TAR Basilicata, Sez. I, 9 agosto 2016, n. 798

Testo completo:
Tar Basilicata, Sez. I, 9 agosto 2016, n. 798
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2015, proposto dalla Nuova Cimitero di Potenza S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello G. Feola, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 98 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Basile;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Brigida Pignatari D’Errico, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro Palazzo della Mobilità presso la sede dell’Ufficio Legale dell’Ente;
per l’annullamento:
-della Del. G.M. 113 dell’11.5.2015, rubricata “Cimitero civico monumentale di San Rocco-Realizzazione del “campo inconsunti” per la mineralizzazione delle salme provenienti da esumazione ed estumulazioni di cui agli artt. 82, comma 2, e 86, comma 2, del DPR n. 285/1990”;
-ove necessario, dell’art. 80, commi 2 e 3, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con Del. consiliare n. 81 del 15.4.1988 e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui consente di procedere alle estumulazioni delle salme tumulate nei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “per il recupero dei loculi”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Giuseppe Marcello Feola e Brigida Pignatari D’Errico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Nuova Cimitero di Potenza S.r.l. è concessionaria in progetto di finanza della costruzione e gestione di durata trentennale del nuovo cimitero comunale Giovanni Paolo II, la cui convenzione, sottoscritta il 27.4.2009, prevede un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro.
L’art. 33, lett. h, della convenzione prevede l’obbligo del Comune di Potenza di non realizzare altri cimiteri o l’ampliamento del vecchio cimitero di San Rocco, “salva l’eventuale realizzazione di dei loculi strettamente necessari a garantire le sepolture fino alla disponibilità dei manufatti previsti per la prima fase di realizzazione del nuovo impianto”.
Il Piano Economico Finanziario, predisposto dalla concessionaria, contemplava un equilibrio, basato su un numero mensile non inferiore di 26 tumulazioni in loculi e 16 inumazioni, determinato sulla previsione della futura popolazione comunale e sul suo tasso di mortalità.
Il nuovo cimitero è entrato in funzione il 12.10.2013 con la disponibilità di 2885 loculi e 3140 cellette, dopo che la concessionaria aveva realizzato parzialmente il citato programma di investimento, spendendo circa la metà della suddetta somma stimata.
Con Del. n. 113 dell’11.5.2015 la Giunta comunale, con riferimento al vecchio cimitero di San Rocco, ha stabilito la realizzazione di un “campo inconsunti” e/o di un “campo indecomposti” nelle quattro aree, individuate con la precedente determinazione n. 324 del 24.8.2013, “destinato ad accogliere i resti mortali non completamente mineralizzati di cui agli artt. 82, comma 2, e 86, comma 2, del DPR n. 285/1990 in conseguenza di operazioni di esumazione ed estumulazione anche da sepolcri privati”.
Con il presente ricorso, notificato il 10.7.2015 e depositato il 6.8.2015, la Nuova Cimitero di Potenza S.r.l. ha impugnato la predetta Del. n. 113 dell’11.5.2015 e l’art. 80, commi 2 e 3, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con del. consiliare n. 81 del 15.4.1988 e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui consente di procedere alle estumulazioni delle salme tumulate nei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “per il recupero dei loculi”, deducendo:
1) la violazione dell’art. 80, comma 4, del predetto Regolamento comunale, il quale stabilisce che l’inumazione per il completamento del processo di mineralizzazione della salma è consentita solo se non è possibile “rinnovare la sepoltura nello stesso loco”;
2) l’illegittimità dell’art. 80, commi 2 e 3, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nella parte in cui consente di procedere alle estumulazioni delle salme tumulate nei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “per il recupero dei loculi”, in quanto contrastante con: a) l’art. 92, comma 2, DPR n. 285/1990, ai sensi del quale la concessione di tali sepolcri può essere revocata prima della scadenza soltanto in caso di grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e di impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, ma, nella specie, tali presupposti non sussistevano perché nel Comune di Potenza era stato realizzato un nuovo cimitero; b) l’art. 93, comma 1, DPR n. 285/1990, il quale prescrive che il diritto di uso dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro”;
3) la violazione dell’art. 33, lett. h, della convenzione di concessione del 27.4.2009, che prescriveva l’obbligo del Comune di non l’ampliamento del vecchio cimitero, in quanto la realizzazione di un “campo inconsunti” nel vecchio cimitero anche per il riutilizzo dei loculi dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale costituiva un aggiramento del predetto obbligo convenzionale;
4) la violazione dell’art. 33, lett. j, della convenzione di concessione del 27.4.2009, che prescriveva l’obbligo del Comune di “sentire preventivamente il concessionario” prima dell’adozione di provvedimenti che “incidano sull’operatività del nuovo cimitero”, in quanto la delibera impugnata era stata adottata “senza alcuna preventiva interlocuzione con la ricorrente”;
5) l’eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, in quanto nell’impugnata delibera era stato riportato il parere dell’avvocatura comunale soltanto nella parte relativa all’affermazione che il rapporto di concessione non incideva sulla regolamentazione delle concessioni cimiteriali perpetue, ma non anche nella parte in cui evidenziava che il Comune poteva adattare la normativa alla situazione attuale, in linea con la decisione di non consentire nuove tumulazioni nel vecchio cimitero alla scadenza delle concessioni temporanee;
6) l’incompetenza, atteso che: a) la decisione di realizzare un “campo inconsunti” nel vecchio cimitero assumeva la configurazione di una variante dell’impianto cimiteriale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale ai sensi degli artt. 338, comma 4, R.D. n. 1265/1934 e 42 D.Lg.vo n. 267/2000; b) ai sensi degli artt. 55 e 56 DPR n. 285/1990 i progetti di ampliamento dei cimiteri dovevano essere preceduti da uno studio tecnico e da una relazione tecnico-sanitaria;
7) l’incompetenza per violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, sancito dall’art. 4 D.Lg.vo n. 165/201 e dall’art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000, in quanto l’impugnata delibera assumeva la configurazione di un atto gestionale per il suo “contenuto precettivo e dispositivo”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di impugnazione, con il quale la società ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 80, comma 4, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, secondo cui l’inumazione per il completamento del processo di mineralizzazione della salma è consentita nello stesso luogo di sepoltura, non coglie nel segno, in quanto l’impugnata delibera non prevede come unica possibilità l’inumazione dei resti mortali non completamente mineralizzati nel “campo inconsunti” e perciò non impedisce la ritumulazione dei predetti resti nel sito dove si trovavano.
