TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 8 aprile 2010, n. 1056

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti:
Cons. Stato, sez. V, 08/10/2002, n. 5316; Cons. Stato, sez. sez. V, 12/05/1987, n. 279; T.A.R. Palermo, sez. II, 13/03/2007, n. 794; T.A.R.
Lombardia, Milano, sez. III, 06/05/2009, n. 3628

Massima:
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 8 aprile 2010, n. 1056
È illegittima la revoca della concessione cimiteriale di durata superiore ai 99 anni disposta senza invocare tutte le condizioni applicative di cui all’art. 92 del D.P.R. 285/90 e cioè i 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, l’insufficienza del cimitero e l’impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento: «A prescindere dalla questione circa l applicabilità o meno di detta norma alle concessioni perpetue, questione che non vede uniformità di decisioni in giurisprudenza (infatti, se parte della Giurisprudenza ritiene che una concessione cimiteriale perpetua non possa essere revocata e la sua cessazione possa avvenire unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero: Consiglio Stato, sez. V, 08 ottobre 2002, n. 5316 e 12 maggio 1987, n. 279; altra parte della Giurisprudenza pare assimilare le due fattispecie di concessione cimiteriale perpetua e concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n. 803 del 1975: T.A.R. Palermo, II, n. 794/2007 del 13.3.2007; TAR Lombardia Milano, III, 06/05/2009 n. 3628/2009), nel caso di specie il Comune, nell atto impugnato, non ha invocato tutte le condizioni applicative di cui all’art. 92 del D.P.R. 285 per poter ricorrere alla revoca della concessione (anche se questa fosse ritenuta a tempo determinato), vale a dire, oltre che i 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma (unico presupposto invocato), l’insufficienza del cimitero e l’impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento. Infatti, nell ordinanza il Comune si limita a richiamare una generica necessità di revocare concessioni cimiteriali per tumulare le (ulteriori) salme nei loculi resi così disponibili, ed alla redazione in corso di un progetto di ampliamento del cimitero, senza che quindi vengano dedotti gli specifici presupposti richiesti dal citato art.92, la cui esistenza ed esternazione sono all evidenza necessari in presenza di una decisione così gravosa e lesiva del sentimento di venerazione dei defunti.»

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