[Fun.News 3127] Governo sposta i termini e concede poche aperture a Enti locali per revisione TU partecipate pubbliche

Il Governo ha deciso di dare il via ai decreti correttivi di alcuni testi unici emanati e per i quali la Consulta aveva individuato la necessità di alcuni cambiamenti. Ne ha approvati in prima lettura due.
L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza Unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega.
Sui decreti dovranno quindi essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
In particolare vi era molto interesse per il decreto correttivo sulle partecipate (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
Probabile che l’iter ancora da fare sia la ragione delle tiepide aperture governative alle richieste degli Enti Locali, nel testo approvato il prima lettura il 17/2/2017, che ora vedremo in dettaglio:
Il decreto prevede, tra le principali novità il fatto che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.
Inoltre sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
Nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.
E’ poi prevista l’intesa in Conferenza Unificata per alcuni provvedimenti.
Si tratta nel dettaglio del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali e, infine. del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente.
Nel provvedimento correttivo il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto ed è anche prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze.
Infine è fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.
Il Governo spera di effettuare una rapida consultazione (i giorni a disposizione sono 90), soprattutto se Regioni ed enti locali faranno pesare il loro via libera.
Sulle partecipate, Regioni ed enti locali torneranno a chiedere di rivedere i criteri abbassando a 500mila euro la soglia minima di fatturato che anche il nuovo provvedimento conferma a un milione di euro. Per cui la discussione fondamentale in questi tre mesi si concentrerà su questo aspetto.

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