TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4859

TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4859

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4859

La tutela del diritto di accesso, pur nella consapevolezza che trattasi di meccanismo volto alla tutela di una posizione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo, è dal legislatore costruita quale tutela impugnatoria. In altri termini, la valenza accertativa del diritto che siffatto processo riveste non può esplicarsi se la controversia non è correttamente veicolata nel rispetto dell’azione impugnatoria avverso l’eventuale diniego, l’eventuale differimento, l’eventuale silenzio–rigetto.

NORME CORRELATE

L. 7/8/1990, n. 241

Pubblicato il 20/07/2018
N. 04859/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2018, proposto da
< omissis > S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosetta Pignata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casal di Principe, via Seneca N°1;
contro
Comune di Teverola, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Onoranze Funebri G. di Gennaro G., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
per l’annullamento
della determinazione inerente l’istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec al Comune di Teverola in data 18.10.2017, avente ad oggetto la estrazione in copia: a) del titolo abilitativo relativo all’esercizio dell’attività funebre, b)della documentazione comprovante una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi, delle operazioni di vendita di casse ed altre attività connesse allo svolgimento del funerale; c) della documentazione attestante la disposizione di almeno un’auto funebre per lo svolgimento dei funerali con caratteristiche conformi al DPR 285/90; d) della documentazione attestante la presenza di un direttore tecnico con annesso attestato di qualifica professionale, e) dei contratti del personale assunto, documentazione inerente la Ditta Onoranze Funebri G., avente sede legale in Teverola alla via Cavour n° 21, P.IVA 00900460940, determinazione pervenuta alla odierna ricorrente, a mezzo pec in data 20.11.2017;
per la declaratoria
1) dell’illegittimità della determinazione del 20.11.2017, notificata per conoscenza alla odierna ricorrente in pari data, avente ad oggetto il differimento dell’esercizio dell’accesso agli atti trasmessa a mezzo pec al Comune di Teverola in data 18.10.2017, relativa alla estrazione in copia: a) del titolo abilitativo relativo all’esercizio dell’attività funebre, b)della documentazione comprovante una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi, delle operazioni di vendita di casse ed altre attività connesse allo svolgimento del funerale; c) della documentazione attestante la disposizione di almeno un’autofunebre per lo svolgimento dei funerali con caratteristiche conformi al DPR 285/90; d) della documentazione attestante la presenza di un direttore tecnico con annesso attestato di qualifica professionale, e) dei contratti del personale assunto, documentazione inerente la Ditta Onoranze Funebri G., avente sede legale in Teverola alla via Cavour n° 21, P.IVA 00900460940;
2) dell’obbligo del comune di Teverola di esibire i documenti richiesti, con conseguente ordine all’Amministrazione di esibizione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Onoranze Funebri G. di Gennaro G.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierna ricorrente, un’impresa esercente da anni l’attività nel settore delle onoranze funebri operando principalmente nei comuni di Teverola, Aversa, Gricignano di Aversa, Carinaro, Cesa e Napoli, di aver inoltrato, in data 18.10.2017, a mezzo pec, al Comune di Teverola istanza di accesso agli atti avente ad oggetto, con riferimento alla Ditta Onoranze Funebri G., con sede legale in Teverola, la estrazione in copia: a) del titolo abilitativo relativo all’esercizio dell’attività funebre, b) della documentazione comprovante una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi, delle operazioni di vendita di casse ed altre attività connesse allo svolgimento del funerale; c) della documentazione attestante la disposizione di almeno un’auto funebre per lo svolgimento dei funerali con caratteristiche conformi al DPR 285/90; d) della documentazione attestante la presenza di un direttore tecnico con annesso attestato di qualifica professionale, e) dei contratti del personale assunto, all’uopo affermando che scopo della richiesta è “quello di tutelare non solo i propri interessi lavorativi, ma anche quelli pubblici tesi ad evitare che ditte prive di qualsivoglia requisito legale ex l.r. n° 12/2001 e ss.mm. operassero nel mercato in regime di concorrenza sleale”.
