Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2012, n. 3739

Riferimenti: Cass. civ., sez. II, 30/05/2003, n. 8804; Cass. civ., sez. II, 30/05/1984, n. 3311; Cass. civ. SS.UU. 07/10/1994, n. 8197; C.d.S., VI, 27/02/1992, n. 139

Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2012, n. 3739
Il diritto sul sepolcro già costituito è un diritto soggettivo perfetto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e soprattutto di trasmissione sia inter vivos che per via di successione mortis causa, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa avente natura traslativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale. Il diritto sul sepolcro nei confronti della Pubblica Amministrazione è suscettibile di affievolimento, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse, per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero, impongano o consiglino all Amministrazione di esercitare il potere di revoca della concessione.
«2 Da quanto precede emerge inequivocabilmente la necessità, per la Sezione, di prendere in esame le doglianze che erano state originariamente mosse da parte ricorrente avverso il provvedimento impugnato, e si trovano in questa sede riproposte.2a In questa prospettiva può essere subito colta la fondatezza della principale censura svolta dai ricorrenti, che hanno osservato come la voltura da loro richiesta costituisse per l Amministrazione un atto sostanzialmente dovuto (tanto più in quanto non risulta che fossero pervenute al Comune istanze in concorrenza con la loro), non essendo stata sollevata questione né intorno all esistenza ed efficacia giuridica della concessione in questione, così come corrente fino ad allora in capo alla de cuius, né sulla qualità ereditaria di essi istanti. Secondo l insegnamento della giurisprudenza civile, infatti, il diritto sul sepolcro già costituito è un diritto soggettivo perfetto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e soprattutto di trasmissione sia inter vivos che per via di successione mortis causa, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa avente natura traslativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (Cass. civ. sez. II, 30 maggio 2003, n. 8804, e 30 maggio 1984, n. 3311).Altro discorso, poi, è che tale diritto nei confronti della Pubblica Amministrazione sia suscettibile di affievolimento, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse, per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero, impongano o consiglino all Amministrazione di esercitare il potere di revoca della concessione (Cass civ., SS.UU., 7 ottobre 1994, n. 8197): aspetto che tuttavia, come si è già detto, nella presenta vicenda non viene in rilievo.I diritti analoghi conferiti ai concessionari demaniali sono, del resto, normalmente suscettibili di trasmissione mortis causa (salve le valutazioni che l Amministrazione si sia eventualmente riservata sui requisiti del nuovo titolare: cfr. ad es., C.d.S., VI, 27 febbraio 1992, n. 139).L art. 12 del Regolamento comunale sopra menzionato presenta un contenuto coerente con i principi appena esposti.»

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