TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 6 dicembre 2018, n. 6996

TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 6 dicembre 2018, n. 6996

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 6 dicembre 2018, n. 6996

Il vincolo d’inedificabilità sussistente, per legge, nella fascia di rispetto cimiteriale ha valore assoluto e natura conformativa. al momento di ogni valutazione di rilascio di titoli edilizi, in relazione alle sue finalità di tutela di preminenti esigenze igienico-sanitarie, a salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura, conservazione di adeguata area di espansione della cinta cimiteriale. È corretta la tesi della difesa comunale per cui la sussistenza del vincolo va valutata in ogni caso al momento del rilascio del titolo edilizio, cosa che nel caso di specie è stato correttamente effettuato, e questo a prescindere dall’epoca di realizzazione del manufatto. Per inciso, andrebbe ricordato come norme consimili erano previgenti al T.U.LL.SS., nella fattispecie richiamando gli artt. 115 e 116 R.D. 25/7/1892, n. 448, disposizioni imnmediatamente pre-vigenti al T.U.LL.SS.

NORME CORRELATE

Art. 338 RD 27/7/1934, n. 1265

Pubblicato il 06/12/2018
N. 06996/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05334/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5334 del 2016, proposto da S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Maria Puglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia,180;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura municipale in Napoli, piazza Municipio;
per l’annullamento
a) del provvedimento PG/2016/632124 del 2 agosto 2016, notificato a mezzo servizio postale il 5 agosto 2016, reso dal Comune di Napoli — Direzione Centrale — Pianificazione e Gestione del Territorio — Sito UNESCO — Servizio Sportello Unico Edilizia privata Servizio Attività Produttive relativo a diniego di permesso di costruire per immobile sito in Napoli alla via Nuova del Campo, traversa privata n. 32
b) del parere dell’Avvocatura Comunale — Area Legale Amministrativa prot. PG/2016/558248 del 4 luglio 2016 di cui non si conosce il contenuto;
c) del parere del servizio Pianificazione Urbanistica Generale prot. PG/2016/595161 del 15 luglio 2016 di cui non si conosce il contenuto;
d) della nota della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, prot. PG/2016/601104 del 19 luglio 2016;
e) nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società s.r.l. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed in particolare la declaratoria di improcedibilità della istanza di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile sito in Napoli alla via Nuova del Campo, traversa privata n. 32.
A fondamento del provvedimento impugnato vi è, nella sostanza, la non assentibilità dello stesso stante l’esistenza di un divieto di nuove costruzioni attorno ai cimiteri, per un raggio di metri 200 dal perimetro
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, pretestuosità della motivazione e per ingiustizia manifesta — Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della 1. 166/2002.
La società sostiene l’inapplicabilità del vincolo della fascia di rispetto delle zone cimiteriali in quanto il manufatto oggetto dell’istanza è risalente agli anni trenta, quindi prima delle modifiche del vincolo apportate dall’art. 28 della L. 66/2002.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della L. 166/2002 — Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore profilo, sviamento di potere.
Il Comune avrebbe violato l’art. 338 TU leggi sanitarie, come modificato dall’art. 28 l. 166/2002, che prevede, all’interno della zona di rispetto, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso.
III) Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, violazione e falsa applicazione e falsa applicazione dell’art. 31 della L. 457/1978 e art. 3 del D.P.R. n.380/2001, nonché sotto ulteriore profilo della 1. 166/2002.
3. Il Comune si è costituito sollevando l’improcedibilità del ricorso laddove rivolto contro atti meramente endoprocedimentali, e chiedendo nel merito il rigetto.
4. All’udienza del 4 luglio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso va respinto.
Al di là dell’aver impugnato anche gli atti interni alla procedura di assenso dell’istanza, la doglianza della società ha riguardo al mancato assenso rispetto all’istanza di permesso di costruire per il rifacimento del padiglione sito nell’area in questione e risalente, secondo la parte, agli anni ’30 del secolo scorso.
La parte sostiene che esso sia “verosimilmente precedente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 impositivo del vincolo previsto dall’art. 338 ovvero del divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri interno aree cimiteriali”.
Pertanto, stante la preesistenza, in applicazione dell’art. 28 della 1. 166/2002, un intervento di recupero e/o funzionale, avrebbe dovuto essere consentito.
5.1. Il Collegio ritiene che il vincolo cimiteriale, di cui all’art. 338 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’art. 4 l. 30 marzo 2001, n. 130 e, poi, dall’art. 28, comma 1, lett. a), l. 1 agosto 2002, n. 166, sia un vincolo di natura assoluta e che esso si imponga, in quanto limite legale, al momento di ogni valutazione di rilascio di titoli edilizi, in relazione alle sue finalità di tutela di preminenti esigenze igienico-sanitarie, a salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura, conservazione di adeguata area di espansione della cinta cimiteriale.
È quindi corretta la tesi della difesa comunale per cui la sussistenza del vincolo va valutata in ogni caso al momento del rilascio del titolo edilizio, cosa che nel caso di specie è stato correttamente effettuato, e questo a prescindere dall’epoca di realizzazione del manufatto.
In termini, si veda T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/07/2018, n.4351, che ribadisce che tale vincolo non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (vedi anche Cass., sez. I, 20 dicembre 2016 n. 26326; Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2017 n. 5873; Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2016 n. 949; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5036 del 2013).
6. Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Esso si sostanzia in una critica al parere endoprocedimentale reso dal Servizio Ambiente e recepito nel provvedimento impugnato, laddove la Commissione Edilizia Integrata aveva espresso parere favorevole con nota prot. 257 del 12 novembre 2015.
Va detto che il servizio Ambiente ha offerto una valutazione in ordine al tipo di intervento oggetto dell’istanza, classificato quale “ nuova costruzione” anche sulla base di precedenti pareri resi da altri soggetti interpellati (Avvocatura Comunale e Servizio Urbanistico Generale).
Non si vede dunque in quali termini possa riscontrarsi un operato illegittimo del Servizio de quo, rimandandosi a quanto detto supra per ciò che concerne l’applicazione dell’art. 28 della l. 166/2002.
7. Infine, non è accoglibile la censura di violazione dell’art. 3 TUED in relazione agli artt. 31 L. 457/78 e L. 166/2002. Difatti, la norma dell’art. 28 della L. 166/2002 nel modificare l’art. 338 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, richiama espressamente l’art. 31 L. 457/78: “All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457″.
Tale richiamo non consente di sostenere la tesi della ricorrente che vorrebbe legittimare il proprio intervento come assentibile, in quanto rientrante nelle categorie edilizie individuate dalla norma antecedente a quella attualmente vigente del Dpr 380/2001: l’intervento proposto non è qualificabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione a tutti gli effetti, e sul punto non vi è contestazione.
In ogni caso, come correttamente fatto rilevare dalla difesa comunale, l’art. 33, comma 2 della Variante Generale al P.R.G. ha previsto che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi a parità di volume, ma purchè nel rispetto della sagoma preesistente, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
8. Il ricorso va quindi respinto, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Napoli, che liquida in euro 3000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo Anna Pappalardo
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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