Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2014, n. 4831

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2014, n. 4831
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 923 del 2014, proposto dal signor
Felice Varriale, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Soprano ed Anna Ventimiglia, con domicilio eletto presso l’avvocato Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Crimaldi, Anna Pulcini e Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso s.r.l. Grez e associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione VII, n. 4158/2013, resa tra le parti, concernente la revoca decadenziale della concessione di suolo cimiteriale e conseguente acquisizione del manufatto funerario ivi realizzato
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Soprano e Crimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.1. Con atto a rogito notaio Improta rep. 97825 in data 4 febbraio 2011, i signori Maria Carolina, Francesca ed Elena Parisi ed i signori Carla Maria e Blasco Notarbartolo di Villarosa vendevano al signor Felice Varriale una cappella gentilizia costituita da settanta loculi denominata “de Guevara Suardo duchi di Bovinoe di Castellairoli A.D. 1843” sita nella zona monumentale del cimitero di Poggioreale, acquistata dal duca di Bovino con atto prot. 4995 in data 5 novembre 1843 a firma del Sindaco di Napoli.
I.2. Con provvedimento dirigenziale n. 43 del 3 ottobre 2011 è stata disposta nei confronti dei signori Maria Carolina, Francesca ed Elena Parisi ed i signori Carla Maria e Blasco Notarbartolo di Villarosa la “…revoca decadenziale della concessione di suolo cimiteriale di cui al predetto atto in data 5 novembre 1843, con acquisizione del realizzato manufatto.
I.3. A fondamento della revoca decadenziale è stato rilevato che la realizzazione di opere edilizie in mancanza di titolo autorizzativo ha comportato modifiche al manufatto, oltre tutto vincolato architettonicamente e che le suddette oper abusive costituiscono variazione essenziale del manufatto in violazione dell’art. 29 del regolamento comunale di polizia mortuaria, dell’art. 28 del piano regolatore cimiteriale e dell’art. 5 secondo comma delle norme tecniche del piano urbanisitico attuativo del cimitero di Poggioreale, e che l’art. 49 del regolamento comunale di polizia mortuaria impone, in tali casi, la revoca della concessione del suolo e l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto.
I.4. Avverso la predetta determinazione dirigenziale il signor Felice Varriale ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, deducendo dieci motivi di ricorso
II.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, con la sentenza n. 4158 del 4 settembre 2013, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale, ha respinto il ricorso proposto dal signor Felice Varriale avverso il ricordato provvedimento di revoca decadenziale, ritenendo infondati tutti i dieci motivi di censura.
II.3. L’originario ricorrente ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di otto motivi di gravame, cosi rubricati: “violazione del principio di ultra petita”, “violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione”, “erronea qualificazione della posizione giuridica soggettiva vantata dal signor Varriale sul manufatto funerario”, “errata ricostruzione del diritto superficiario dei manufatti funerari”, “errore sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di decadenza”, errore sulla ritenuta esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo”, “errore in ordine alla violazione dell’art. 92 del d.P.R. 285/1992 da parte dell’art. 49 del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli”, errore in ordine alla violazione degli artt. 20 e 26 del d.P.R. 380/2001 in relazione alla disposta acquisizione al patrimonio comunale, in luogo della demolizione, delle opere abusive.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
II.4. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive, insistendo per il loro accoglimento.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
III. L’appello è infondato, potendo pertanto prescindersi dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti sollevata dalla difesa dell’appellata amministrazione comunale.
III.1. Le parti discutono sull’interpretazione del provvedimento impugnato.
L’appellante sostiene che quest’ultimo si fonda solo sul carattere abusivo delle opere realizzate nel manufatto funerario di cui si discute; il Comune appellato sostiene che fra i presupposti della decadenza si trova la vendita dell’immobile, disposta in violazione dell’art. 53 del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Quest’ultima asserzione è stata condivisa dal primo giudice, le cui conclusioni sono contestate dall’appellante il quale sostiene che la sentenza si è pronunciata “ultra petita” e che le tesi difensive dell’Amministrazione costituiscono integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
Tale discussione è irrilevante.
Invero, non vi è dubbio sul fatto che il provvedimento impugnato si fondi quanto meno anche sul presupposto della modificazione del manufatto, oggetto di vincolo, mediante interventi non autorizzati; di conseguenza, qualora dovessero essere respinte le censure dedotte a tale riguardo dall’appellante l’impugnazione dovrebbe comunque essere respinta.
Tali censure sono infondate.
Non vale affermare, come implicitamente sostiene l’appellante con il quinto mezzo di gravame, che la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione edilizia non costituisce motivo di revoca della concessione, in quanto l’art. 49, terzo comma, del regolamento comunale di polizia mortuaria e l’art. 92 del d.P.R. 285/1992 comminano tale sanzione anche per la semplice difformità dei lavori realizzati dall’autorizzazione edilizia rilasciata, per cui palesemente tale conseguenza deve essere ricondotta alla più grave ipotesi della realizzazione di lavori del tutto privi di autorizzazione.
In punto di fatto deve essere rilevato che i lavori realizzati sono descritti minutamente negli atti del Comune, dai quali risulta che le attuali nicchie o loculi per conformazione, disposizione plano altimetrica, tipologia e materiali risultano realizzate ex-novo rispetto a quelle preesistenti ed è stato realizzato un solaio in epoca certamente successiva al 1845, all’interno del monumento si rileva una scala di recente fattura, è stato parzialmente coperto da un loculo un finestrone semicircolare che insieme a quelli delle cappelle adiacenti scandiva il prospetto del quadrato monumentale.
L’appellante ha affermato il carattere meramente manutentivo degli interventi effettuati, senza però specificamente contestare quanto accertato dal Comune ed implicitamente ammettendo la mancanza di qualsiasi formale provvedimento autorizzatorio.
Ad avviso del Collegio deve essere affermato che i lavori sopra descritti, eseguiti su manufatto vincolato, costituiscono variazione essenziale in quanto modificano le caratteristiche di pregio del monumento ed incidono sul prospetto esterno.
Non è quindi decisiva l’osservazione dell’appellante secondo la quale il mantenimento del numero originario di settanta loculi dimostra il carattere meramente manutentivo degli interventi, considerato anche il fatto che lavori come la realizzazione della scala e del solaio non possono non avere comportato la demolizione o comunque la modifica di strutture esistenti, attività che, come ammesso dallo stesso appellante, deve essere autorizzata ai sensi dell’art. 29 del regolamento di polizia mortuaria.
Infine, l’appellante non espone quale interesse avrebbe ad ottenere la demolizione, in luogo dell’acquisizione al patrimonio comunale, del manufatto di cui si tratta, secondo la tesi prospettata con l’ottavo motivo di appello, in quanto comunque egli perderebbe la disponibilità del bene.
IV. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 923/2014, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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