Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art. 21-octies Legge n. 241/1990
Riferimenti: Cons. Stato, Sez. VI, 9/3/2016, n. 949; Sez. III, 17/11/2015, n. 5257; Sez. IV, 22/11/2013, n. 5571; Sez. V, 14/9/2010, n. 6671
Massima:
Il vincolo di inedificabilità previsto dalle norme vigenti è di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni di P.R.G. e non consente di allocare, all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere comunque, incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto impugnato ha avuto, di conseguenza, carattere vincolato, per cui correttamente il giudice di 1° grado ha escluso l’annullabilità dell’atto, per denunciata violazione dell’art. 10-bis L. 7/8/1990, in applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge.
Testo Completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205
Pubblicato il 18/01/2017
N. 00205/2017REG.PROV.COLL.
N. 09657/2009 REG.RIC.
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9657 del 2009, proposto da:
API – Anonima Petroli Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Zammit, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Alessandria, n. 130;
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Roma, viale Mazzini, n. 73, sc. B, int. 2;
nei confronti di
Antonio Zingaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Piccolo e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Di Carlo, in Roma, via Raffaele Caverni, n. 6;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione II, n. 01340/2009, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione realizzazione impianto per la distribuzione automatica di carburante.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e di Antonio Zingaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Maria Beatrice Zammit, De Candia, Piccolo e Dionigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La API s.p.a ha chiesto al Comune di Andria il rilascio di un’autorizzazione all’apertura di un impianto per la distribuzione di carburanti.
Con determinazione 23/1/2009, n. 5350, l’amministrazione ha rigettato la domanda rilevando che l’area prescelta ricadeva in zona soggetta a vincolo cimiteriale.
Contro il diniego l’API s.p.a. ha proposto ricorso al TAR Puglia – Bari, il quale, con sentenza 29/5/2009 n. 1340, lo ha respinto.
Avverso la sentenza, ritenuta erronea e ingiusta, l’API s.p.a. ha proposto appello.
Per resistere all’impugnazione si sono costituiti in giudizio il comune di Andria e il sig. Antonio Zingaro.
Con successive memorie tutte le pari hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 1/12/2016 la causa è passata in decisione.
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito prospettate dalle parti appellate essendo, comunque, il ricorso da rigettare nel merito.
Con un unico articolato motivo di gravame l’appellante denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere:
a) il vincolo cimiteriale di carattere assoluto e valevole, quindi, anche in relazione ad insediamenti diversi da quelli a carattere abitativo, come per l’appunto gli impianti per la distribuzione di carburanti;
b) conseguentemente applicabile alla fattispecie l’art. 21 octies della L. 7/8/1990, n. 241, e succ. mod. e integr. al fine di escludere la rilevanza della denunciata violazione dell’art. 10 bis della medesima legge;
c) comunque salvaguardato l’interesse partecipativo dell’API s.p.a. per avere quest’ultima preso parte al procedimento preordinato all’emanazione degli atti intervenuti sulla stessa vicenda, che sono stati oggetto di altro ricorso definito con sentenza n. 435/2007.
Il motivo, così sinteticamente riassunto, è infondato.
Dispone l’art. 338 R.D. 27/7/1934 n. 1265: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
Il vincolo di inedificabilità previsto dalla trascritta norma di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni di piano regolatore generale, non consente di allocare, all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere comunque, incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. Stato, Sz. VI, 9/3/2016, n. 949 e 27/7/2015, n. 3667; Sez. III, 17/11/2015, n. 5257; Sez. IV, 22/11/2013, n. 5571; Sez. V, 14/9/2010, n. 6671).
Nel caso di specie è incontroverso che l’area oggetto d’intervento ricadesse entro la zona di rispetto cimiteriale (mt. 125 dalla cinta dal cimitero), con conseguente divieto di realizzarvi l’impianto oggetto della denegata richiesta di autorizzazione.
Nel descritto contesto fattuale il provvedimento reiettivo impugnato in primo grado assumeva carattere vincolato, per cui correttamente l’adito TAR ha escluso, in applicazione dell’art. 21 octies della menzionata L. n. 241/1990, la rilevanza della denunciata violazione dell’art. 10 bis della medesima legge.
L’appello va, pertanto, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere
L’ESTENSORE
Alessandro Maggio
IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO

[ pronuncia sostanzialmente omologa a quella coeva della stessa sezione n. 206. ]

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :