegnazione dei loculi del lotto n. 49 (e altri) senza prevedere eccezioni al criterio dell’assegnazione progressiva;
– della deliberazione consiliare n. 17 del 31 maggio 2002, con la quale è stato approvato il regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
– del provvedimento, non conosciuto, con il quale è stato attribuito al defunto -OMISSIS-il loculo n. 25 del lotto n. 49 del cimitero comunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fontanella;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Fontanella, con provvedimento del responsabile del Settore Gestione del Territorio del 5 ottobre 2015, ha respinto la richiesta dei ricorrenti, rispettivamente figli e moglie del defunto -OMISSIS-(deceduto il 16 marzo 2015), in ordine allo spostamento del feretro in un altro loculo del cimitero comunale.
2. La decisione costituisce applicazione delle norme interne del Comune (deliberazione consiliare n. 17 del 31 maggio 2002; deliberazione giuntale n. 34 dell’8 maggio 2015; ordinanza del sindaco n. 8 del 30 marzo 2011), che stabiliscono l’assegnazione dei loculi in modo progressivo, dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso, a file alterne nel caso di lotti liberi. Le suddette norme prevedono anche la possibilità di chiedere la tomba a terra o una cappella di famiglia. Nello specifico, tuttavia, la tomba a terra sarebbe in contrasto con le ultime disposizioni del defunto, e non vi sono cappelle di famiglia disponibili.
3. Uno dei figli e la moglie del defunto sono affetti da patologie (documentate tramite referti medici in atti) che ne limitano la capacità di movimento. Poiché il loculo assegnato si trova nella quinta e ultima fila del lotto n. 49, a più di tre metri da terra, questi familiari sono impossibilitati a raggiungerlo. L’altro figlio non può prendersi cura della tomba, in quanto risiede e lavora a oltre 100 Km di distanza.
4. Sulla base di questa situazione fattuale, i ricorrenti hanno impugnato il rifiuto del Comune di trasferire il defunto in un loculo più accessibile. Sono stati parimenti impugnati gli atti di regolamentazione presupposti. La tesi dei ricorrenti è, in sintesi, che il criterio dell’assegnazione automatica, se non temperato dalla valutazione di situazioni particolari meritevoli di tutela, determinerebbe effetti irragionevoli, e potrebbe addirittura impedire in certi casi l’esercizio delle pratiche di pietas verso i defunti.
5. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Questo TAR, con ordinanza n. 74 del 20 gennaio 2016, ha concesso una misura cautelare propulsiva, invitando il Comune a elaborare dei criteri per l’assegnazione in deroga dei loculi.
7. Il Comune ha dato esecuzione alla misura cautelare, e con deliberazione consiliare n. 21 del 13 luglio 2016 ha integrato gli art. 70 e 103 del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale. In particolare, è ora prevista la possibilità di derogare al criterio dell’assegnazione automatica dei loculi, come sopra descritto, nell’ipotesi di invalidità del coniuge, di un genitore, o di un figlio del defunto, da provare mediante certificato dell’INPS o della ASL, e sempre che non vi siano altri familiari in grado di aiutare o sostituire il parente con problemi invalidanti. È poi prevista la possibilità di chiedere la traslazione del feretro in un diverso loculo nel caso di invalidità sopravvenuta dei medesimi familiari, alle stesse condizioni.
8. La nuova disciplina non determina l’improcedibilità del ricorso. In mancanza di elementi che facciano supporre un’autonoma volontà del Comune di modificare le norme del regolamento nel senso indicato dall’ordinanza cautelare, i ricorrenti conservano l’interesse a consolidare tramite una sentenza di merito la deroga al criterio dell’assegnazione automatica dei loculi.
9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, riprendendo quanto anticipato in sede cautelare:
(a) le esigenze organizzative dei Comuni in materia cimiteriale possono conformare in senso limitativo le aspettative riguardanti lo ius sepulchri, e stabilire la regola dell’assegnazione progressiva dei loculi;
(b) tuttavia, l’amministrazione è sempre tenuta a consentire un esercizio effettivo della pietas verso i defunti. Al riguardo, è evidente che la cura della memoria dei defunti non sarebbe possibile se si creasse una distanza incolmabile tra il loculo e i familiari che intendono fare visita al cimitero;
(c) il problema della distanza si pone specialmente quando le sepolture siano effettuate in verticale, e sia necessario utilizzare le scale per raggiungere i loculi posti più in alto. In questo caso, i familiari possono trovarsi in situazioni differenziate a seconda che le loro condizioni fisiche consentano o non consentano di arrivare fino al loculo, per curarne l’aspetto esteriore o anche semplicemente per raccogliersi qualche istante vicino al luogo di sepoltura del loro congiunto;
(d) normalmente, un’alternativa praticabile quando i familiari abbiano problemi invalidanti è costituita dalla tomba a terra, ma occorre tenere conto delle eventuali indicazioni del defunto contrarie a questa soluzione, e anche della preferenza degli stessi familiari per la sistemazione del feretro in un loculo;
(e) è quindi necessario che l’amministrazione elabori dei criteri per introdurre deroghe non arbitrarie alla regola dell’assegnazione progressiva dei loculi. In particolare, possono essere tenute in considerazione le condizioni di salute, originarie o sopravvenute, purché adeguatamente documentate, dei parenti più stretti, e la mancanza di familiari in grado di aiutare o sostituire quelli con problemi invalidanti;
(f) a fronte di situazioni di questo tipo, occorre che i funzionari competenti dispongano di una griglia di parametri idonei a misurare il disagio dei familiari in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Sulla base di questa misurazione, deve essere riconosciuto ai funzionari competenti il potere di attribuire un loculo più accessibile, o di decidere il trasferimento del defunto in un momento successivo. Per l’ipotesi di una pluralità di richieste, devono essere fissati appositi criteri di graduazione delle domande, con prevalenza del criterio del bisogno rispetto a quello cronologico. Parimenti, devono essere individuati in via preventiva e in modo chiaro i loculi che possono essere attribuiti quando si deroga alla regola dell’assegnazione progressiva.
10. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di interesse dei ricorrenti. L’effetto conformativo della sentenza consolida la disciplina adottata dal Comune in corso di causa, ferma restando la possibilità di ulteriori modifiche e integrazioni nel rispetto delle indicazioni sopra esposte.
11. La particolarità della controversia e l’atteggiamento collaborativo del Comune giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
12. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22 comma 8 del Dlgs. 196/2003, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
L’ESTENSORE (Mauro Pedron)
IL PRESIDENTE (Giorgio Calderoni)
IL SEGRETARIO
(In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.)

 

Written by:

Sereno Scolaro

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