Tar Campania, Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 6713

Testo completo:
Tar Campania, Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 6713
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7071 del 2005, proposto da:
Perfetto Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Belvini, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Nicola Terracciano n.28 e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n.207;
per l’annullamento
1.della nota prot. n. 37479 del 07.09.2005, notificata in data in data 08.09.2005, qualificata come “comunicazione inizio procedura ai sensi dell’art. 7 e ss. della l. 241/1990” con la quale si da notizia che è stato avviato il procedimento di sgombero dell’area cimiteriale nella quale esercita l’attività di vendita floreale” con la contestuale ingiunzione a rendere libera e immediatamente disponibile l’area non destinata all’uso specifico delle attività di cui innanzi”e assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione all’Ufficio di memorie scritte e documenti (ricorso principale);
2. della nota prot. n. 37479 del 14 ottobre 2005, con al quale si ordina la “cessazione immediata di ogni attività commerciale nelle aree cimiteriali in ottemperanza all’art.36 del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 33 del 20.01.2005 e si concede un termine di tre giorni dalla notifica dell’ordinanza per lo sgombero delle aree occupate (ricorso per motivi aggiunti);
3. per quanto lesivo del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n.33 del 21.01.2005 (ricorso per motivi aggiunti);
4.di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e consequenziale (ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso principale notificato in data 18 ottobre 2005 e depositato in pari data, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 1 e 4 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
I.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 – Violazione del giusto procedimento – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia in quanto, avendo la nota prot. n. 37479 del 07.09.2005 carattere di per sé lesivo, sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento;
II. Violazione di legge – Violazione dell’art.3 della l. n. 241/90 e s.m.i. – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere – Difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento in quanto, attesa la preesistenza di atti autorizzatori, la predetta nota non sarebbe sorretta da adeguata motivazione.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 19 ottobre 2005 e depositato in pari data, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 2, 3 e 4 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
III.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 – Incompetenza – Violazione del giusto procedimento – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del regolamento comunale di Polizia Mortuaria (delibera consiliare n. 33/2005) – Violazione del principio del contrarius actus – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia in quanto, attesa la preesistenza di atti autorizzatori, il provvedimento non sarebbe sorretto da adeguata motivazione;
IV.Violazione di legge – Violazione dell’art.3 della l. n. 241/90 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere – Difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento in quanto il Comune di Pozzuoli non avrebbe assegnato in via definitiva al ricorrente l’area di pertinenza per l’esercizio della propria attività commerciale.
Si costituiva il Comune di Pozzuoli, che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Con ordinanza n. 3074 del 27/10/2005, l’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2014, la causa passava in decisione.
Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’intera vicenda risulta essere poi stata regolata dalla sopravvenienza del successivo provvedimento (prot. n. 37479 del 14 ottobre 2005), gravato con motivi aggiunti, con il quale il Comune di Pozzuoli ha ordinato al ricorrente “la cessazione di ogni attività commerciale nelle aree cimiteriali in ottemperanza all’art.36 del regolamento cimiteriale approvato con delibera consiliare n.33 del 20/01/2005”, cosicché alcun interesse residua in capo al ricorrente per la caducazione dell’ atto indicato sub 1) dell’epigrafe, avente, peraltro, prevalente natura di comunicazione dell’avvio del procedimento e, dunque, efficacia non propriamente lesiva.
Il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto.
Come già rilevato da questo Tribunale in sede di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensiva con ordinanza n. 3074/2005, l’ordine di cessazione immediata di ogni attività commerciale nell’area occupata dall’istante all’interno del perimetro del cimitero comunale va giudicato illegittimo avuto riguardo ai principi che regolano l’emanazione di un contrarius actus, in ragione della preesistenza, dimostrata per tabulas, di autorizzazioni temporanee rilasciate al medesimo per lo svolgimento dell’attività commerciale di vendita di prodotti floreali su una superficie di 25 mq nell’area di parcheggio del parcheggio comunale e, successivamente, nell’area antistante il muro di cinta dello stesso cimitero (il riferimento è, in particolare, alle ordinanze sindacali prot. n.14713 del 30 marzo 2001 e prot. n. 40077 del 19 ottobre 2001, di cui vi è copia nella produzione dell’istante depositata in data 18 ottobre 2005).
A detti atti non ha fatto seguito, infatti, alcuna determinazione da parte dell’ente la quale regolasse in via definitiva l’ubicazione del punto vendita gestito dal ricorrente, che ha anche dimostrato di aver continuato negli anni ad aver versato quanto dovuto a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico per una superficie di 25 mq.
Peraltro, i provvedimenti autorizzatori temporanei, richiamati poco innanzi, erano intervenuti successivamente ad altri provvedimenti i quali avevano, a partire dall’anno 1995, disposto diversi trasferimenti del posto fisso di vendita di prodotti floreali del ricorrente al fine di consentire i lavori di completamento e sistemazione del viale di accesso al cimitero comunale e dell’area di parcheggio ivi esistente (cfr. copia dei provvedimenti nella produzione di parte ricorrente depositata in data 18 ottobre 2005).
Ciò posto, si rivela del tutto condivisibile la doglianza attorea incentrata sul rilievo dell’illegittimità del provvedimento impugnato perché irrispettoso dei principi che governano l’emanazione degli atti ampliativi e il loro ritiro da parte dell’Amministrazione, secondo principi che questa Sezione ha più volte enunciato e dai quali non vi è motivo di discostarsi:“è illegittimo il provvedimento con cui è ordinata la chiusura immediata dall’esercizio commerciale …, in spregio delle regole di garanzia degli amministrati che presiedono l’esercizio del potere di autotutela (pur verosimilmente giustificato dai rilievi sostanziali formulati dall’Amministrazione quanto alla regolarità edilizia dei locali e alla loro destinazione, per la loro intera superficie, ad attività commerciale), dal momento che quel provvedimento, sebbene avente ad oggetto un ordine di chiusura, implicitamente reca in sé la caducazione del titolo e della situazione legittimante all’esercizio dell’attività commerciale” (TAR Campania, Napoli, sez. III, 8 novembre 2013 n. 5002; Id., 4 ottobre 2011 n.4626).
Avuto riguardo a tale assorbente profilo, idoneo a determinare di per sé l’illegittimità dell’azione amministrativa, pur radicata nel caso di specie su una evidente ragione di carattere sostanziale (il divieto di svolgimento dell’attività commerciale nel perimetro dell’area cimiteriale, posto dal sopravvenuto regolamento comunale di Polizia Mortuaria), il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a)dichiara improcedibile il ricorso principale;
b)accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 37479 del 14 ottobre 2005, con al quale si ordina la “cessazione immediata di ogni attività commerciale nelle aree cimiteriali in ottemperanza all’art.36 del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 33 del 20.01.2005;
c)condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Alfonso Graziano, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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