Gestione cimiteriale sovracomunale

Gestione cimiteriale sovracomunale

In un’Italia che sta faticosamente cercando di ridurre gli sprechi e al tempo stesso mantenere, se non migliorare, la qualità dei servizi, non ci si può sottrarre alla valutazione se sia ora di pensare al servizio cimiteriale come servizio di area vasta.
Cosa intendo con il termine “servizio di area vasta”? Vediamo insieme di analizzarne le caratteristiche.
La materia della gestione sovracomunale di un cimitero è trattata, con norme sostanzialmente arcaiche, nel D.P.R. 285/1990. Le definisco arcaiche, anche se onestamente sono pochi criteri semplici e applicabili, perché scritte in epoca in cui non erano presenti gli strumenti intervenuti con le leggi T.U. 267/2000 e s.m.i. e le norme di razionalizzazione della gestione dei servizi fondamentali (tra cui ricordo sono compresi i servizi necroscopici e cimiteriali).
Il D.P.R. 285/1990 (e prima il T.U. delle leggi sanitarie) prevede che ogni Comune si doti di almeno un cimitero, la cui modalità di gestione è lasciata alla scelta propria di ogni Comune.
Non è citata la gestione associata di più cimiteri, ma unicamente la gestione consorziale di un cimitero a servizio di più Comuni.
Ricorrendo particolari condizioni (occorre che i Comuni siano piccoli e contermini) più Enti Locali possono realizzare e gestire un unico cimitero consorziale per i diversi territori serviti.
Ma non vi sono attualmente impedimenti, anzi, in taluni casi è favorita, la gestione di uno o più cimiteri appartenenti ad un Comune assieme ad altri di altri Comuni.
Valgono in questi casi le usuali forme di gestione associata per realizzare e gestire una qualsiasi opera pubblica e ovviamente il servizio pubblico che è collegato ad essa.
Si applicano quindi ai servizi cimiteriali (intesi in senso lato e cioè cimiteriali, di cremazione e di illuminazione elettrica votiva) le norme per i SIEG (servizi di interesse generale di rilevanza economica).
In ultima analisi questo significa che è ogni Comune di un determinato territorio che sceglie volontariamente una gestione associata integrata, condividendo le scelte che ciò comporta ed assumendo gli atti propedeutici o conseguenti a tale scelta.
Tra questi atti vi può essere l’armonizzazione dei regolamenti di polizia mortuaria, delle tariffe, delle durate delle concessioni cimiteriali, ecc., dei sistemi di vigilanza e sanzionatori.
E, chiarendo ulteriormente.
La gestione associata può approvare un regolamento di polizia mortuaria “standard”, anche con piccole parti variabili in relazione alla natura dei vari Comuni (come la dimensione demografica, i condizionamenti orografici, e altri aspetti), cioè un regolamento standard ad assetto variabile.
L’adesione di un Comune alla gestione associata comporta o la contemporanea approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria “standard” o un periodo limitato transitorio in cui dar corso alla modifica del regolamento comunale vigente per adeguarlo allo “standard”.
Il recepimento del regolamento “standard” e delle tariffe, calibrate per la situazione di quel Comune, come delle durate delle concessioni cimiteriali di quel Comune, e anche dei giorni ed orari di apertura del cimitero, comporta modalità e costi predeterminati del servizio, compensati da ricavi corrispondenti alle valutazioni fatte.
Ove un Comune non intenda adeguare le tariffe e le durate delle concessioni ai valori standard di riferimento, o applicare un livello di fruizione dei servizi maggiorato (con ad es. giorni e orari di apertura maggiori di quelli ordinari), assumerà a proprio carico i maggiori oneri relativi. E, viceversa.
La uniformità regolamentare (di polizia mortuaria) su più Comuni aderenti alla gestione cimiteriale associata integrata, vista la competenza regolamentare propria di ciascun consiglio comunale, può ottenersi condizionando l’accesso ai servizi associati ad approvazione, da parte del Consiglio del Comune candidato all’ingresso (che è anche competente circa la forma associativa da scegliere e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali), di regolamento di polizia mortuaria comunale coincidente, o almeno coerente, con quello “standard” sovracomunale.
Sorge spontanea la seguente domanda:
Si possono delegare compiti cimiteriali di livello comunale alla gestione associata sovracomunale?
È utile chiarire che alcune funzioni cimiteriali possono qualificarsi come organizzative e/o gestionali, ben risultando ammissibile che il loro esercizio venga attribuito, attraverso un contratto di servizio, ad un soggetto “terzo” cui il Comune affidi il servizio cimiteriale.
Ad es., gli atti di cui agli artt. 83 ed 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 286 (atti di regolazione delle esumazioni o delle estumulazioni c.d. “ordinarie”) altro non sono se non atti di gestione cimiteriale, che, come tali, possono essere attribuiti al soggetto gestore del servizio pubblico.
Del tutto analoga la regolazione degli accoglimenti nei cimiteri, mentre una diversa valutazione potrebbe argomentarsi sugli orari di apertura/chiusura dei cimiteri, cioè in relazione dell’art. 50, comma 7 T.U.E.L. (competenza questa sindacale e non dirigenziale).


Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 3/2017.
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Daniele Fogli

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