TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 23 ottobre 2018, n. 10261

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 23 ottobre 2018, n. 10261

MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 23 ottobre 2018, n. 10261

Il rito del silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 c.p.a.) non è esperibile quando l’istante agisca per la tutela di un diritto soggettivo e/o per sollecitare attività materiale ritenuta esecutiva di obblighi di legge o previamente assunti dalla pubblica amministrazione interpellata, trattandosi di strumento processuale inidoneo a superare qualsiasi inerzia dell’amministrazione, poiché la norma si riferisce sempre e comunque all’attività stricto sensu amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità (originaria od ormai consumata), non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post provvedimentali, che nulla hanno a che vedere con l’atto vincolato.

NORME CORRELATE

D. Lgs. 2/7/2010, n. 104

Pubblicato il 23/10/2018
N. 10261/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06155/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2018, proposto da
Francesco D.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Di Leginio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Cairoli, 13;
contro
Comune di Petrella Salto, non costituito in giudizio;
nei confronti
Patrizia L.
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale di Petrella Salto (RI) avverso la formalizzata istanza prodotta dal ricorrente in data 21.04.2016, e ritualmente protocollata presso l’Ente de quo in data 22.04.2016, e successivamente reiterata con contestuale diffida del 08.08.2017, notificata a mezzo del Servizio Postale in data 09.08.2017, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
– con il ricorso in epigrafe il sig. Francesco D.L. ha agito contro il silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale di Petrella Salto sulle sue istanze del 21.04.2016 e dell’8.08.2017 di “voler provvedere in via immediata all’avvio degli opportuni lavori di manutenzione straordinaria nel Cimitero Comunale di Oiano ed in particolare, sulla copertura terrazzata prospiciente i loculi…occupati dai propri congiunti defunti”;
– il Comune di Petrella Salto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso;
– alla camera di consiglio del 9.10.2018 il Tribunale ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso, concernente il silenzio dell’Amministrazione su una richiesta di effettuazione di un’attività meramente materiale e non provvedimentale;
– nella stessa data la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che
– il ricorso contro il silenzio debba essere dichiarato, come rilevato da questo Tribunale alla camera di consiglio del 9.10.2018, inammissibile poiché l’istanza del ricorrente è volta a richiedere specificamente al Comune l’avvio dei lavori di manutenzione del Cimitero e delle tombe e, dunque, l’esecuzione di un’attività meramente materiale;
– come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “il rito del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile quando l’istante agisca per la tutela di un diritto soggettivo e/o per sollecitare attività materiale ritenuta esecutiva di obblighi di legge o previamente assunti dalla PA interpellata, trattandosi di strumento processuale inidoneo a superare qualsiasi inerzia dell’amministrazione”, poiché “la norma citata si riferisce sempre e comunque all’attività stricto sensu amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità (originaria od ormai consumata), non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post provvedimentali, che nulla hanno a che vedere con l’atto vincolato” (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I 5 settembre 2016 n. 498; Cons. St. Sez. IV, 7 giugno 2017 n. 2751);
– nulla debba essere disposto sulle spese, in mancanza della costituzione dell’Amministrazione Comunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Brunella Bruno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Ofelia Fratamico)
IL PRESIDENTE (Elena Stanizzi)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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