TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 maggio 2012, n. 1499

Norme correlate:
Art 113 Decreto Legislativo n. 267/2000
Art 113 Decreto Legislativo n. 267/2000

Riferimenti: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11/02/2011, n. 450

Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 maggio 2012, n. 1499
1.Il servizio di illuminazione rientra tra quelli pubblici locali e a rilevanza economica: «Quesito preliminare da risolvere, che si àncora tra l altro al cuore delle eccezioni di illegittimità formulate dalla ricorrente, è l inquadramento giuridico del servizio di illuminazione votiva svolto, al fine di stabilire se si tratti o meno di un servizio pubblico locale a rilevanza economica. Al riguardo, questo Collegio ritiene che il servizio de quo rientri senza dubbio tra quelli pubblici locali e a rilevanza economica. Si tratta, innanzitutto, di servizio pubblico locale, in conformità a quanto ribadito in plurime occasioni dalla giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata sul punto. In particolare, il Consiglio di Stato, in più circostanze (cfr., tra le altre, le decisioni n. 1893/2006 e n. 1600/2008), ha evidenziato come sia pacifico che il rapporto che si instauri tra comune e soggetto privato all esito di affidamento da parte del primo al secondo dell esercizio di un impianto di illuminazione votiva sia inquadrabile all interno dei canoni classici della concessione di servizio pubblico locale, e ciò anche con riferimento a quanto specificamente stabilito a tale riguardo dal d.m. 31 dicembre 1983. Tale servizio pubblico locale, peraltro, nell ambito della fondamentale distinzione che aveva operato il testo unico degli enti locali agli artt. 113 e 113-bis, ha rilevanza economica (così anche il TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11/2/2011, n. 450) sia perché svolto secondo un modello gestionale di carattere imprenditoriale (produzione di utili che coprano quanto meno i costi di gestione), sia in relazione al fatto che non si tratta di attività relativa alla predisposizione di servizi destinati a rimuovere e superare situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (cd. servizi sociali).»
2.L’affidamento diretto del servizio di illuminazione votiva, se ancora in atto al momento dell entrata in vigore del d.l. n. 138/2011, come modificato dall art. 25 del d.l. n. 1/2012, deve intendersi legalmente prorogato fino al 31 dicembre 2012, e non già cessato nei termini all epoca stabiliti dall art. 23-bis del d.lgs. n. 118/2008:«Svolta questa premessa, appare pacifica la riconducibilità della concessione in esame tra quelle disciplinate dall art. 4, comma 32, lett. a), del d.l. n. 138/2011, come modificato dall art. 25 del d.l. n. 1/2012, in quanto affidamento diretto di un servizio pubblico locale a rilevanza economica non rientrante nei casi contemplati dalla lettere da b) a d) del predetto decreto (con concessione in esclusiva del servizio contrattualmente prorogata fino al 31.12.2047). Ne consegue, pertanto, che tale concessione, essendo ancora in atto al momento dell entrata in vigore della nuova normativa in materia, deve intendersi legalmente prorogata fino al 31 dicembre 2012, e non già cessata nei termini all epoca stabiliti dall art. 23-bis del d.lgs. n. 118/2008. Il provvedimento di diffida ex art. 21-ter va dunque annullato, con assorbimento in tale vizio di tutti gli altri profili di censura sollevati dalla ricorrente, perché presupponente una cessazione ex lege della concessione non ancora avvenuta, in relazione al disposto di cui all art. 4, commi 32 e 35, del d.l. n. 138 del 2011.»

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