TAR Piemonte, Sez. I, 19 marzo 2018, n. 321

TAR Piemonte, Sez. I, 19 marzo 2018, n. 321

MASSIMA
TAR Piemonte, Sez. I, 19 marzo 2018, n. 321
In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa di accesso, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita all’uso denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare dell’area, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 C. C.  sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente.
Nel nostro ordinamento giuridico viene chiaramente tutelato, ed è quindi ritenuto meritevole di tutela, il “culto” per i defunti, che si esplica nel perpetuare la memoria di una persona attraverso la conservazione dei suoi resti mortali in un luogo preciso e determinato, allo scopo di consentire a chiunque di accedervi e di lasciarvi un ricordo del passaggio: la meritevolezza di tale interesse per il nostro ordinamento emerge chiaramente nelle norme di cui agli artt. 407-413 C. P., che individuano i reati “contro la pietà dei defunti” e che sono tutti diretti a tutelare la intangibilità dei resti mortali di una persona e del luogo in cui essi vengono riposti.

NORME CORRELATE

Art. 82, DPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 19/03/2018
N. 00321/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Mauro Milan, con domicilio eletto presso il di lui studio in Torino, via Buozzi, 3;
contro
Comune di Torino non costituito in giudizio;
Per:
la condanna del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni causati ai signori -OMISSIS- e segnatamente: quanto ai danni patrimoniali, condannarsi il Comune di Torino al risarcimento della somma di euro 1.991,73; quanto al danno morale e al danno esistenziale patito, condannarsi il Comune di Torino nella somma che sarà ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 2056-1226 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso depositato il 23 novembre 2011 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio per sentir dichiarare la responsabilità del Comune di Torino in relazione alla “dispersione” dei resti della salma del di loro -OMISSIS-, avvenuta, presumibilmente, in occasione delle operazioni preliminari di escavazione che avevano preceduto l’esumazione della salma, fissata per il giorno 8 aprile 2004.
2. In particolare, la Procura della Repubblica, che aveva aperto una indagine a seguito di denuncia sporta da uno dei ricorrenti, escussi alcuni testimoni ricostruiva la vicenda, dalla quale emergeva che nella fase di escavazione preliminare la benna utilizzata dagli operai aveva, con ogni probabilità, sollevato erroneamente anche la parte superiore della bara contenente la salma del sig. -OMISSIS-, lasciando a terra solo il fondo di essa. Effettuata inoltre una ricerca per verificare la presenza di resti umani nei depositi di terra provenienti dalla escavazione, si doveva prendere atto della impossibilità di recupere e/o individuare quelli appartenenti alla salma del -OMISSIS- degli odierni ricorrenti.
3. Il Tribunale civile di Torino, adìto dagli odierni ricorrenti al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti, con sentenza n. 759/2010 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Conseguentemente essi hanno riproposto la domanda innanzi questo Tribunale sostenendo:
– la colpa del Comune, insita nel non aver adeguatamente monitorato sull’operato della ditta incaricata di eseguire le esumazioni;
– di aver subito un danno patrimoniale di E. 1991,73, rinveniente dall’esborso di E. 900,01 per spese di esumazione, Euro 591,72 quale canone per la stipula di una nuova concessione di 40 anni, ed infine Euro 500,00 per l’attività di consulenza svolta dal professionista al quale i ricorrenti si sono rivolti per stabilire se i resti umani rinvenuti fossero quelli del loro -OMISSIS-. I ricorrenti hanno altresì chiesto il risarcimento del danno morale e/o non patrimoniale.
4. Il Comune di Torino non si è costituito nella presente fase processuale ed il ricorso è stato chiamato ed introitato a decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017.
5. Esso è fondato e va accolto.
6. In punto di fatto non è contestato che i resti -OMISSIS-dei ricorrenti sia stata rimossa e “dispersa” in occasione delle operazioni di escavazione effettuate nel cimitero da parte di ditta appaltatrice del Comune di Torino.
7. Neppure è contestabile che al Comune di Torino possa essere ascritta una responsabilità per omessa vigilanza nel predetto accadimento.
