TAR Sicilia, Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 471

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/90

Testo completo:
TAR Sicilia, Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 471
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2013, proposto da:
Concettina Marino, rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Magnano, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Novara, 31;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’avv. Anna Liuzzo, domiciliata in Catania, via Oberdan, 141, presso la sede dell Ufficio legale dell Ente;
per l’annullamento
silenzio serbato dal comune di Catania in ordine alla richiesta di estumulazione salma in esecuzione della determina dirigenziale in data 15/01/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la determina dirigenziale n. 05/33 del 26 marzo 2013 veniva annullata in autotutela l autorizzazione resa in data 26/03/2011 a favore del signor Marino Francesco, per la tumulazione della salma della signora Romano Chiara deceduta in data 24/03/2011. Si stabiliva altresì di procedere alla estumulazione della salma in atto illegittimamente ospitata nell edicola funeraria de qua.
Malgrado il chiaro contenuto della determina dirigenziale sopra richiamata, il Comune non ha di fatto proceduto alla disposta estumulazione, essendosi limitato a convocare le parti private interessate alla vicenda a presenziare alle operazioni, fornendo le chiavi per l apertura dell edicola, ma fermandosi di fronte alla riscontrata impossibilità di accedere all interno dell edicola in questione.
Avverso il comportamento omissivo serbato dal Comune sull atto stragiudiziale di diffida notificato in data 30 luglio 2013, viene proposto il ricorso di cui in epigrafe.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, eccepisce la inammissibilità del ricorso sul presupposto di avere compiuto gli atti in proprio potere per dare esecuzione alla determina in questione, avendo a tal fine effettuato ripetute convocazioni delle parti rimaste senza esito.
Tutto ciò considerato il Collegio rileva che il comportamento procedimentale seguito fin qui dal Comune che ha convocato, invano, le parti private per l adempimento della determina in oggetto non si presenta idoneo al fine di dare completa esecuzione alla propria determina n.5/33 del 26/03/2013; determina che, non solo ha disposto in autotutela il ritiro dell’autorizzazione precedentemente rilasciata al Sig. Marino Francesco, circa la tumulazione della salma di Romano Chiara nella cappella di cui pure è titolare l’odierna ricorrente, ma ha previsto anche la DOVEROSITÀ della successiva estumulazione.
E l’aspetto fortemente “pubblicistico” connesso al procedimento in parola risulta chiaramente dalla nota in atti prot. 169317 del 28.5.2013, della Direzione dei Servizi cimiteriali, in cui correttamente si chiarisce “& che la collaborazione richiesta consiste & nel rispettare l’esercizio di una funzione pubblica … “, con conseguente dovere di tutte le parti private di “mettere a disposizione … dei collaboratori della Direzione la edicola funeraria già aperta”.
Tale nota, inoltre, richiamati precedenti circostanze ed “episodi riprorevoli”, avverte le parti “che il ripetersi di episodi quali quelli già verificatisi, già documentati da apposito verbale di P.M., darà luogo all’apertura di apposito procedimento amministrativo volto alla revoca della concessione amministrativa, trattandosi di interruzione di servizio pubblico, che sarà doverosamente segnalata all’autorità Giudiziaria”.
Dice bene il Comune di Catania che le chiavi della cappella non sono nella sua disponibilità, ma in quella “& dei titolari privati, i quali non le hanno rese disponibili né hanno aperto la cappella”; e tuttavia l’illegittimo silenzio-inadempimento del Comune medesimo è ravvisabile nella circostanza che lo stesso non abbia ancora attivato i propri poteri amministrativi e di polizia mortuaria, cimiteriale (a norma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del connesso regolamento comunale), al fine di porre fine, anche autoritativamente e nelle forme che riterrà più opportune, alla (ormai) abusiva tumulazione della salma della fu Romano Chiara (quali che siano o possano essere le correlate situazioni di diritto soggettivo nei rapporti della odierna ricorrente e delle altre parti private contitolari dello ius sepulcri nella detta cappella); ivi compresa la già prefigurata ” revoca della concessione amministrativa” cimiteriale in danno della parte privata che dovesse dimostri ancora indisponibile a collaborare col Comune.
Il Ricorso introduttivo va pertanto accolto e per l effetto si dispone che il Comune dia seguito alla propria determina citata in epigrafe, con la quale è stata revocata l autorizzazione alla sepoltura della signora Romano Chiara nell edicola funeraria di cui è contitolare la ricorrente, e ne è stata disposta la estumulazione, facendo appropriato uso dei propri poteri di polizia mortuaria atti a superare autoritativamente (ed a spese degli interessati) gli eventuali ulteriori ostacoli che le parti private dovessero frapporre alla esecuzione della determina dirigenziale in parola.
A tali adempimenti il Comune dovrà provvedere entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad Acta, perché provveda in via sostitutiva, il Prefetto della Provincia di Catania, o funzionario all uopo delegato perché provveda entro l ulteriore termine di giorni trenta.
Le spese del giudizio vanno in parte compensate (tenuto conto dell attività posta in essere dal Comune, seppure non adeguata al fine) e in parte poste a carico del Comune intimate nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto dispone che il Comune provveda sull’istanza della ricorrente nei sensi di cui alla parte motiva, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza nomina fin d ora il Commissario ad Acta nella persona del Prefetto della Provincia di Catania (o funzionario dallo stesso delegato) perché provveda in via sostitutiva nell ulteriore termine di giorni trenta.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione di ½ e per la restante parte vanno poste a carico del Comune intimato nella misura che si liquida, per la parte di ragione, in Euro seicento 0.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Agnese Anna Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/02/2014

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