TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100

Norme correlate:
Legge n. 130/2001
Art 74 Regio Decreto n. 262/1942
Art 75 Regio Decreto n. 262/1942
Art 76 Regio Decreto n. 262/1942
Art 77 Regio Decreto n. 262/1942

Riferimenti: TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100<

TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2013, proposto da:
Livia Boccara, Edilio Andrea Siddi e Elena Siddi, rappresentati e difesi dagli avv. Laura Massa, Eugenio Dalli Cardillo e Umberto Mastalli, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Marco Monni, in Cagliari, via Puccini 70;
contro
Comune di Sant’Antioco, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mura, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Donatella Marcori, in Cagliari, via Cugia n.35;
per l’annullamento, previa sospensione dell efficacia:
– del provvedimento di diniego prot. 19439/2013 del 21.08.2013 avverso l’istanza prot. 19224/2013 del 16.08.2013, per l’ottenimento dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto Mariano Siddi;
– della comunicazione data 03.09.2013, nel caso in cui il secondo periodo della medesima, nella parte in cui richiama il diniego del 21.08.2013, fosse qualificato come provvedimento negativo avverso l’istanza proposta dalla Sig.ra Boccara in data 16.08.2013;
– per quanto occorrer possa per l’annullamento e/o disapplicazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nella parte in cui la normativa possa essere ritenuta ostativa all’esito del ricorso e alla soddisfazione delle ultime volontà del Sig. Mariano Siddi o comunque prevedeva termini perentori per la dispersione delle ceneri.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Antioco.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti -rispettivamente vedova (la sig. Baccara), nonché padre e sorella (i sig.ri Edilio Andrea e Monica Siddi), del defunto sig. Mariano Siddi, impugnano gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di S. Antioco ha respinto la loro richiesta di dispersione delle ceneri del corpo del congiunto (già cremato in base a regolare autorizzazione), che gli stessi riferivano corrispondere ad una volontà costantemente espressa dal defunto quando era in vita.
Il motivo del diniego dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri risiede nel fatto che, citando testualmente l Amministrazione, la dispersione delle ceneri è consentita dalla normativa vigente, legge 130/2001 e l.r. 4/2012, solo nel rispetto della volontà del defunto e non anche nel rispetto della volontà espressa dai suoi familiari ; in sostanza il Comune di S. Antioco ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova della volontà dell interessato alla dispersione delle proprie ceneri, le dichiarazioni dei suoi prossimi congiunti, ritenendo necessaria una dichiarazione scritta e firmata dello stesso defunto.
I ricorrenti contestano tale assunto, deducendo censure di Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell art. 3 della legge n. 230/2001, dell art. 4 della .r. n. 4/2012 e dell art. 68, lett. d), del Regolamento comunale di polizia mortuaria, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti , che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituito in giudizio il Comune di S. Antioco, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone l inammissibilità per difetto di lesività dei provvedimenti impugnati.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va, in primo luogo, esaminata l eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall Amministrazione resistente, la quale sostiene che nessuno dei provvedimenti impugnati sarebbe in grado di arrecare una lesione concreta e attuale alla sfera giuridica dei ricorrenti: non il primo, in quanto reca la locuzione al momento , che ne evidenzierebbe la natura meramente interlocutoria, finalizzata alla prosecuzione dell istruttoria ed all acquisizione del parere del Ministero dell Interno cui si fa riferimento nel capoverso successivo; non il secondo, in quanto lo stesso avrebbe forma e sostanza di mero preavviso di rigetto, adottato ai sensi dell art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come tale non direttamente lesivo.
L eccezione può essere solo parzialmente condivisa.
Ritiene, infatti, il Collegio che il primo atto impugnato, datato 21 agosto 2013, presenti tutte le caratteristiche sostanziali di un vero e proprio diniego, giacché l Amministrazione fa presente di non poter accogliere l istanza ed illustra le relative motivazioni, con puntuale riferimento alla norma ritenuta ostativa. Del resto la locuzione al momento , presente nell atto ed alla quale fa riferimento la difesa comunale, non potrebbe per definizione incidere sugli effetti dello stesso, in quanto, ai sensi dell art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, l Amministrazione non dispone di un potere di sospensione del procedimento , a eccezione dei casi in cui norme specifiche impongano l acquisizione di valutazioni tecniche (art. 17, richiamato dall art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990) e degli ulteriori casi in cui sia necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni , evenienze, queste che non si riscontrano nel caso di specie. Pertanto l interpretazione sin qui sostenuta, che attribuisce alla nota del 21 agosto 2013 effetto conclusivo del procedimento, si impone anche per attribuire all atto in esame un contenuto conforme al modello procedimentale previsto in via generale dal legislatore.
Viceversa l eccezione va accolta in riferimento al secondo degli atti impugnati, quello datato 3 settembre 2013, in quanto esso è stato espressamente qualificato dal Comune -seppur in contraddizione con il fatto che il provvedimento era, come detto, già concluso- alla stregua di un preavviso di diniego ed è, quindi, privo di portata lesiva.
Ciò posto è possibile passare all esame del merito, ovviamente con riferimento alla sola nota del 21 agosto 2013, che come detto ha forma e sostanza di atto di diniego.
Al riguardo il Collegio condivide la censura di carattere sostanziale dedotta dai ricorrenti, secondo i quali non esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto.
Difatti sia l art. 3 della legge statale 30 marzo 2011, n. 130, che l art. 4 della l.r. Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4 depongono univocamente a favore della tesi di parte ricorrente.
Cominciando dall art. 3 della legge statale n. 3/2011, detta norma:
– dapprima afferma, al comma 1, lett. b), che l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e poi indica le modalità di espressione di tale volontà consentite (disposizione testamentaria del defunto ovvero iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati ovvero ancora, in assenza delle predette condizioni, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza ;
– poi statuisce, alla successiva lett. c), che la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate & .
Pertanto tale disposizione nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri, dal che consegue -se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale e di salvaguardia della volontà del de cuius – che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie.
Nello stesso senso depone, inoltre, la sopra descritta disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al comune dai familiari dell interessato, mentre non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri.
Discorso non dissimile vale per la disciplina recata dalla Regione Sardegna n. 4/2012, la quale, all art. 4, fa rinvio ai principi previsti dalla normativa statale (comma 1) e poi addirittura collega il rilascio dell autorizzazione (anche) alla dispersione delle ceneri & alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari & (comma 2), in tal modo ulteriormente confermando la ricostruzione fin qui esposta.
Nessuna incidenza sulla vicenda in esame ha, infine, il regolamento comunale di polizia mortuaria di S. Antioco, poiché lo stesso -ed in questo concordano entrambe le difese- fa sostanzialmente riferimento alla normativa primaria, senza aggiungere alcuna specifica previsione in relazione al profilo che ora interessa.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso va in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile, nei termini dianzi esposti.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe proposto e, per l effetto, annulla la nota del Comune di Sant Antioco 21 agosto2013, n. 19439, mentre lo dichiara inammissibile per difetto di interesse in relazione all impugnazione della comunicazione 3 settembre 2013.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida nella somma complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, di cui i ricorrenti sono creditori in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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