Le urne cinerarie concorrono o meno alla capienza del sepolcro?
Il Consiglio di Stato (Sez. V, 19 luglio 2018, n. 4401) era stato richiesto di pronunciarsi, tra gli altri, su di una questione che appare interessante, cioè quella se l’accoglimento di un’urna cineraria in un sepolcro privato nei cimiteri “occupi”, o meno, un posto. Peccato che, per motivi procedimentali, il giudice amministrativo di 2° grado non abbia potuto esprimersi in proposito, per il fatto che, in sede di reclamo, non possono sollevarsi questioni nuove, rispetto a quelle poste ad oggetto del petitum di 1° grado (o, almeno, ad eccezioni sollevate in quella sede).
L’art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285 conclude con il periodo: “in ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro e il successivo art. 94, comma 2 dispone” “2. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.”. La capienza quindi diventa un limite oggettivo, la cui “dimensione” viene determinata (pre-determinata) fin dall’approvazione del progetto di costruzione del sepolcro.
Il tutto appare abbastanza chiaro, quanto meno fino a che il sepolcro accolga feretri (oltretutto, ipotizzando che il sopra citato art. 94, comma 2 abbia utilizzato il termine “salme” quale sostanzialmente sinonimo di “feretro”). Ma non sempre è così, dal momento che potrebbero trovare accoglimento anche cassette ossario ed urne cinerarie, queste ultime sempre maggiormente frequenti, stante la progressione di crescita al ricorso alla pratica funeraria della cremazione.
Ciò porta a richiamare anche l’indirizzo esplicitato nella circolare del Ministero della salute n. 24 del 24 giugno 1993, che (Punto 13.3] prevede: “13.3. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.”.
In via interpretativa, se ne può ricavare che la “capienza”, quella pre-determinata già in sede di approvazione del progetto di costruzione, possa essere “letta” come riferita al numero dei feretri accoglibili nel sepolcro, mentre per le cassette ossario e per le urne cinerarie il solo limite assumibile rimanga quello dello spazio, in senso fisico, di volume disponibile: si pensi all’ipotesi, frequente, del loculo singolo (monoposto), dove la “capienza” è, ovviamente, per un solo posto, mentre questo indirizzo porta a consentire l’accoglimento anche di altri “contenitori” (nella specie, cassette ossario e/o urne cinerarie). Se si trasla questa esemplificazione dal sepolcro monoposto ai sepolcri pluriposto, l’interpretazione conserva la sua sostenibilità.
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