7.1. Precisa il Collegio che parte ricorrente nelle proprie conclusioni non ha richiamato specificamente la norma in base alla quale chiede la condanna del Comune al risarcimento del danno: il Collegio ha quindi il potere ed il dovere, in base al principio jura novit curia>, di qualificare autonomamente la domanda, in base all’esame globale del ricorso: ebbene, alle pagine 9 e 10 di tale atto viene evocata espressamente la omessa diligenza del Comune nel vigilare sulle operazioni della ditta appaltatrice, e pertanto la domanda dei ricorrenti deve ritenersi fondata sull’art. 2051 c.c.
Occorre a questo punto sul punto rammentare che la responsabilità per custodia, che abbia ad oggetto un’area o un edificio, viene esclusa solo ove risulti che essa è stata trasferita in modo totale ad altro soggetto, per effetto di un contratto che abbia rilevanza per l’ordinamento giuridico; ove il titolo di trasferimento della custodia sia costituito da un contratto d’appalto pubblico occorre quindi dimostrare, al fine di escludere la perdurante responsabilità per custodia della stazione appaltante, che questa ultima sia stata privata in maniera completa della possibilità di esercitare la custodia, la quale si esplica prima di tutto nella possibilità accedere all’area o all’edificio interessato dai lavori e di verificare l’andamento dei lavori. Sul punto si veda anche la pronuncia della Cass. Civ., Sez. III, n. 15882 del 25/06/2013, la quale ha affermato che “In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente. (Nel caso di specie, la Corte – essendo risultata l’area interessata dai lavori non interdetta al pubblico – ha riconosciuto la persistenza dell’obbligo di custodia in capo al Comune proprietario della stessa, escludendo, altresì, che ai fini dell’esonero dalla responsabilità potessero assumere rilievo le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 230 ed all’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 227, trattandosi di norme che, nel prevedere interventi di risanamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, non stabiliscono alcun esonero di responsabilità dei Comuni interessati, ma soltanto l’attivazione da parte della Regione Umbria per l’esecuzione dei progetti necessari ad evitare il movimento franoso e a sollecitare il pieno recupero delle due zone, di particolare rilievo artistico e ambientale).”.
7.1. Ebbene, non risulta che nel caso di specie l’area del cimitero interessata dalla escavazione sia stata interdetta all’accesso dei dipendenti del cimitero: in effetti, dal momento che il Comune non si è difeso in alcun modo, nulla è dato sapere circa le modalità seguite per effettuare la escavazione; è tuttavia agevole osservare che quantunque all’interno del cimitero potesse essere realizzata una recinzione delimitativa degli scavi, non poteva essere stato interdetto l’accesso all’intero cimitero ed alle aree adiacenti: i dipendenti comunali, pertanto, erano in grado di assistere alle operazioni ed all’occorrenza di far rilevare agli operatori della ditta esecutrice dei lavori che i feretri non dovevano essere compromessi prima dell’arrivo dei congiunti, della loro apertura e della constatazione dello stato della salma, intervenendo a fermare i lavori al momento opportuno.
7.2. Dovendosi pertanto presumere che il Comune di Torino non si è mai spogliato della custodia dell’area del cimitero nella quale si trovava tumulata la salma del -OMISSIS- dei ricorrenti, la sua responsabilità deve ritenersi acclarata, non essendo stato dimostrato che l’evento (cioè la dispersione della salma) si è verificata per evento fortuito.
8. Ricorre, infine, il requisito della ingiustizia del danno.
8.1. Tiene il Collegio a rammentare che la ricorrenza di uno specifico criterio attributivo di responsabilità – nella specie il criterio delineato dall’art. 2051 c.c. – non rende un danno risarcibile a prescindere dai requisiti generali individuati dall’art. 2043 c.c., consentendo invece di prescindere solo da quegli specifici requisiti sui quali incidono le norme speciali di cui all’art. 2047-2054 c.c.: senza indulgere in un trattazione che si rivelerebbe inutile ai fini della decisione, occorre qui rilevare che in nessun caso le ricordate norme speciali consentono di risarcire un danno a prescindere dal riscontro della ingiustizia del danno, che costituisce uno dei requisiti fondanti la responsabilità civile individuata, in via generale dall’art. 2043 c.c.
