Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6198

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6198
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3664 del 2009, proposto da:
Turra Camillo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rapisarda, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Trieste 87;
contro
Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Ludovico Patriarca e Fiammetta Lorenzetti, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti di
Bacchetti Silvia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA, SEZIONE II, n. 00040/2009, resa tra le parti, concernente concessione perpetua di sepolcro.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Colabucci, in dichiarata delega di Rapisarda, e Patriarca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Camillo Turra impugnava davanti al TAR del Lazio sede di Roma l atto di annullamento in autotutela, (determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1082 del 13 aprile 2004), della concessione temporanea degli otto posti/salma della cappella funeraria n. 20, del cimitero monumentale del Verano, precedentemente rilasciata in suo favore (con determinazione dirigenziale n. 4126 del 6 dicembre 2000).
Detta concessione era stata ottenuta dal ricorrente in qualità di figlio del defunto sig. Giovanni Turra, tumulato nella cappella su autorizzazione della sig.ra Maria Angiola Vescovali, a sua volta figlia ed unica erede dell originario concessionario sig. Paolo Vescovali (in virtù di concessione cimiteriale perpetua di cui alla nota n. 526 del 29 marzo 1922).
In particolare, dalla rinuncia di quest ultima al sepolcro di famiglia il sig. Camillo Turra aveva ottenuto la concessione in questione. Con l atto poi impugnato, tuttavia, l amministrazione si determinava in autotutela in suo danno, avendo constatato l esistenza di una discendente di detto originario concessionario, la pronipote sig.ra Silvia Bacchetti, e dunque l assenza del requisito necessario, previsto dalla deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 146 del 15 luglio 1996, recante i criteri per la revoca delle antiche concessioni perpetue, consistente nell essere venuti a mancare il concessionario e tutti gli altri aventi diritto al sepolcro.
Il TAR adito respingeva l impugnativa.
Affermava che la predetta controinteressata era effettivamente titolata a succedere nello ius sepulchri, essendo ivi tumulata la propria nonna Teresa Vescovali, sorella dell originario concessionario, e che, per contro, era da disattendere l assunto del ricorrente volto a negare detto titolo, in quanto discendente collaterale e non già in linea retta di quest ultimo. A tale specifico riguardo, il giudice di primo grado osservava non esservi prova evidente, in base alla concessione o ad altra e diversa disposizione, della volontà dell originario concessionario di limitare tale jus per successione alla di lui figlia e non, come appare invece dalle tumulazioni iscritte nella citata scheda, a tutti i componenti del di lui gruppo familiare, comprese le sorelle nubili e maritate, ai cognati ed alle nipoti .
Il sig. Turra ha proposto appello nel quale denuncia due errori nel ragionamento del TAR.
In diritto, per avere riconosciuto come titolati alla sepoltura nella cappella in contestazione i discendenti in linea collaterale del defunto Paolo Vescovali. Obietta sul punto che la natura di sepolcro di natura familiare o gentilizia comporterebbe che lo stesso è destinato in via esclusiva ai soli discendenti in linea retta di quest ultimo, tra i quali la suddetta sig.ra Maria Angiola Vescovali, in virtù della cui rinuncia esso appellante aveva ottenuto la concessione dell uso delle tombe ancora libere.
In fatto, per avere travisato le risultanze probatorie, avendo il giudice di primo grado supposto che la fu Teresa Vescovali ivi tumulata sia la nonna di Silvia Bacchetti, mentre in realtà a dire dell appellante – si tratta della zia dell originario concessionario, deceduta nel 1800 e poi traslata nel sepolcro in contestazione, in ossario, nel 1922, laddove la prima è deceduta il 9 settembre 1962 e risulta sepolta altrove.
Si è costituita in resistenza Roma Capitale.
Non si è invece costituita la controinteressata Silvia Bacchetti.
DIRITTO
Così riassunta la prospettazione alla base del presente appello, deve innanzitutto aderirsi alla tesi in diritto dell appellante secondo cui lo ius sepulchri discendente dall originario provvedimento di concessione cimiteriale deve ritenersi riferito ad un sepolcro di natura gentilizia o familiare, in assenza di diverse disposizioni rilasciate dall originario concessionario, e cioè riservato sibi familiaeque suae.
Da ciò si ricava quindi la conseguenza che i soggetti titolati a subentrare nel rapporto da esso derivante vanno circoscritti alla cerchia dei familiari.
Quanto ora affermato risponde infatti ad una incontrastata giurisprudenza di legittimità (tra le numerose pronunce espressive di questo indirizzo si ricordano Cass., sez. II, 27 settembre 2012, n. 16430, 8 maggio 2012, n. 7000, 29 gennaio 2007 n. 1789, 29 settembre 2000 n. 12957, 22 maggio 1999 n. 5020, 8 settembre 1998 n. 8851, 30 maggio 1997 n. 4830, 19 maggio 1995 n. 5547, 29 maggio 1990 n. 5015).
Deve nondimeno precisarsi che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa dell appellante all udienza di discussione, tra questi familiari la Cassazione ha ammesso anche i discendenti in linea collaterale del concessionario, purché non risulti una volontà contraria, anche presunta, da parte di quest ultimo (in particolare ciò è stato ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 16430/2012 sopra citata).
Di tale orientamento, ancorché non espressamente citato, ha fatto puntuale applicazione il TAR.
Deve poi sottolinearsi che l odierno appellante non ha fornito ragguagli specifici riguardo ad una supposta volontà contraria del fondatore del sepolcro.
Al contrario, in base alle deduzioni del medesimo risulta provata la volontà positiva, volta cioè ad includere nella cappella anche le spoglie dei collaterali, visto che a quanto riferito dallo stesso appellante, nella cappella in contestazione risultano traslate sin dal 1922 i resti della fu Teresa Vescovali, zia dell originario concessionario e deceduta nel 1800.
L assunto alla base del presente appello si fonda, per contro, sul rilievo che il diritto sulla cappella gentilizia sarebbe circoscritto ai soli discendenti in linea retta dell originario fondatore.
Si tratta tuttavia di una tesi che contrasta con l orientamento giurisprudenziale in esame, nel quale la Cassazione ha tra l altro avuto modo di precisare che tra i vari titolari del sepolcro si instaura una comunione indivisibile con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi (così nella ridetta sentenza 27 settembre 2012, n. 16430).
Ne consegue che la concessione originariamente rilasciata in favore dell odierno appellante si fondava su un titolo viziato, consistente nella rinuncia di Maria Angiola Vescovali in favore del dante causa del primo, risalente al 2000, e che la stessa non aveva titolo a fare in presenza della controinteressata. Bene ha fatto quindi l amministrazione resistente ad annullarlo in autotutela.
L appello deve quindi essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della controversia, mentre non vi è luogo a provvedere sulle stesse nei rapporti tra l appellante e la controinteressata, non costituitasi in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
Nulla nei rapporti tra l appellante e la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013
con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Sabato Malinconico, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/12/2013

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