In data 20.11.2017 l’amministrazione ha notificato – per conoscenza – alla istante nota con cui si rappresentava alla controinteressata la possibilità di presentare motivata opposizione alla domanda di accesso.
Avverso detta nota e comunque per l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla richiesta documentazione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento.
Si è costituita in giudizio la ditta controinteressata la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto, la determina del 20.11.2017, che ha esclusivamente natura endoprocedimentale e non definisce il procedimento di accesso agli atti, in ogni caso contestando nel merito la pretesa conoscitiva della ricorrente.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Teverola.
Con ordinanza ex art. 73 comma 3 la Sezione ha quindi assegnato termine per presentare memorie vertenti sulla questione della ammissibilità del ricorso tenuto conto che risulta impugnata una nota di natura endoprocedimentale e che non risulta impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente in data 18 ottobre 2017.
Ha prodotto memoria la ricorrente la quale osserva che, essendo nella detta nota affermato che “Decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione senza che siano pervenuti a codesti uffici osservazioni sarà dato seguito all’accesso agli atti”, trascorso il 30 novembre la resistente amministrazione è rimasta totalmente inerte di fatto inadempiendo a quanto sostenuto con la nota del 20 novembre. In sostanza, ritiene la ricorrente che tenuto conto della circostanza che la nota è datata 20 novembre 2017, che il ricorso è stato notificato alla amministrazione resistente il 20 dicembre, il procedimento iniziato con la istanza del 18 ottobre 2017, il 20 dicembre 2017 era abbondantemente concluso, con il conseguente diritto di rivolgersi all’Autorità Giurisdizionale per vedere accertato l’obbligo della p.a. di esibire i documenti.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile, per come fondatemente eccepito dalla controinteressata.
La nota avversata dalla ricorrente è atto endoprocedimentale con cui l’amministrazione, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, notizia il soggetto controinteressato alla istanza di accesso della possibilità di presentare, entro un termine assegnato, motivata opposizione alla richiesta di ostensione documentale, onde consentire all’amministrazione procedente di valutare le rispettive posizioni e assumere le conseguenti determinazioni. Si tratta quindi di nota che non definisce il procedimento di accesso avviato con l’istanza del richiedente, tanto più in un sistema, quale quello dell’accesso, in cui l’eventuale inerzia dell’amministrazione assume per espresso disposto di legge valenza di rigetto dell’istanza, e non già di mero silenzio – inadempimento. La ricorrente quindi ha da una parte impugnato una nota endoprocedimentale, evidentemente non lesiva poiché semplicemente rivolta ad acquisire, per come peraltro doveroso, l’avviso della controinteressata, comunque non recante alcuna statuizione in ordine all’istanza di accesso. Alla detta nota non può essere attribuito alcuna valenza provvedimentale, tantomeno alcun significato, fosse pure di mero differimento dell’accesso, che peraltro è provvedimento tipizzato e prefigurato dalla norma. Di contro, la ricorrente non ha avversato nel perentorio termine di legge il silenzio rigetto comunque formatosi con riguardo alla data di presentazione della sua istanza di accesso. La tutela del diritto di accesso, pur nella consapevolezza che trattasi di meccanismo volto alla tutela di una posizione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo, è dal legislatore costruita quale tutela impugnatoria. In altri termini, la valenza accertativa del diritto che siffatto processo riveste non può esplicarsi se la controversia non è correttamente veicolata nel rispetto dell’azione impugnatoria avverso l’eventuale diniego, l’eventuale differimento, l’eventuale silenzio – rigetto.
Pertanto, non è consentito al Collegio esaminare nel merito la pretesa conoscitiva della ricorrente avendo la stessa proposto tempestivamente ricorso avverso una nota non lesiva e certamente priva di valenza provvedimentale e che comunque non decideva alcunchè sulla sua domanda, non avendolo poi proposto avverso il silenzio – rifiuto formatosi sulla sua istanza, con i rivenienti effetti legati alla decadenza dall’azione.
Di qui la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
Le spese tuttavia possono essere integralmente compensate fra le parti avuto riguardo alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Anna Corrado)
IL PRESIDENTE (Paolo Passoni)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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