TAR Lazio, Rona, Sez. II-bis, 10 settembre 2018, n. 9238

TAR Lazio, Rona, Sez. II-bis, 10 settembre 2018, n. 9238

MASSIMA
TAR Lazio, Rona, Sez. II-bis, 10 settembre 2018, n. 9238

La titolarità di una concessione di area cimiteriale, su cui era stata eretta una cappella funeraria, poi demolita dal comune, legittima la persona che ne sia titolare ad ottenere riscontro alla richiesta di accesso trovandosi in una posizione qualificata per richiedere l’ostensione degli atti in base ai quali il comune ha assunto le determinazioni per lei lesive e per conoscere le ragioni che hanno condotto l’Amministrazione stessa a revocare la concessione e a demolire la cappella funeraria, senza che possa, allo stato, neppure prospettarsi alcun interesse giuridicamente rilevante di senso contrario.

NORME CORRELATE

L. 7/8/1990, n. 241

Pubblicato il 10/09/2018
N. 09238/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02421/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2421 del 2018, proposto da
Teresa D., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio D’Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lepi 15;
contro
Comune di Ferentino non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale
e per la dichiarazione dell’obbligo del Comune di Ferentino di consentire alla ricorrente l’accesso alle delibere e/o nulla osta e/o atti e/o provvedimenti amministrativi richiesti con istanza del 19.12.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra Teresa D,, assegnataria dal 1964 di un’area nel cimitero comunale di Ferentino dove la sua famiglia aveva realizzato una cappella funeraria (in cui erano sepolti i suoi genitori), avendo scoperto nel corso di una visita presso il suddetto cimitero che la sua cappella era stata demolita e che le salme dei suoi congiunti erano state riesumate, aveva chiesto al Comune di Ferentino di avere accesso a tutti gli atti e documenti che avevano condotto all’adozione degli interventi pregiudizievoli per i suoi diritti.
Non avendo avuto alcuna risposta dall’Amministrazione Comunale, la ricorrente ha, dunque, agito ex art. 117 c.p.a. per l’accesso agli atti con cui il Comune aveva revocato la concessione ed aveva deciso l’estumulazione delle salme.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 25 della l.n. 241/1990.
Nonostante il rinnovo della notifica del ricorso, in un primo tempo effettuata ad un indirizzo PEC tratto da un errato registro, il Comune di Ferentino non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 13.07.2018 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La ricorrente, titolare con la sua famiglia da decenni di un’area cimiteriale in concessione sulla quale era stata edificata una cappella funeraria – demolita dall’Amministrazione apparentemente senza alcun avviso – può vantare, infatti, una posizione qualificata per richiedere l’ostensione degli atti in base ai quali il Comune ha assunto le determinazioni per lei lesive e per conoscere le ragioni che hanno condotto l’Amministrazione stessa a revocare la concessione e a demolire la cappella funeraria, senza che possa, allo stato, neppure prospettarsi alcun interesse giuridicamente rilevante di senso contrario.
Il ricorso per l’accesso non può, così, come anticipato, che essere accolto, con conseguente affermazione dell’obbligo del Comune di Ferentino di consentire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza, di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti ed i documenti richiesti con l’istanza-diffida del 19.12.2017.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Ferentino di consentire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza, di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti ed i documenti richiesti con l’istanza del 19.12.2017;
– condanna il Comune di Ferentino alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Brunella Bruno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Ofelia Fratamico)
IL PRESIDENTE (Elena Stanizzi)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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