TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 aprile 2007, n. 252 [2]

Norme correlate:
Art 3 Legge n. 241/1990
Art 21 Legge n. 1034/1971

Riferimenti: Cons. Stato, Sez. V, 02/12/2002, n. 6601; TAR Liguria, Sez. I, 17/04/2003, n. 491 e 28/01/2004, n. 104

Testo completo:
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 aprile 2007, n. 252
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 252 del 2005 proposto dalla Confconsumatori – Confederazione Provinciale dei Consumatori – della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Roberto Raimondi, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via E.Castelluccio, presso lo studio dell’avv. Mario Gallo;
contro
il COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore nonché del Responsabile del procedimento Ing. Oscar Pesiri, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio e delibera di G.M. n. 36/2005, dall’avv. Alfredo Maggi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Dal Forno, in Salerno, alla via Papio n. 35;
e nei confronti
della SOCIETA’CONSORTILE SERVIZI CIMITERIALI AVELLINO A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall’ avv. Laura Orsino, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Sabino De Blasi, in Salerno, alla via Volpe n. 37;
per l’annullamento, previa sospensiva,
della deliberazione della Giunta Comunale n. 489 prot. del 10/07/03 con la quale sono stati approvati, con votazione unanime, i verbali della Commissione Tecnica, istituita con deliberazione n. 147 del 17/03/03, lo schema di atto aggiuntivo, ed affidato mandato al dirigente responsabile Ing. Pesiri per la stipula di quest’ultimo; nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale e in particolare dell’atto n. 4543 rep. del 18/09/03, modificativo del contratto n. 4464 rep. del 17/12/02 per l’ampliamento e la gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 5 aprile 2007 la relazione del Consigliere Giovanni Sabbato e uditi gli avvocati R.Raimondi e A.Maggi, anche in sostituzione di L.Orsino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14 gennaio 2005 e ritualmente depositato l’11 febbraio successivo, la Confconsumatori – Confederazione Provinciale dei Consumatori – della Provincia di Avellino impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.
Premette che, con contratto n. 4464 rep. del 17/12/02, il Comune di Avellino ha affidato in concessione all’A.T.I., composta dalle imprese Votiva Fiamma s.r.l., Giordano Francesco e C. s.n.c., Edilmorosa s.r.l. e Sandullo Fiorentino, quindi costituitasi in società consortile Servizi Cimiteriali Avellino s.c. a r.l., l’ampliamento e la gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi. Detta società trasmetteva al Comune il programma di suddivisione in lotti funzionali degli interventi, il progetto definitivo ed esecutivo delle opere del primo lotto ed il piano operativo dei servizi, ai quali seguiva l’approvazione degli organi competenti, ma la cittadinanza e le associazioni dei consumatori avanzavano diverse richieste per rivedere le tariffe, considerate eccessive, relative a determinati servizi. A seguito di tanto il Comune istituiva un’apposita Commissione Tecnica per la soluzione del caso, che, al termine dei suoi lavori, avrebbe formulato proposta di diminuzione delle tariffe recepita integralmente dalla Giunta comunale in sede di stipula dell’atto n. 4543 rep. del 18/09/03, modificativo del contratto n. 4464 rep. del 17712/02 per l’ampliamento e la gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi. Preso atto delle modifiche apportate, ma non ritenendole sufficientemente satisfattive delle ragioni di pubblico interesse prospettate, la Confconsumatori richiedeva al Comune di Avellino i verbali della citata Commissione al fine di conoscere sulla base di quali criteri la stessa fosse addivenuta alla rideterminazione delle nuove tariffe, ma riceveva risposta di loro inesistenza.
Avverso gli atti in epigrafe si deducono quindi le seguenti censure: 1) violazione art. 97 Cost., in quanto l’inesistenza dei verbali della Commissione non consente di ricostruire il percorso in base al quale l’Ente ha ritenuto di approvare la rideterminazione delle tariffe dei servizi cimiteriali;
2) violazione art. 3 l.n. 241/90, in quanto non è dato comprendere le motivazioni che hanno indotto la Commissione alla diminuzione di talune tariffe e all’aumento di altre, che giungono a superare del 120 % il costo del servizio;
3) violazione art. 6 l.n. 241/90 – difetto d’istruttoria, mancando qualsiasi accertamento d’ufficio relativo ai fatti che hanno portato alla rideterminazione delle tariffe;
4) eccesso di potere – contraddittorietà – manifesta ingiustizia, atteso che non vi è coerenza tra quanto disposto dalla Giunta Comunale e le sue premesse motivazionali, stante l’evidente sproporzione esistente tra l’aumento delle tariffe relative ai servizi essenziali e il decremento dei servizi inessenziali.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, resistendo.
Si è costituita la controinteressata, anch’essa resistendo.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2005 l’istanza di sospensiva è respinta.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2007, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è posto in decisione.
DIRITTO
I. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento con il quale la Giunta Comunale di Avellino ha deliberato di approvare i verbali della Commissione Tecnica già istituita per la revisione delle tariffe dei servizi cimiteriali, nonché lo schema di atto aggiuntivo da sottoporre all’ATI concessionaria per la relativa stipula.
Parte ricorrente, in qualità di associazione dei consumatori, lamenta sostanzialmente il mancato rinvenimento dei verbali della citata Commissione Tecnica e la illogica e immotivata variazione delle tariffe, che non darebbe luogo ad una effettiva riduzione del costo dei servizi in oggetto.
