[Fun.News 3396] Illuminazione votiva gestita direttamente dai Comuni: si applica l’IVA ordinaria

Una Associazione di gestori di impianti votivi ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se il Comune che gestisce il servizio di illuminaizone votiva sia tenuto al versamento dell’IVA e se questa debba essere ad aliquota ordinaria.
Con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 4 del 4/12/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è soggetto ad IVA lo svolgimento del servizio di illuminazione votiva da parte del Comune.
L’Ente locale è tenuto, in quanto soggetto passivo, a tutti gli obblighi previsti in materia di IVA e relativi alla fatturazione, alla registrazione, alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a esse equiparate..

Di seguito si riporta un estratto della risposta al quesito:
La normativa interna ha specificatamente disciplinato il servizio di illuminazione elettrica con lampade votive nei cimiteri gestito direttamente dai Comuni nei confronti degli utenti, ricomprendendo tale servizio nella categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale contenuta nel DM 31 dicembre 1983 e precisamente nel numero 18) – trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive.
Sul punto anche la circolare del 14 giugno 1993, n. 8, richiamata nella risoluzione n. 376/E del 29 novembre 2002, chiarisce che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA i servizi concernenti la manutenzione delle tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica.
Ne consegue che lo svolgimento di tale servizio da parte del Comune è soggetto ad IVA, in conformità al predetto art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, l’Ente locale è tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli obblighi previsti dal Titolo II del medesimo decreto, in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a esse equiparate.

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