Tar Campania, Sez. V, 3 settembre 2014, n. 4669

Testo completo:
Tar Campania, Sez. V, 3 settembre 2014, n. 4669
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4044 del 2013, proposto da A.T.D.U.C. – Associazione di Tutela degli Utenti Cimiteriali, rappresentato e difeso dall’avv. Carmen Spadea, con domicilio eletto in Napoli, via S.Maria del Pianto N.164;
contro
Comune di Sparanise in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Montecuollo, con domicilio eletto in Napoli, Segreteria Tar;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.58/ del 23.07.2013 emessa dal sindaco del Comune di Sparanise avente ad oggetto requisizione aree per la realizzazione di loculi e cappelle.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sparanise in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Luigi Domenico Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dall’esame del ricorso risulta che lo stesso è stato depositato in data 20.09.2013 ma non è stato affatto notificato alle controparti. L’anomalia è stata formalmente segnalata dall’Amministrazione resistente che, costituita in giudizio con memoria depositata il 9 aprile 2014 sulla stessa anomalia ha fondato la dedotta eccezione di inammissibilità del gravame. L’eccezione è fondata e va pertanto accolta attesochè nella fattispecie deve ritenersi violato il principio del contraddittorio costituzionalmente garantito. Né a diversa conclusione può indurre il disposto dell’art. 44 comma 3 del c.p.a. a norma del quale “ la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso….” . Giova in proposito precisare che nell’ipotesi concreta si versa in tema di inesistenza della notificazione non riducibile alla nullità prevista dalla riferita norma. Va del resto rimarcato che la ricorrente non ha comunque provveduto ad eseguire la notificazione del ricorso neppure nel residuo termine che le rimaneva prima della scadenza del termine decadenziale dei previsti sessanta giorni decorrenti, a tutto concedere, dalla riferita data del deposito del ricorso .
Alla stregua delle considerazioni svolte deve quindi concludersi che il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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