Cremazione di resti mortali

Cara Redazione;

ho un problema:

ho in gestione diversi cimiteri nel trentino.

Stiamo eseguendo le prime estumulazioni nel cimiteero di XXX, relative a sepolture di cinquanta anni fa.

Nella maggior parte dei casi, le salme racchiuse negli zinchi, risultano indecomposte.

il comune di cui sopra ha accolto la mia proposta di far cremare i resti a spese del comune, in alternativa al seppellimento in campo comune

L’impasse operativo emerge in merito alla autorizzazione alla cremazione, in quanto i familiari non sono rintracciabili o si sono disinteressati

Circa sei mesi prima su ogni loculo era stato posto un avviso di prossima scadenza, non descrivendo il trattamento stabilito ai resti in caso di disinteresse.

E’ legittimo poter provvedere d’ufficio, in quanto gli spazi in campo comune sono esigui???

RISPOSTA:

Dopo la Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003, la scelta di cremare i resti mortali (Art. 3, comma 5 DPR 15 luglio DSCF00232003 n.254) o interrarli ex Art. 86 comma 2 DPR 285/1990 si configura come un potere discrezionale del Sindaco, ad Egli, infatti, spetta ex Art. 51 DPR 285/1990, in qualità di autorità sanitaria locale, (Ex Art. 13 Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1990 e Art. 54 comma 2, Art. 117 Decreto Legislativo 267/2000) e deve estrinsecarsi in un Ordinanza (Ex Art. 82 comma 4 ed 86 comm a1 DPR 285/1990) che è atto di diritto positivo e formale. In caso di emergenza igienico sanitaria il Sindaco, poi, anche ai sensi dell’Art. 32 Legge 28 Dicembre 1978 n. 833, può esercitare il suo potere di ordinanza adottando un provvedimento contingibile ed urgente, disponendo d’ufficio l’incinerazione dei resti mortali come, del resto, ricordò lo stesso Ministero della Salute, prima dell’avvento del DPR 15 luglio 2003 n. 254 in risposta a due questiti presentanti da altrettanti comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003).

Per implementare le norme del sopraccitato Art. 3 comma 5 DPR n. 254/2003 sarà indispensabile l’individuazione da parte della Giunta comunale dell’ufficio competente attraverso il regolamento interno di organizzazione degli uffici secondo il Decreto Legislativo 267/2000. La Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco per individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell’art. 17 DPR 254/2003, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR 254/2003

Oviamente alle relative autorizzazioni (Art. 3 comma 5 DPR 254/2003) provvede il comune nella cui giurisdizione si trova il cimitero di prima sepoltura, se la cremazione avviene nello stesso cimitero non occorre il decreto di trasporto, bastando l’annotazione negli appositi registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR 285/1990. E’,invece, sempre necessaria l’autorizzazione alla cremazione.

Le autorizzazioni, per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo non richiesti per una successiva sepoltura dedicata possono esser contestuali: insistere, cioè sullo stesso supporto cartaceo, e cumulative.

La sfase successiva sarà, dunque, l’emanazione da parte del Sindaco o l’adeguamento, se già esistente, di ordinanza ai sensi degli articoli 22, 82, 85, 86, 88 e 89 del DPR 285/90, dove vengono disciplinate in via generale le modalità di trasporto, di inumazione, tumulazione, cremazione dei resti mortali. In detta ordinanza è utile chiarire che l’avente titolo (in genere il coniuge sopravvissuto, se non interdetto, o in sua assenza i figli) può disporre, nei modi consentiti, in sede di presentazione della istanza di esumazione o estumulazione, trattamenti diversi da quelli stabiliti in via generale dal Sindaco, assumendone gli oneri relativi. Si richiama in proposito il disposto del comma 7-bis dell’art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26 (G.U. 1/3/2001 n. 50) di conversione, con modificazioni, del D.L. 27/12/2000 n. 392, circa i casi di onerosità o meno del trasporto, delle operazioni cimiteriali e della cremazione.

Le procedure di pubblicità notizia debbono esser dettate in primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria (subentro, scadenza delle concessioni, pronuncia della decadenza) ed in secondo luogo dall’ordinanza stessa.

Naturalmente dovrà esser stabilito a mezzo del regolamento comunale o dell’ordinanza che ai sensi degli Artt 82 e seguenti del DPR 285/90 disciplina nel dettaglio le operazioni cimiteriali i lasso di tempo massimo in cui gli aventi titolo secondo jure sanguinis potranno disporre del resti mortali accollandosi gli onere della loro destinazione dopo il periodo legale di sepoltura.

In realtà il DPR 285/90 non detta un particolare protocollo per informare la cittadinanza sul calendario delle operazioni cimiteriali, tuttavia è massimo interesse dell’amministrazione comunale dare opportuna pubblicità notizia di esumazione ed estumulazioni ordinarie, poichè il diritto di disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (resti mortali, ossa, ceneri) non si estingue dopo il periodo legale di sepoltura e sopratutto occorre il consenso degli aventi titolo per autorizzare l’immediata cremazione dei resti mortali.

Il consenso non richiede di esser formalizzato con le modalità aggravate (atto sostitutivo di notorietà) richieste invece per la cremazione di cadavere quando non vi sia in tal senso una disposizione testamentaria del de cuius ex Art. 79 comma 1 DPR 285/90.

