[Fun.News 3224] Misure di safety del Viminale: problemi anche per cortei funebri e cimiteri

Il sindaco di Vico Canavese (TO) una decina di giorni or sono ha criticato la circolare Gabrielli in merito alle cosiddette misure di safety, quei dispositivi, cioè, adottati per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, durante le manifestazioni e gli eventi che si pensa possano richiamare numerose persone.
«Un provvedimento, quello di Gabrielli, preso sull’onda emotiva dei fatti di Piazza San Carlo e degli attentati terroristici che hanno insanguinato l’Europa, ma che non tiene conto di situazioni particolari dove le misure stesse che si dovrebbero adottare paiono davvero eccessive, per non dire fuori luogo. Insomma, come spesso accade in Italia, si va da un’estremità all’altra», aggiunge il sindaco.
Pensate, dice il Sindaco, che anche i cortei funebri sono a rischio per gli effetti della circolare Gabrielli, che impone vie di fuga (e ben altro).
E, prosegue il sindaco Antonio Nicolino:
«Dovrò studiare percorsi alternativi rispetto ai tradizionali itinerari, nel caso in cui questi non con sentissero vie di fuga e l’adozione di altre misure di sicurezza, ora richieste in presenza di folla. Tutto ciò a scapito di una consuetudine, quella dei secolari percorsi dei cortei funebri, cui la gente del paese è tuttora legata».
Nel contempo si ha notizia che l’argomento è stato discusso nel corso di una recente Commissione nazionale funeraria di SEFIT Utilitalia e si attende a breve una circolare conoscitiva ed interpretativa.
Rammentiamo che la materia, in caso di trasporto funebre, è regolata in primis dal regolamento di polizia mortuaria comunale e dalla ordinanza del Sindaco che stabilisce orari e percorsi dei trasporti funebri nel Comune (Art. 22 DPR 285/1990):
Art. 22. DPR 285/1990
1. Il sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

E dalle norme di Pubblica Sicurezza: il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ", Art. 27, così recita:
Art. 27
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

E il regolamento statale attuativo (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza) agli artt. 21 e 32:
Art. 32
Per l’esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell’art. 27 della Legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell’art. 21 del presente regolamento.
Art. 21
Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell’art. 18 della Legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell’autorità di pubblica sicurezza.
L’avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.
In conclusione, per quanto concerne il trasporto funebre (di cadavere), occorre che l’incaricato del trasporto funebre sia autorizzato dal Comune. Inoltre egli dovrà conoscere le norme che regolano sia i percorsi consentiti, sia le vie di fuga, sia, infine, le altre norme da seguire in caso di concorso numeroso di pubblico al funerale (e quindi è bene che si legga le varie circolari emenate in merito dal Ministero dell’interno).

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