TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 14 dicembre 2018, n. 12176

TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 14 dicembre 2018, n. 12176

MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 14 dicembre 2018, n. 12176

…. Vertendosi sulla sussistenza di un rapporto di concessione cimiteriale, la carenza del titolo concessorio non può essere superata da circostanze di fatto, le quali sono inidonee ad attestare l’esistenza di un rapporto concessorio legittimamente costituito con atto formale.

NORME CORRELATE

Art. 90 dPR 10/9/1990, n. 285

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Pubblicato il 14/12/2018
N. 12176/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12134/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12134 del 2018, proposto da
-OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, piazza San Bernardo n. 101 presso lo studio legale Cancrini e Partners e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci ed Elettra Bianchi
contro
AMA S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso del Rinascimento n. 11 presso lo studio dell’avv. Gianluigi Pellegrino che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura dell’ente e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Antonio Ciavarella
per l’annullamento
dei seguenti atti:
– provvedimento-OMISSIS-con cui AMA S.p.A. ha statuito che “al momento non è consentito far eseguire la tumulazione richiesta”;
– provvedimento-OMISSIS-con cui AMA S.p.A. ha evidenziato che “non è possibile accogliere la domanda di autorizzazione alla tumulazione accertata l’inesistenza dell’atto concessorio”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A. e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 28 novembre 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il Collegio, su assenso espresso dalle parti nel corso della Camera di Consiglio del 17/10/18, ha disposto la conversione del rito al fine della definizione del giudizio con le forme dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/10;
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna i provvedimenti-OMISSIS-e-OMISSIS-con cui AMA S.p.A. ha negato l’autorizzazione alla tumulazione richiesta;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto gli atti impugnati sarebbero stati emessi in ragione di una mera lacuna documentale imputabile alla non corretta tenuta dei registri da parte degli enti resistenti e si porrebbero in ingiustificato contrasto con i provvedimenti emessi dall’Ama s.p.a. negli ultimi anni e comprovanti l’esistenza del rapporto concessorio con conseguente pregiudizio del legittimo affidamento dell’interessato;
Considerato che il motivo è infondato e deve essere respinto;
Considerato, in particolare, che il cimitero pubblico ha natura di bene demaniale e, come tale, può essere utilizzato dal privato solo a seguito del conseguimento di un provvedimento di concessione (Cass. SS.UU. n. 21598/18; Cass. SS.UU. n. 9842/2007; Cons. Stato n. 4943/2015; Cons. Stato n. 4841/2014) come si evince anche dagli artt. 90 e ss. D.P.R. n. 285/90;
Considerato che nella fattispecie il ricorrente, benchè onerato ex art. 2697 c.c. in relazione al fatto costitutivo del preteso diritto al sepolcro, non ha dimostrato di essere titolare di un formale provvedimento di concessione necessario per l’utilizzo del bene demaniale;
Considerato che dalla documentazione versata in giudizio da Ama s.p.a. emerge che l’atto di concessione n. 306/a del 1993, citato nella corrispondenza intercorsa tra Ama s.p.a. e il ricorrente, è solo menzionato nella “scheda operativa Ama” la quale richiama, a tal fine, la delibera di Giunta n. 1648/1993 che, però, non è riferibile alla fattispecie;
Considerato, altresì, che la carenza del titolo concessorio non può essere superata dalle circostanze di fatto menzionate nel gravame le quali sono inidonee ad attestare l’esistenza di un rapporto concessorio legittimamente costituito con atto formale;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese processuali in considerazione della particolarità della vicenda oggetto di causa;
Considerato, infine, che, in relazione alle circostanze indicate a pagina 3 della memoria depositata da Ama s.p.a. in data 23/11/18 e desumibili dalla documentazione prodotta dall’ente nella medesima data (relative al contrasto tra le risultanze della “scheda operativa” AMA e la delibera di Giunta Comunale n. 1648/93), deve essere ordinata la trasmissione di copia degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di eventuale competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali;
3) manda alla Segreteria per la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione alle circostanze evidenziate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla Pietro Morabito
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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