TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 26 febbraio 2010, n. 1171

Riferimenti:
TAR Campania, Napoli, sez. I, 28/07/2009, n. 4427

Massima:
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 26 febbraio 2010, n. 1171
È legittima la norma del regolamento di polizia mortuaria che prevede l’applicabilità anche alle concessioni cimiteriali già rilasciate del divieto di qualsiasi cessione diretta fra privati delle concessioni: essa infatti non è retroattiva, in quanto va a regolamentare i futuri atti di cessione fra privati. Il fatto tuttavia che la norma alteri delle regole cristallizzate al momento del rilascio della concessione comporta la necessità di un’adeguata considerazione dell’affidamento creatosi in capo al privato (ad es. mediante la predisposizione di una normativa transitoria): «Va senz altro ritenuta infondata la censura di vizio dell atto gravato per aver indebitamente introdotto una disposizione sfavorevole con portata retroattiva. A tal proposito vale osservare che, a differenza della disciplina precedente vedi in particolare gli artt. 267 e ss. del delibera consiliare n. 291 del 3 ottobre 1995 con scelta non irragionevole, il Consiglio comunale ha deciso di vietare qualsiasi cessione diretta fra privati della concessione cimiteriale e degli annessi manufatti. L articolo 53 del nuovo regolamento, infatti, prevede che il privato il quale non abbia più interesse alla titolarità della concessione possa retrocederla all amministrazione comunale in cambio del corrispettivo di due terzi di quanto pagato per ottenerla. Inoltre, l art. 58, comma 3, del medesimo testo prevede che tutte le disposizioni regolamentari ivi recate «si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore».Ora, alla luce di tali emergenze normative, è evidente che la nuova regola debba trovare applicazione nei confronti di qualsiasi concessione mortuaria, senza che abbia rilevanza il momento in cui la stessa è stata rilasciata. In tale ipotesi, invero, come già ritenuto anche da altra sezione di questo Tribunale che si qui condivide (cfr. Sez. I, 28 luglio 2009, n. 4427) «non può correttamente parlarsi di applicazione retroattiva in senso tecnico della norma sopravvenuta, la quale si limita a regolamentare i futuri atti di cessione fra privati, onde è senza dubbio rivolta verso il futuro. È ben vero che la nuova disciplina altera le regole cristallizzate al momento del rilascio della concessione, ma tale circostanza deve trovare il suo apprezzamento nel rispetto dell affidamento creato nel privato e non nel principio di (tendenziale) irretroattività dell azione amministrativa».Così impostata la questione, è da escludere che l amministrazione comunale abbia inciso indebitamente sul legittimo affidamento creato nei privati titolari di concessioni già rilasciate al momento dell entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria. Da un lato, infatti, sarebbe stato irragionevole prevedere una regolamentazione differenziata fra i titolari delle vecchie concessioni ed i titolari delle nuove concessioni; dall altro, il bilanciamento degli opposti interessi trova un punto di equilibrio nella previsione di un regime transitorio (art. 58), il quale consente, per dodici mesi dall entrata in vigore del nuovo regolamento, di alienare il diritto concessorio nei termini stabiliti dalla previgente disciplina.»

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