La mancanza di informazione potrebbe configurarsi come un ingiusto danno agli interessi di pietas dei dolenti.

Scaduto questo termine si procede d’ufficio e se il trattamento generale statuito è la cremazione gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo saranno incinerati, le ceneri se non richieste per diversa collocazione ai sensi dell’Art. 80 comma 6 DPR 285/90 verranno disperse in cinerario comune.

I passaggi fondamentali sono:

1) Pubblicazione nell’albo pretorio del trattamento prescelto per gli inconsunti
2) Affissione di opportuni avvisi (scitti con caratteri grandi) all’entrata del cimitero e nei reparti (colombari o quadre d’inumazione) interessati da esumazioni ed estumulazioni, in cui si specifichi che è stata deliberata la cremazione come trattamento standardizzato per gli indecomposti se non vi è opposizione da parte degli aventi diritto.

Più rara è la comunicazione “porta a porta”, cioè a domicilio degli interessati attraverso la corrispondenza oppure la pubblicazione del preavviso delle operazioni cimiteriali sulle pagine dei quotidiani locali.

Se le estumulazioni non coinvolgono un numero esorbitante di feretri potrebbe esser utile una ricerca anagrafica non tanto dei concessionari, quanto dei parenti più stretti del defunto. (Titolarità della concessione e titolo per disporre dei resti mortali potrebbero anche non coincidere, perchè gli atti di disposizione essendo diritti della personalità seguono solo il principio della consanguinietà).

La determinazione del periodo temporale, dell’ambito dei familiari tenuti e degli altri elementi che concorrano alla qualificazione dello stato di disinteresse da parte dei familiari, nonché le cautele, gli accertamenti e le indagini necessarie sono determinati dal regolamento comunale di polizia mortuaria, o in suo difetto dall’ordinanza del sindaco.

Conviene, comunque, aggiornare il regolamento comunale di polizia mortuaria proprio per adeguarlo ai nuovi istituti come, appunto, la diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo su impulso o degli aventi titolo o del comune.

Si ha manifesto disinteresse dei familiari quando non sussistono parenti del defunto oltre al 6° grado (Artt. 74, 75, 76, 77 Codice Civile) o quando l’inazione dei soggetti legittimanti, ancorchè individuati, sia certa e prolungata oltre ogni ragionavole termine temporale.

BARRIERAIl trasporto avverrà secondo il dettato della Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 integrato poi dalla risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 emessa dal Ministero della Salute. L’Art. 88 DPR 285/1990 (verifica sulla tenuta del feretro per scongiurare la perdita di liquami) produce pienamente i propri effetti su tutto il territorio nazionale, tale compito, però, in funzione delle diverse normative locali può esser indifferentemente assolto da operatori sanitari o dallo stesso personale necroforo in servizio presso il cimitero. La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione è, infatti, equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione.Qualora non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il “feretrino” di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.

Se l’autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) rileva la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere, ex Art. 31 DPR 285/1990 e relativi Decreti Ministeriali del 7 Febbraio 2007 e 28 Giugno 2007.

L’urna recante le ceneri, (anche in modo promiscuo) dovrà sempre esser sigillata, a meno che la dispersione avvenga nello stesso camposanto sede anche del crematorio.

Il conferimento delle ceneri può interessare sia il cimitero di prima sepoltura sia quello di cremazione, o qualunque altro camposanto dove in forza di una concessione ai sensi dell’Art.90 DPR 285/990 (di tomba, ossarino, nicchia, cappella gentilizia) sia sorto uno jus sepulchri ex Art. 50 lettera c) DPR 285/1990.

Conviene mantenere “parcheggiate” le ceneri per qualche settimana le ceneri in camera mortuaria, prima di sversarle nel cinarario comune, perchè qualche parente ritardatario potrebbe reclamarle.

Sulla successiva destinazione delle ceneri si aprono interessanti prospettive, esse in rapporto alla normativa locale, senza dimenticare il DPR 24 febbraio 2004, potrebbero esser anche affidate per la loro custodia presso un domicilio, oppure gli aventi diritto potrebbero scegliere la più tradizionale tumulazione in celletta ossario ex Art. 80 comma 3 DPR 285/1990.

Lo spargimento in natura o nel dispersoio a cielo aperto di cui, il cimitero dovrebbe dotarsi ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera c) Legge 130/2001 sconta due pesanti limitazioni:

1) La manifestazione del de cuius con procedura aggravata (testamento nelle sue varie forme o iscrizione a SoCREM), essa non è surrogabile o rappresentabile da terzi, nemmeno dai congiunti secondo l’ordine di poziorità di cui all’Art. 79 DPR 285/1990.

2) Lo spartiacque temporale dovuto all’entrata in vigore della stessa Legge 130/1990 e delle relative leggi regionali di attuazione: la dispersione ex Art. 411 Codice Penale è,, appunto, materia di rilevanza penale per la quale vale il principio assoluto dell”irretroattività (Art. 2 comma 1 Codice Penale, Art. 25 comma 2 Costituzione).

Solo se le la legge penale varia in modo favorevole al reo, essa è applicabile con riflessi sul passato (principio del “favor rei”).

Written by:

Carlo Ballotta

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