TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 giugno 2012, n. 1675

Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 giugno 2012, n. 1675
«Contesta la società concessionaria del servizio di illuminazione cimiteriale il mancato adeguamento da parte del Comune della tariffa che il concessionario del servizio può richiedere al singolo utente. Non vi è alcuna contestazione invece rispetto al canone di concessione che la società Saie versa annualmente al Comune. Va premesso che la convenzione prevede al punto b) un sistema di revisione del corrispettivo che la concessionaria può richiedere agli utenti, statuendo testualmente che il concessionario potrà aumentare o diminuire il prezzo dell abbonamento a seconda delle variazioni che potrà subire il mercato , con l obbligo di dare avviso scritto almeno un mese prima della scadenza della rata. L Amministrazione con la nota impugnata, ha respinto la richiesta di revisione della tariffa, precisando che l incidenza dei maggiori costi va applicata di anno in anno, sulla rata annuale del canone con riferimento ai maggiori costi (per energia, mano d opera, etc.) maturati nell anno precedente . La concessionaria pretende invece che l Amministrazione adegui le tariffe, richiamando l art 117 del TUEL che configura un obbligo generale degli Enti locali di adeguare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale,quale quello in esame. La nota dell Amministrazione sarebbe illegittima in quanto la clausola convenzionale non prevede alcuna cadenza temporale entro cui operare l adeguamento tariffario: si assume che deve prevalere la normativa sopravvenuta, cioè l art 6 comma 4 della legge 537/1993, che impone l inserzione nei contratti a esecuzione continuata o periodica di una clausola di revisione periodica del prezzo. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa: l art 117 TUEL, infatti, impone all ente di approvare le tariffe in modo da assicurare l equilibrio economico finanziario dei servizi e della gestione, ma da detta disposizione non si può fare discendere, come pretende parte ricorrente, un diritto soggettivo della società concessionaria ad ottenere la revisione annuale delle tariffe applicate agli utenti del servizio.Al riguardo, deve, invece, condividersi quanto sostenuto dal comune che ha sottolineato come la disciplina sia contenuta nella convenzione, che attribuisce direttamente alla concessionaria la facoltà di revisione del canone, finalizzata a compensare gli incrementi dei costi del servizio verificatisi nel corso dell anno precedente di esercizio. L espresso riferimento della clausola al costo del servizio nell anno precedente implica la necessità che l aumento sia sempre limitato all incremento del costo rispetto al precedente esercizio, in modo da contemperare l’interesse della concessionaria del servizio con quello degli utenti a vedersi applicati incrementi graduali e non invece improvvisi come potrebbe accadere qualora si sommassero gli aggiornamenti riferiti ad esercizi pregressi mai richiesti in precedenza. Deriva, da ciò, l obbligo di attuare la revisione secondo la modalità prevista dalla convenzione, sia nella misura dell aumento, sia secondo la modalità operativa ivi prevista: l aumento va determinato, dalla stessa concessionaria, in relazione ai maggiori costi dell anno precedente e deve essere richiesto un mese prima della scadenza della rata annuale, anche al fine di consentire l esercizio del potere di recesso da parte degli utenti. Per tale ragione i primi due motivi di ricorso sono infondati.»

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