A riprova di ciò, il Comune ha anche evidenziato che con Delibera consiliare n. 7 del 24.1.2014 ha esteso la possibilità di completare il ciclo di mineralizzazione, oltre che ai titolari di sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale oppure a concessione trentennale, anche a quelli beneficiari di concessioni trentennali.
Comunque, risulta erronea l’interpretazione della ricorrente del citato art. 80, comma 4, del Regolamento comunale, secondo cui il rinnovo della sepoltura nello stesso sito risulta sempre obbligatorio quando il completamento del processo di mineralizzazione può verificarsi nell’originario luogo di sepoltura, attesocché lo stesso art. 80 ai commi 2, 3 e 5 statuisce espressamente la possibilità per i sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale dell’estumulazione per il recupero del loculo.
Risulta infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’illegittimità dell’art. 80, commi 2 e 3, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nella parte in cui consente di procedere alle estumulazioni delle salme tumulate nei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “per il recupero dei loculi”, attività vietata, secondo la ricorrente, dagli artt. 92, comma 2, e 93, comma 1, DPR n. 285/1990.
Infatti, l’art. 92, comma 2, DPR n. 285/1990 prevede soltanto la revoca della concessione cimiteriale nella caso di grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, a cui non può rimediarsi per l’impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, ma da tale ipotesi di revoca della concessione non può desumersi, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il divieto di estumulazione per il recupero del loculo anche nel caso in cui non ricorrono i suddetti presupposti per la revoca della concessione.
Parimenti, l’art. 93, comma 1, DPR n. 285/1990, nel prevedere che il diritto di uso dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro”, non può essere interpretato nel senso di impedire il riutilizzo di tali sepolcri previa estumulazione delle salme.
Va disatteso il terzo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 33, lett. h, della convenzione di concessione del 27.4.2009, che prescrive l’obbligo del Comune di non l’ampliamento del vecchio cimitero, in quanto la realizzazione di un “campo inconsunti” nel vecchio cimitero anche per il riutilizzo dei loculi dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale costituisce una legittima modalità di utilizzazione del vecchio cimitero e non un aggiramento del predetto obbligo convenzionale, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, in quanto finalizzata all’attuazione dell’apposita esigenza organizzativa di creare in ogni cimitero un capo inconsunti, peraltro espressamente contemplata dall’art. 58, comma 2, DPR n. 285/1990.
Parimenti, va disatteso il quarto motivo di impugnazione, relativo alla censura della violazione dell’art. 33, lett. j, della convenzione di concessione del 27.4.2009, in quanto tale disposizione contrattuale si riferisce all’obbligo del Comune di “sentire preventivamente il concessionario” prima dell’adozione di provvedimenti che “incidano sull’operatività del nuovo cimitero”, per cui non può trovare applicazione con riferimento ai provvedimenti amministrativi, come quello di cui è causa, relativi al vecchio cimitero.
Non coglie nel segno il quinto motivo di ricorso, in quanto, pur prescindendo dalla circostanza che il parere dell’avvocatura comunale è un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, va rilevato che nella specie, non sussiste alcuna contraddittorietà e/o sviamento, in quanto, come sopra già evidenziato, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria prevede il riutilizzo dei loculi dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale e non anche il riutilizzo dei loculi, la cui concessione ha una durata trentennale.
Infine, vanno respinti il sesto ed il settimo motivo di impugnazione, con i quali è stato dedotto il vizio di incompetenza per violazione degli artt. 338, comma 4, R.D. n. 1265/1934, 42 D.Lg.vo n. 267/2000, 55 e 56 DPR n. 285/1990 e del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa ex artt. 4 D.Lg.vo n. 165/201 e 107 D.Lg.vo n. 267/2000”.
Infatti, la decisione di realizzare un “campo inconsunti” nel vecchio cimitero, come sopra già statuito, costituisce una legittima modalità di utilizzazione del vecchio cimitero e non una variante e/o ampliamento dell’impianto cimiteriale oppure una modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente.
Inoltre, va precisato che il provvedimento impugnato costituisce un atto di indirizzo politico ex art. 4, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 165/2001 che travalica la mera gestione amministrativa, in quanto attiene all’indirizzo interpretativo ed applicativo della normativa comunale relativa al vecchio cimitero. Peraltro, con l’impugnata delibera è stata integralmente approvata la proposta e/o la relazione istruttoria/illustrativa del competente dirigente comunale, per cui deve ritenersi che quest’ultimo sia sostanzialmente l’autore del contestato provvedimento e da ciò discende anche il sostanziale rispetto del suindicato principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

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