Quesito pubblicato su ISF1998/1-q

Nel Comune di ………….. , per problemi di statica, si rendono necessari lavori di manutenzione nei vani sotterranei di una chiesa, nei quali – secondo il parroco che non può però fornire prove a supporto – sono state inumate delle salme di monaci di cui le ultime risalenti ad almeno un secolo fa. Considerato che: – si rende necessaria anche la rimozione dei resti mineralizzati, in quanto i lavori programmati comportano operazioni di sterro; – la Curia non è in grado di esibire alcun documento (ad es. autorizzazioni, registri di sepoltura, ecc.) che legittimi il passato utilizzo della cripta come luogo di inumazione; il Comune di …….. formula i seguenti quesiti: a) La cripta può essere considerata come un cimitero ecclesiastico? b) L’impossibilità di esibire una qualche forma di autorizzazione per il passato utilizzo della cripta come luogo di inumazione configura una violazione di carattere amministrativo o penale? c) Che procedura deve essere seguita dalla Curia per potere avviare i lavori di manutenzione e la conseguente riesumazione dei resti mineralizzati. d) È sufficiente richiamarsi al semplice obbligo di segnalazione ai sensi dell’art. 5 DPR 285/90 (procedura effettivamente seguita dalla Curia nel caso in questione), visto che le ossa umane non possono considerarsi come “rinvenute” dato che se ne conosceva già la presenza?

Risposta:
Si risponde così ai quesiti posti: a) Si ritiene che con il termine “cimitero ecclesiastico” ci si voglia riferire al “cimitero particolare” definito per legge (art. 104/4 del DPR 285/90). b) La risposta al quesito è negativa. Si tratta invece del caso previsto dall’art. 105 del DPR 285/90 (cosiddette tumulazioni privilegiate). c) No. La sepoltura è presumibilmente avvenuta in epoche nelle quali vigevano altre leggi che permettevano l’uso di tali cripte o prima dell’emanazione di leggi in proposito (il primo regolamento nazionale di polizia mortuaria è il RD 11/1/1889, n. 42). A parte le questioni connesse con la tutela delle opere di interesse storico ed artistico, si segue la procedura prevista dall’art. 105 del DPR 285/90. Si rimanda ad Antigone 90/3, pag. 8, per l’elenco dettagliato delle documentazioni da produrre. d) La soluzione più ragionevole è riferirsi all’art. 5 del DPR 285/90 (tra l’altro consentendo di datare così i resti rinvenuti). I resti vanno poi sepolti nell’ossario comune, a meno che non possano essere identificati e ricorrano le condizioni per una loro tumulazione nella cripta in chiesa (previo ricorso alla procedura ex art. 105 DPR 285/90).

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo22 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-tombe interesse storico-artistico,SEPOLCRO-tumulazione privilegiata,VARI-sanzioni


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