8.2. Ciò precisato si deve rammentare che il concetto di “danno ingiusto” risarcibile a titolo di responsabilità extra-contrattuale deve essere inteso, a seguito di una evoluzione giurisprudenziale culminata nella celebre sentenza n. 500/99 della Corte di Cassazione, quale danno ad un interesse giuridicamente rilevante cagionato nell’esercizio di una attività che non sia di per sé giustificabile o comunque accettata dall’ordinamento: ciò implica, in particolare, che il giudice richiesto di pronunciare una condanna ai sensi dell’art. 2043 c.c., è sempre tenuto a verificare se l’interesse che si assume leso sia preso in considerazione e tutelato dall’ordinamento giuridico, e dipoi ad accertare se la lesione arrecata ad un simile interesse non sia in qualche modo accettata dall’ordinamento.
8.3. Ebbene, osserva il Collegio che anche nel nostro ordinamento giuridico viene chiaramente tutelato, ed è quindi ritenuto meritevole di tutela, il “culto” per i defunti, che si esplica nel perpetuare la memoria di una persona attraverso la conservazione dei suoi resti mortali in un luogo preciso e determinato, allo scopo di consentire a chiunque di accedervi e di lasciarvi un ricordo del passaggio: la meritevolezza di tale interesse per il nostro ordinamento emerge chiaramente nelle norme di cui agli artt. 407-413 c.p., che individuano i reati “contro la pietà dei defunti” e che sono tutti diretti a tutelare la intangibilità dei resti mortali di una persona e del luogo in cui essi vengono riposti.
8.4. Ciò chiarito, va pure rilevato che la dispersione dei resti del -OMISSIS- dei ricorrenti non appare in alcun modo giustificabile od accettabile, sia perché un simile risultato risulta in violazione delle norme penali sopra ricordate, sia perché anche la normativa di settore vieta, per ragioni igieniche, la “dispersione” nell’ambiente dei resti mortali di una persona, ancorché ridotti a cenere a seguito di cremazione.
8.5. Il danno del quale i ricorrenti chiedono il risarcimento deve, conclusivamente, ritenersi “ingiusto” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c., e come tale risarcibile.
9. Acclarata la responsabilità del Comune per il danno patito dai ricorrenti, il Collegio ritiene che l’Amministrazione possa essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale, e quindi al rimborso delle spese vive da costoro sostenute inutilmente per l’esumazione della salma, per la stipula di una nuova concessione quarantennale – il cui canone è stato pagato al Comune, ma non risulta da questi essere stato restituito – e per la ricerca dei resti del -OMISSIS-, per l’importo complessivo di E. 1.400,00: precisa il Collegio che il doc. 3, e cioè la fattura n. 1954 del 23 marzo 2004 dei Servizi Cimiteriali del Comune di Torino, parrebbe comprendere anche 300,00 Euro di canone per la concessione quarantennale di una cella esterna, mentre non è dato rinvenire alcun documento che attesti il pagamento di Euro 591,73 a titolo di canone concessorio per la celletta quarantennale. L’indicata fattura dei Servizi Cimiteriali di Euro 900,01 deve dunque ritenersi comprensiva, almeno allo stato degli atti, del canone concessorio per l’uso della celletta. Da quanto si legge nella sentenza depositata innanzi il Giudice Ordinario, sembrerebbe poi che tale fattura sia stata “stornata” a copertura della esumazione della salma della -OMISSIS-, ma non è chiaro se detto “storno” sia avvenuto con definitiva rinuncia del Comune al relativo importo; in mancanza di costituzione in giudizio e di contestazione sul punto da parte della Amministrazione comunale, l’importo deve ritenersi effettivamente pagato al Comune e da questi oggetto di restituzione, a titolo di risarcimento del danno.
10. Quanto al danno non patrimoniale il Collegio rileva quanto segue.
10.1. Va preliminarmente ricordato che in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui anche quando il fatto illecito integri gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass., ord., 12/04/2011, n. 8421). E la Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che pure nel caso di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, il danno non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 13/05/2011, n. 10527)
