TAR Campania, sez. VIII, 5 dicembre 2016, n. 5612

TAR Campania, sez. VIII, 5 dicembre 2016, n. 5612
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2016, proposto da: Maria Pompea Bellonia, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Ventorino C.F. VNTFRC84C50A783O, Andrea De Longis C.F. DLNNDR45H14A509U, con domicilio eletto presso Mario Scala in Napoli, via San Felice 76; Fedele Bellonia, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea De Longis C.F. DLNNDR45H14A509U, con domicilio eletto presso Mario Scala in Napoli, via San Felice 76;
contro
Comune di San Giorgio La Molara, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;
nei confronti di
Ritalina Marchetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Caretti C.F. CRTGNN67E01H898E, con domicilio eletto presso Gino Panarese in Napoli, via Arenaccia,29;
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare
del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3505 del 19.6.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio La Molara e di Ritalina Marchetti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 21 aprile del 2016 e depositato il 13 maggio successivo Maria Pompea e Fedele Bellonia adivano questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe coi quali il comune di San Giorgio La Molara aveva annullato, in autotutela, il permesso di costruire rilasciato agli stessi in data 19 giugno 2015. In via subordinata i ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno.
A supporto del gravame i Bellonia esponevano le seguenti circostanze: avevano ottenuto il suddetto permesso per realizzare un’edicola funeraria nel cimitero comunale su aree coperte con valida convenzione;
– senonché a seguito di esposto orale di una vicina, tal Ritalina Marchetti, il competente Ufficio Tecnico aveva disposto la sospensione della edificazione, rilevando la mancata denuncia di inizio lavori, al contempo invitando gli istanti a presentare la suddetta denuncia, oltre che l’autorizzazione sismica;
la richiesta di autorizzazione sismica venne presentata il 25 novembre del 2015, tuttavia, nelle more della valutazione della Commissione competente in merito, il Comune comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
pur avendo i ricorrenti, nel corso del procedimento, giuridicamente interloquito con l’Amministrazione, veniva emesso il provvedimento impugnato.
Tanto premesso, in relazione allo stesso, venivano sollevati i seguenti vizi di illegittimità: a) violazione degli artt.19, 21 quinquies e nonies l.241/90; violazione art.21, 21 octies e 38 e ss. D.P.R. 380/01; violazione artt.1 e 3 L.241/90; b) violazione art.16 L.3/2003 e dell’art.18 L.64/74; violazione art.3 e 38 co.1 e 94 D.P.R. 380/01; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione L.267/00.
Si costituivano il comune di S. Giorgio La Molara e la controinteressata Marchetti.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato si rivela immune dai vizi indicati in ricorso; nel caso di specie sussistevano, infatti, tutti i requisiti idonei a legittimare l’intervento annullatorio in autotutela.
Quanto all’originario permesso di costruire, era stato rilasciato sulla base di un’erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, in assenza di autorizzazione antisismica ed in violazione dell’art.76 D.P.R. 285/90.
La parete sulla quale doveva realizzarsi l’edicola funeraria diversamente da come rappresentato, non era solamente un muro di sostegno, ma fungeva anche da perimetro del viale per l’unico ed esclusivo accesso ai loculi in proprietà degli eredi Giordano (cfr. Relazione Tecnica versata in atti dall’amministrazione intimata). E poiché la realizzazione del manufatto impedirebbe il suddetto accesso (in particolare lo inibisce del tutto per il loculo n. 5, e lo rende estremamente difficoltoso per gli altri loculi appartenenti al sepolcro degli eredi Giordano) tale intervento, oltre ad ostacolare abusivamente una proprietà altrui, viola altresì l’art.76 del D.P.R. n. 285/1990 che appunto prescrive che ogni loculo debba avere uno spazio libero esterno per accesso diretto al feretro.
Quanto appena riferito in ordine alla necessità di non impedire e/o limitare l’accesso ai loculi dimostra che sussisteva altresì un interesse pubblico concreto ed attuale all’esercizio del potere in autotutela. A maggior ragione, laddove si consideri che il detto accesso serve non solo ai proprietari che intendano recarsi in visita ai propri cari defunti (il che già basterebbe per vero ad integrare detto interesse), ma anche all’Amministrazione per procedere ai doverosi interventi di manutenzione e pulizia delle strutture, delle aree e delle salme.
In altre parole supportavano l’adozione dell’intervento demolitorio serie e valide ragioni di ordine pubblico, sanità ed igiene.
Alla luce di quanto appena opinato, neppure ha pregio l’eccezione dei ricorrenti in ordine all’insussistenza di un interesse giuridicamente differenziato in capo alla controinteressata Ritalina Marchetti. In disparte la considerazione che costei ha comunque dato prova del titolo che connota giuridicamente la sua pretesa, è evidente infatti che qui non di interesse privato si discute, ma di interesse pubblico, chiaramente sussistente alla luce dei dati appena evidenziati.
Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Si ravvisano, invece, giustificate ragioni per disporsene la compensazione nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 in favore della costituita Amministrazione. Si ravvisano, invece, giustificate ragioni per disporsene la compensazione nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Sergio Zeuli
IL PRESIDENTE
Italo Caso
IL SEGRETARIO

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