TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 luglio 2012, n. 1364

Massima:
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 luglio 2012, n. 1364
1. Il diniego di autorizzazione all apposizione di una lapide non va comunicato al soggetto esecutore dell opera (il rapporto con il quale è configurabile come mero contratto d opera) bensì al titolare della concessione cimiteriale, unico soggetto legittimato passivo del procedimento conclusosi con il censurato provvedimento negativo: «Deve essere preliminarmente rigettata l eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua notifica. Il diniego di autorizzazione all apposizione della lapide, infatti, è stato impropriamente comunicato dal Comune al soggetto esecutore dell opera, il rapporto con il quale è configurabile come mero contratto d opera, anziché alla titolare della concessione, unico soggetto legittimato passivo del procedimento conclusosi con il censurato provvedimento negativo. Né può valere, ai fini della configurabilità della tardività della notifica la presunzione di conoscenza del regolamento relativo alle concessioni cimiteriali del Comune resistente. A prescindere, infatti, dal fatto che possa o meno farsi richiamo, nel caso di specie, all art. 1341 cod. civ. è lo stesso Comune a sostenere che l interesse all impugnazione delle norme regolamentari acquista attualità e concretezza soltanto con l adozione dell atto applicativo (pagina 3 della memoria conclusiva). Ne consegue che il termine caducatorio per la proposizione del ricorso non può che essere fatto decorrere dal momento in cui la richiedente (e non anche l artigiano esecutore dell opera) ha avuto conoscenza del rigetto della propria istanza sulla scorta di quanto previsto dal regolamento presupposto, di cui risulta essere atto attuativo. Tanto più se si considera che è la concreta applicazione del regolamento in ragione della quale si è ritenuto che nel riquadro 3 del modello allegato al Regolamento censurato il portafiori ammesso dovesse necessariamente avere la forma di un tradizionale vaso e non anche di una chitarra (nel caso di specie, infatti, i fiori escono da una chitarra, anziché da un vaso) che ha leso la posizione giuridica soggettiva per la cui tutela ha agito la ricorrente.»
2. È illegittimo per eccesso di potere e difetto di motivazione il provvedimento che vieta l’apposizione di lapidi aventi portafiori con forma diversa da quella tradizionale (nella specie, con forma di una chitarra): «Ciò premesso in rito, questo Tribunale non intende in alcun modo sostituirsi all Amministrazione nell esercizio del potere autoritativo di regolamentare la concessione dei propri beni, ma non può esimersi dall accogliere la domanda di annullamento così come formulata, in ragione del fatto che appare ragionevole ritenere che il Comune sia incorso in un eccesso di potere laddove ha ritenuto che, nella riproduzione sulla lapide, il previsto portafiori stilizzato non potesse avere la forma di una chitarra. La nota del 18 maggio 2011 appare, dunque, non sufficientemente motivata, laddove, nel dare attuazione alle previsioni del regolamento, ha interpretato queste ultime come preordinate ad escludere ogni raffigurazione di vasi di fiori con forma diversa da quella tradizionale. Né a diversa conclusione può condurre l argomentazione difensiva, svolta dal Comune, secondo cui la deliberazione n. 85 del 2009 avrebbe natura di atto ricognitivo della delibera n. 42/2005: e ciò in considerazione del fatto che è lo stesso Comune, a pag. 2 della deliberazione della Giunta comunale n. 85/2009, a evidenziare la cesura e la soluzione di continuità tra le suddette disposizioni, laddove, nel dettare le prescrizioni per le diverse tipologie di tombe, recita Ritenuto opportuno determinare, in sostituzione a quanto stabilito con le precedenti deliberazioni . Ne risulta, così, sottolineata la natura sostanzialmente novativa dell ultimo provvedimento, con la conseguenza che non era necessaria l impugnazione dei regolamenti pregressi. Debbono, quindi, essere annullati sia il censurato ordine di rimozione, che la presupposta norma regolamentare, nel significato ad essa attribuito dall atto applicativo, con effetto caducante sul provvedimento di diniego dell apposizione, mai formalmente comunicato alla ricorrente.»

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