10.2. Ebbene, anche a voler ritenere che nel caso di specie il risarcimento del danno non patrimoniale sia consentito ai sensi dell’art. 2059 c.c., trattandosi di lesione che incide su un diritto costituzionalmente rilevante, non si può non notare che nel ricorso introduttivo vi è una descrizione alquanto vaga della tipologia di danno che i ricorrenti avrebbero risentito dalla perdita della possibilità di accedere ai resti del proprio -OMISSIS-. Ivi non si dichiara, infatti, che i ricorrenti frequentavano abitualmente il sepolcro, come è ancora d’uso al giorno d’oggi da parte di molti. Si legge invece nel ricorso, a pag. 6, che “Dalla perdita delle spoglie-OMISSIS-è derivato un profondo mutamento delle abitudini relative al culto dei propri defunti da parte dei Signori … che, per non aggravare il costante rinnovato dolore e frustrazione per quanto accaduto loro, hanno rinunciato a ritrovarsi, come loro precedente abitudine, per commemorare l’anniversario della -OMISSIS-del -OMISSIS-. Inoltre, ad ogni ricorrenza del 2 novembre, data in cui gli attuali ricorrenti si recavano al cimitero a pregare sulle spoglie del loro -OMISSIS-, si rinnovava, e si rinnova tutt’ora negli stessi, il profondo patimento per l’offesa subita e per l’irrimediabile rottura dei momenti relazionali a cui erano profondamente radicati.”, e da tale affermazione il Collegio ricava che i ricorrenti si recavano al sepolcro paterno solo in occasione della giornata riservata, nella tradizione cattolica, alla commemorazione dei defunti – il 2 novembre – occasione che costituiva un momento di preghiera rimasto non dimostrato, oltre che momento di ritrovo annuale tra essi ricorrenti.
10.3. Il Collegio rileva che i ricorrenti in realtà non hanno dedotto la benché minima dimostrazione del fatto che essi praticano il culto cattolico, che essi perciò si recavano il 2 novembre di ogni anno a visitare il sepolcro del -OMISSIS- e tampoco che tale occasione costituiva anche un voluto momento di incontro tra famigliari. Tuttavia il Collegio non può disconoscere che la pratica di recarsi al cimitero almeno in occasione del 2 novembre risulta ancora viva in Italia, e che soprattutto al giorno d’oggi, quando le persone sono spesso costrette a trasferire la propria residenza lontano dai luoghi d’origine ed é loro preclusa una frequentazione abituale dei sepolcri di famiglia, tale occasione rimane l’unico momento nel quale il culto per i defunti può trovare esplicazione. Che tale culto – inteso come volontà di mantenere per sé e di dimostrare all’esterno il ricordo del defunto – fosse poi ancora vivo nei ricorrenti risulta dal fatto stesso che essi si sono adoperati per stipulare una concessione quarantennale al fine di poter conservare il sepolcro.
10.4. Potendosi ritenere provata la persistente abitudine, nei ricorrenti, di frequentare e conservare il sepolcro del -OMISSIS-, è evidente che i fatti di cui sopra si è dato conto hanno inciso su tale abitudine: non nel senso che ai ricorrenti è precluso di ritrovarsi insieme annualmente per commemorare il proprio -OMISSIS-, ma nel senso – sopra specificato – di poter disporre di un luogo specifico e determinato presso il quale perpetuare la memoria del -OMISSIS-, attestando tale passaggio anche mediante il deposito di oggetti, così mostrando anche coram populi il persistente ricordo del defunto nei congiunti sopravvissuti.
10.5. La tipologia di danno di che trattasi, di natura indubbiamente non patrimoniale, può essere risarcita in quanto incidente, come già precisato, su un interesse specificamente tutelato dall’ordinamento, che gode di una tale tutela (di tipo penalistico) in quanto espressione dei rapporti famigliari e del sentimento religioso, e dunque di valori tutelati dalla costituzione.
10.6. La quantificazione di un simile danno non può che avvenire in via equitativa, essendo impossibile rapportarlo ad un qualsiasi parametro di natura economica: ed il Collegio stima equo valutarlo, già attualizzato alla data della presente decisione, in E. 2.500,00 a favore di ciascuno dei ricorrenti.
11. Il ricorso va conclusivamente accolto, con conseguente condanna del Comune di Torino al risarcimento, in favore dei ricorrenti, delle somme indicate ai paragrafi 9 e 10.6.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Torino a pagare ai ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, le seguenti somme:
– Euro 1.400,00 (euro millequattrocanto//00) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, a far tempo dall’8 aprile 2004 al saldo, a favore collettivamente di tutti i ricorrenti;
– Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento) oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, a favore di ciascuno dei ricorrenti.
Condanna il Comune di Torino al pagamento, a favore dei ricorrenti, alle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 2.000,00 (Euro duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o le persone citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Antonino Masaracchia, Consigliere
L’ESTENSORE  (Roberta Ravasio)
IL PRESIDENTE (Domenico Giordano)
IL SEGRETARIO
(In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.)

Written by:

Sereno Scolaro

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