Attorno al Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Come noto, ciascun comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare (oggi avente fonte costituzionale), dispone di un proprio Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Nel passato, e forse anche recentemente, si avevano comportamenti in cui la sua adozione è stata tutt’altro che esercizio della potestà regolamentare: potrebbero citarsi i numerosi casi in cui esso altro non era se non la riproduzione, spesso testuale, di “tracce”, fino ai casi estremi in cui il consiglio comunale utilizzava, come allegato facente parte integrante e contestuale della deliberazione, libriccini “stampati” da questa o quella tipografia abituale fornitrice, segno di una rinuncia a decidere, in un’ottica di (mero) adempimento, tale da escludere che vi sia stato un approccio rivolto ai risultati.
I Regolamenti non sono testi da approvare e, poi, conservare nei cassetti, come non possono essere norme che si aggiungono, a volte riproducendole pari pari, norme di altra fonte, ma devono (dovrebbero?) essere “soluzioni” ad esigenze, anche locali, in cui operino, oltre che tradizioni, anche esigenze di una gestione di alta (o, almeno, buona) qualità dei cimiteri congiunta ad un’attenzione per quanti fruiscano del cimitero, ponendo in chiaro la distinzione tra quelli che sono gli aspetti che il comune deve assicurare alla generalità della popolazione e quelle che possono essere posizioni particolari, private.
Considerando le diverse “tracce” che possono variamente rinvenirsi, spesso si nota la presenza di carenze, su punti del tutto sostanziali.
Un esempio, in particolare considerando la diffusione dei sepolcri privati nei cimiteri (cioè di tutte le modalità di “allocazione” nei cimiteri diverse dall’inumazione nel c.d. campo comune), dove frequentemente difetta l’individuazione del panel di persone da considerare quali “appartenenti alla famiglia del concessionario”, come se vi fosse una definizione, univoca, di familiari. Oppure, scarsa attenzione è dedicata alla scadenza della concessione cimiteriale e su quanto ne possa seguire (cioè sugli effetti della scadenza stessa, sottovalutando come i concessionari o loro aventi causa conservano obbligazioni ineludibili), così come all’ipotesi, tutt’altro che remota, che il concessionario (c.d. fondatore del sepolcro) venga a decedere nel corso della durata di vigenza della concessione, aspetti tutti che incidono su una corretta e legittima gestione dei sepolcri.
Si potrebbero rilevare anche altre carenze regolamentari, che non si enumerano oltre, non andando al di à dell’asserzione precedente sul fatto che il Regolamento comunale di polizia mortuaria dovrebbe tendere (nessuno è perfetto e le esigenze possono variare nel tempo) a definire “soluzioni”, non norme astratte elaborate “fuori contesto”.

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Sereno Scolaro

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