II. Il ricorso, in accoglimento della relativa eccezione di parte resistente, è liminarmente da dichiarare irricevibile.
III. Invero, il gravame odiernamente posto all’attenzione del Collegio, come detto, precipuamente si indirizza avverso atto deliberativo della Giunta Comunale, in quanto tale sottoposto al regime pubblicitario costituito dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Segnatamente, dalle annotazioni recate in calce all’atto risulta che tale operazione è avvenuta in data 23 luglio 2003 e per quindici giorni consecutivi, come statuito dall’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Orbene “la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi di una deliberazione comunale implica presunzione di conoscenza, con la conseguenza che è dall’ultimo giorno di pubblicazione che decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre impugnazione avverso detto atto per i terzi interessati, ossia per quei soggetti non contemplati nell’atto, senza che possa assumere rilievo, ai fini dell’individuazione del termine per l’impugnazione, l’eventuale ulteriore forma di diffusione della notizia” (cfr. TAR Liguria, sez. I, 23 marzo 2007, n. 566).
In applicazione di tale principio, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 2 dic. 2002 n. 6601; TAR Liguria, Sez. I, 17 aprile 2003, n. 491 e 28 gennaio 2004, n. 104) ha ad esempio ritenuto tardiva l’impugnativa di atti di rideterminazione delle tariffe di un servizio pubblico locale (nel caso di specie del servizio di distribuzione dell’acqua potabile), sottolineandone il carattere di atto autoritativo ed a contenuto generale che implica la necessità processuale del rispetto del termine di decadenza dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Ne consegue che il ricorso, essendo stato notificato ai soggetti intimati soltanto in data 14 gennaio 2005, è da considerare proposto ben oltre la scadenza del predetto termine – decorrente, per effetto della sospensione feriale, dal 6 novembre 2003 – e quindi tardivamente.
La circostanza, documentata in atti, della richiesta di accesso dell’11.11.04, “non può costituire un fatto idoneo a riaprire i termini per l’impugnativa davanti al g.a., poiché, al fine di concretare la piena conoscenza di un provvedimento, per farne decorrere il termine di impugnazione ai sensi dell’art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, non è necessario che esso sia noto in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività” (cfr. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 30 agosto 2005, n. 3698).
Dalla lettura della deliberazione impugnata infatti si ricavano quantomeno i passaggi essenziali che ne connotano l’iter logico e che sono costituiti:
1) dalla premessa, rappresentata dalla esigenza di “rivedere le tariffe inerenti le lampade votive e occasionali…pur nella salvaguardia dell’equilibrio economico contrattuale”, come imposto dalla legge ivi citata n. 109/94, comma 2 bis;
2) dalla evidenziata necessità di acquisire il consenso alla revisione della convenzione da parte del concessionario;
3) dalla proposta, formulata, all’unanimità, dalla Commissione Tecnica “di diminuire le tariffe previste dal contratto in essere per le lampade votive ed occasionali recuperando le minori entrate rispetto al citato piano attraverso la rideterminazione in aumento di tutte le altre tariffe relative agli ulteriori sevizi cimiteriali di cui all’art. 6 della convenzione”;
4) dal dispositivo in seno al quale si provvede all’approvazione del nuovo sistema tariffario variato secondo le conclusioni, sinteticamente riportate nel provvedimento, alle quali è pervenuta la Commissione Tecnica.
Da quanto detto, in disparte ogni altra eccezione in rito articolata dai resistenti, si desume agevolmente l’infondatezza delle censure di parte e con le quali si deduce sostanzialmente il difetto di motivazione della deliberazione impugnata, per l’inesistenza dei verbali della Commissione posti a suo fondamento, e l’illogicità della stessa, essendo il dichiarato scopo di ridurre le tariffe dei servizi cimiteriali contraddetto dal previsto significativo aumento di quelle relative ai servizi essenziali. Sotto il primo profilo, occorre ribadire che la deliberazione gravata offre adeguata contezza dei passaggi logici attraverso i quali si è dipanato il percorso motivazionale che ha condotto alla determinazione finale, essendo peraltro riportato il contenuto della proposta finale elaborata dalla Commissione Tecnica.
Sotto il secondo profilo, altresì, si ravvisa, contrariamente agli assunti di parte, la evidente logicità del percorso argomentativo che connota la deliberazione impugnata, essendo la premessa, rappresentata dall’esigenza di ridurre le tariffe per le lampade votive perpetue ed occasionali logicamente connessa alle conclusioni finali.
Il sistema tariffario introdotto dalla determinazione gravata, infatti, prevede la riduzione delle predette tariffe, rispettivamente, da € 30,99 a € 29,00 e da € 1,66 a € 1,00, con la conseguente contrazione dell’importo totale degli introiti di € 43.833,80 (€ 643.517,13 – 599.683,33). Ogni altra osservazione critica, pure formulata in ricorso, non ha nemmeno possibilità di accesso allo scrutinio invocato, in quanto impinge nel merito dell’azione amministrativa e pertanto è da ritenere insondabile da parte del giudice amministrativo.
In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile.
IV. Spese ed onorari del giudizio, tuttavia, in relazione alla peculiarità della fattispecie, possono essere compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione I di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 252/05, proposto Confconsumatori – Confederazione Provinciale dei Consumatori – della Provincia di Avellino, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2007, con l’intervento dei Sig.ri Magistrati:
Dott. Giovanni de Leo, Presidente
Dott. Giovanni Sabbato, Estensore

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :