TAR Campania, Salerno, Sez. II, 28 agosto 2017, n. 1329

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 28 agosto 2017, n. 1329

MASSIMA
TAR Campania, Salerno, Sez. II, 28 agosto 2017, n. 1329
Il mutamento, in via amministrativa, del cognome non determina il sorgere di rapporti giuridici, di parentela od affinità, indipendentemente dalle motivazioni che abbiano portato l’autorità amministrativa ad autorizzare un cambiamento di cognome. Non senza ricordare come l’art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 sia stato oggetto di abrogazione e quindi non più utilmente invocabile.

NORME CORRELATE

Art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA
TAR Campania, Salerno, Sez. II, 28 agosto 2017, n. 1329

Pubblicato il 28/08/2017
N. 01329/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02164/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2015, proposto da:
Ettore M. B., rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, al corso Garibaldi, n. 103;
contro
Comune di Sant’Arsenio, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;
Sindaco del Comune di Sant’Arsenio quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
nei confronti di
Adriana S., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe D’Aniello e Angela D’Aniello, con domicilio eletto in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 74 c/o avv. Senatore;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 4817/2015 con cui il Sindaco ha ordinato al ricorrente di provvedere alla rettifica del nominativo del defunto genitore riportato sulla lastra di marmo del sepolcro situato nell’edicola della famiglia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Sant’Arsenio quale Ufficiale di Governo e di Adriana S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito, Ettore M. B., come in atti rappresentato e difeso, impugnava il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Sindaco del Comune di S. Arsenio, nella qualità di Ufficiale di Governo, gli aveva ordinato, pena l’esecuzione in danno, la rettifica del nominativo riportato sulla lastra di marmo della tomba di famiglia (da Carlo Alberto M. B. in Me.).
A sostegno del gravame criticamente deduceva:
– carenza di potere del Sindaco, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 L. n. 1228/1954, non rientrando la determinazione tra quelle attribuitegli nella qualità di Ufficiale di Governo;
– violazione dell’art. 46 del Regolamento di polizia mortuaria, non sussistendo alcuna situazione di pericolo o l’incisione di espressioni offensive o disdicevoli;
– incompetenza (art. 107 D.Lgs. n. 267/2000);
– violazione del diritto all’uso del nome M. B. attribuito ai discendenti diretti di M. B. Carlo Alberto Senior (D.P.R. del 13.07.2013).
Con lo stesso ricorso, il ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento – in sede di giurisdizione esclusiva – della titolarità della concessione cimiteriale n. 1, di fatto intestata solo ad Anna Mele, in sede di riordino delle preesistenti concessioni, e del conseguente diritto all’uso sepolcrale.
2.- Si costituiva in giudizio, a mezzo della difesa erariale, il Sindaco del Comune quale Ufficiale di governo, in via preliminare eccependo che non era in tale veste che il provvedimento era stato adottato (non trattandosi, in fatto, di questione attinente alla tenuta dei registri anagrafici, in sé incontroversa) e, nel merito, argomentando la complessiva infondatezza delle articolate doglianze.
Si costituiva, altresì, la controinteressata Adriana S., per parimenti invocare la reiezione del gravame.
3.- Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è in fondato e merita di essere respinto.
2.- Importa premettere che il ricorrente, figlio di Carlo Alberto Me. (in realtà: M. B.) nato nel 1904 e nipote di Carlo Alberto M. B. (nato nel 1849), ha a suo tempo presentato istanza ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, per cambiare il cognome, appunto, da “Me.” a “M. B.”.
Il Consiglio di Stato espresse parere positivo sull’istanza, perché sostenuta da una serie di motivazioni ritenute significative, con il supporto di adeguata documentazione a dimostrazione dei rapporti di filiazione naturale del padre dell’istante, sig. Alberto Me., con il Sig. Carlo Alberto M. B.
Tra la documentazione rilevante (peraltro, allegata anche agli atti del giudizio) si annoverava, tra l’altro:
– la dichiarazione sostituiva di atto notorio del 26.11.1990 della Sig.ra Bianca Maria F. (zia del ricorrente), nella quale testualmente si leggeva che “dalla convivenza more uxorio dell’Avv. Carlo Alberto M. B. (nato nel 1849) con la Isabella D. (già coniugata Me.) [erano] nati due figli naturali, con i nomi di Marianna e Carlo Alberto”;
– l’atto del 27.04.1928, con il quale Marianna Me. (figlia adulterina di Isabella D.) aveva donato in favore del germano Carlo Alberto, nato dalla medesima convivenza more uxorio, la metà di tutti i beni a lei pervenuti dalla successione del sig. Carlo Alberto M. B. senior.
Alla luce tali elementi, il Consiglio di Stato aveva, quindi, espresso il ridetto parere positivo sull’istanza del ricorrente, tenuto anche conto “che il fatto che il ricorrente [fosse] stato nominato erede universale dal padre naturale senza che alcuna opposizione [fosse] mai stata avanzata nei suoi confronti, dimostra[va] che l’attribuzione del cognome richiesto non [avrebbe sortito] alcun effetto speculativo sul piano patrimoniale, né [avrebbe creato] confusione alcuna sulla identità del richiedente, atteso che la nascita del padre naturale del medesimo [era] stata sempre di dominio pubblico e da sempre il ricorrente [era] stato riconosciuto nella comunità di S. Arsenio come discendente in linea retta ed erede universale del Sig. Carlo Alberto M. B.”.
Sulla base del predetto parere, con decreto del 13.7.2013, mai opposto né contestato, il Capo dello Stato aveva, quindi, autorizzato la variazione del cognome da Me. in M. B.
Ed è sulla base di ciò che il ricorrente ha, in fatto, assunto l’iniziativa di modificare le generalità apposte sulla lastra di marmo del defunto Carlo Alberto Me.: iniziativa che, a sua volta, generato il contestato provvedimento sindacale preordinato al ripristino, in via di rettifica, delle originarie generalità, quale emergenti dalle risultanze degli atti di stato civile.
3.- Tanto premesso, osserva il Collegio che il decreto del Capo dello Stato che autorizza il ricorrente al mutamento del cognome non è, di per sé, idoneo ad incidere sullo stato personale familiare (né di quello proprio, né di quello del defunto Carlo Alberto Me.): e ciò, in quanto, con ogni evidenza, le questioni di stato civile sono rimesse alla cognizione della autorità giudiziaria ordinaria, che sola, peraltro con l’intervento necessario del pubblico ministero, può deciderle con efficacia di giudicato.
In sostanza, allo stato degli atti, la mera facoltà, riconosciuta al ricorrente, di modificare il proprio cognome non è, naturalmente idonea, a generare (o a dire accertati) vincoli di consanguineità o ad attribuire diritti familiari o successori.
Per conseguenza: Domenico Giulio M. (fondatore dell’edicola funeraria per la quale è causa) non risulta essere bisnonno del ricorrente; l’Avv. Carlo Alberto M. non ne risulta essere il nonno; M. Anna non ne risulta essere la zia; nessun legame di sangue risulta, allo stato, aver mai legato il ricorrente e il suo defunto genitore con la famiglia M.; di fatto, il ricorrente è figlio di Me. Carlo Alberto, il quale risulta figlio legittimo dei coniugi Pietrantonio Me. e Isabella D., come emerge dagli atti dello stato civile e dalla sentenza della Corte di Cassazione prodotta in giudizio dai controinteressati; il mero cambiamento di cognome non gli attribuisce tale consanguineità, né modifica, in definitiva, il suo status familiare e personale. Né, di fatto, legittima (di là dalla riconosciuta facoltà di immutazione del proprio cognome) alla alterazione dei dati anagrafici di soggetti terzi.
4.- Tanto premesso, osserva il Collegio che le generalità apposte sulla lastra di marmo del defunto Sig. Me. Ettore, apparse in epoca successiva al 31.3.2014 con la diversa indicazione di “ Carlo Alberto M. B.”, sono, alla luce delle considerazioni che precedono, non rispondenti al vero, perché difformi rispetto agli atti pubblici dello stato civile del Comune, sicché legittimamente il Sindaco, con l’impugnato provvedimento, agendo nella veste di Ufficiale di Governo e in materia di Polizia Mortuaria, ha adottato, nell’esercizio di funzioni e attribuzioni proprie ed esclusive, con puntuale motivazione, l’impugnato provvedimento, al fine di ripristinare la legalità violata, ovvero che sulla lapide fossero riportate le vere generalità del defunto, così come prescrive l’art. 46, comma 5° del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sant’Arsenio, in luogo di quelle false apposte.
5.- Quanto al rivendicato diritto alla titolarità della concessione cimiteriale, vale osservare che la relativa edicola funeraria, con la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Sant’Arsenio, n. 6 del 10.1.1978 fu riconosciuta in concessione in capo alla sig.ra M. Anna, nata a Sant’Arsenio il 10.9.1897, deceduta successivamente il 28.7.1995, di cui la sig.ra S., odierna controinteressata, è nipote ex filia e, quindi, erede diretta in rappresentazione della propria madre S. Carmela, premorta in data 11.11.1977, come risulta dalla documentazione prodotta e depositata il 6.9.2016, mentre alcuna relazione di consanguineità, di famiglia e, comunque, giuridicamente rilevante, intercorre tra la predetta sig.ra M. Anna e il ricorrente M. B. Ettore, come supra chiarito.
Il Comune di Sant’Arsenio non solo non ha revocato l’indicata concessione, né ha mai dato inizio a un procedimento relativo, ma, con la missiva prot. 0005888, in data 27.10.2014 del Sindaco del Comune, indirizzata alla Sig.ra S. Adriana, ha attestato che la stessa “risulta essere unica erede diretta in via discendente delle predetta titolare di concessione, non sussiste[ndo] dubbio alcuno circa la titolarità in testa alla Signoria Vostra della concessione in essere, con tutti i diritti e obblighi connessi”.
Del resto, come è noto,(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4943), nell’ordinamento nazionale il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale ( art. 824 c.c.); la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo – con la relativa tutele giurisdizionale – quando l’amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell’ordine della buona amministrazione”.
Se ne trae il corollario che alcuna pretesa può essere riconosciuta all’odierno ricorrente in ordine alla concessione oggetto di lite.
6.- Per il complesso delle esposte ragioni, il ricorso deve essere complessivamente respinto.
La particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 19 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Giovanni Grasso)
IL PRESIDENTE (Francesco Riccio)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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