9/2/05: Presentazione alla Camera dell’AC 4144

Camera dei Deputati ? 9 febbraio 2005 (bozze non corrette prodotte in corso di seduta) Discussione del disegno di legge: Disciplina delle attività nel settore funerario (4144); e delle abbinate proposte di legge: Biondi; Butti ed altri; Burtone e Molinari; Massidda ed altri (1444-1646-2664-3763) (ore 20,25). PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina delle attività nel settore funerario (4144); e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati: Biondi; Butti ed altri; Burtone e Molinari; Massidda ed altri. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è in distribuzione e sarà pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna. (Discussione sulle linee generali – A.C. 4144) PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Minoli Rota. FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo oggi all’esame intende aggiornare il settore funerario del nostro paese per quanto concerne gli aspetti gestionali e quelli igienico-sanitari, oltre che promuovere per gli utenti un servizio funerario di maggiore tutela. Il presente testo si compone di 13 articoli e riscrive molte delle disposizioni contenute nel titolo VI – «Della polizia mortuaria» – del testo unico delle leggi sanitarie contenute nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. All’aggiornamento di queste disposizioni si aggiungono alcuni nuovi articoli con i quali si dà attuazione alle norme previste dalla legge n. 130 del 2001 per quanto riguarda sia la cremazione sia la dispersione delle ceneri. Il testo approvato è il risultato di un attento lavoro compiuto dalla Commissione in sede referente al quale hanno contribuito sia i colleghi di maggioranza sia quelli di opposizione. Al testo base, presentato dal Governo, sono state apportate alcune correzioni che ne hanno migliorato la formulazione e, in alcuni casi, anche gli aspetti di merito. La Commissione ha inoltre promosso una serie di audizioni informali nel corso delle quali sono state ascoltate le associazioni di categoria e gli enti morali. All’articolo 1, di nuova formulazione, sono stabiliti i principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria; tra questi, sono da ricordare: l’uniformità del trattamento della salma e delle ceneri sul territorio nazionale – oggi soprattutto indispensabile con l’attenuarsi dell’aspetto federalista di competenza in materia -; il rispetto della dignità della persona e la libertà di scelta delle forme di sepoltura; il principio di parità di condizioni tra operatori, siano essi pubblici o privati. Gli articoli dal 2 al 6 sostituiscono gli articoli dal 337 al 341 del regio decreto del 1934; le nuove norme insistono in particolare sulla materia della programmazione, realizzazione e gestione dei cimiteri e crematori, prevedendo piani regionali e comunali per definire migliori spazi per i cimiteri ed i crematori la cui edificazione e gestione spetta agli enti locali, utilizzando anche le forme associative consentite, quali il project financing. La sola realizzazione dei crematori spetta anche agli enti morali, senza scopo di lucro, nonché, in seguito ad un emendamento approvato dalla XII Commissione, ad operatori privati in possesso dei requisiti previsti. La nuova formulazione dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie dispone in materia di ubicazione dei cimiteri e dei crematori e definisce le modalità per la costruzione di cappelle private e familiari e dei crematori. La distinzione introdotta ripristina quella consolidata che già figurava nel testo originario del secondo Pag. 114 comma dell’articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265, dove si faceva riferimento alle cappelle private e gentilizie. Quindi, con l’introduzione nell’articolo, attraverso un emendamento che verrà presentato in Assemblea, della congiunzione «e», si intende ripristinare la differenza tra cappelle private e familiari. L’articolo 4 sostituisce l’articolo 339 e definisce in modo organico e compiuto il concetto di trasporto di cadavere, specificando anche che l’addetto a tale servizio assume la veste di incaricato di pubblico servizio. L’articolo 5, sostitutivo dell’articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, inasprisce la sanzione irrogata a chi contravviene al divieto di seppellire un cadavere od ossa umane al di fuori dei cimiteri, mentre l’articolo 6 demanda alla regione, sentito il comune competente, l’autorizzazione alla sepoltura di cadaveri, ceneri od ossa umane fuori dal cimitero, per motivi di onoranze speciali. All’articolo 7, che introduce il nuovo articolo 341-bis nel testo unico delle leggi sanitarie, si definisce il concetto di attività funebre e si stabiliscono norme di salvaguardia etica del settore, sanzionando severamente chi favorisce, in modo irregolare, lo svolgimento di un servizio funebre. Vorrei rilevare che sono state introdotte, in sede di Commissione, norme che giungono fino alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. L’articolo 8 modifica l’articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, prevedendo l’adozione da parte di ogni comune di un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, e prevedendo per i contravventori, quando non si applichino pene stabilite nel testo unico o in altre norme, una sanzione amministrativa. L’articolo 9 dà attuazione alle norme in materia di cremazione previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, integrando alcuni dei principi contenuti in quel testo. In particolare, si stabiliscono le condizioni per la dispersione delle ceneri all’aperto, in montagna, al mare, nei laghi e nei fiumi, nonché in aree private. L’articolo 9 è stato modificato, nel corso dell’esame da parte della Commissione affari sociali, con l’accoglimento di emendamenti tesi ad assicurare la certezza dell’identità delle ceneri, con l’introduzione di una medaglia identificativa, da applicare sul cofano della bara prima della cremazione, ed a disporre per quanto attiene alle cellette cinerarie e ossarie. Il trasporto funebre, fino ad oggi di esclusiva competenza dei comuni, viene disciplinato dall’articolo 10 come attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l’impresa di onoranze funebri, secondo norme regionali. L’articolo 10, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, fornisce alle imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranze funebri tale possibilità. All’articolo 11 si introduce una novità, rappresentata dalla previsione di appositi ambienti nei quali gli operatori pubblici, privati o misti potranno svolgere servizi per il commiato, fruibili da qualunque cittadino o esercente l’attività funebre, in condizioni di pari dignità. L’articolo 11 prevede, inoltre, la possibilità di istituire crematori laddove sorgeranno nuovi spazi dedicati al commiato, dopo l’approvazione della legge in esame, e, viceversa, di dotare di sale del commiato i crematori di prossima costruzione. Al fine di evitare situazioni di monopolio, viene inoltre introdotta una norma di salvaguardia, che non consente ai soggetti gestori delle sale del commiato di convenzionarsi con strutture sanitarie pubbliche e private per la gestione dei rispettivi servizi mortuari. Ai sensi dell’articolo 12, vengono dettati i principi base sulla tanatoprassi (pratica dedicata alla conservazione ed alla cosmesi della salma). Nel testo, inoltre, si delinea il profilo professionale del tanatopratore. L’articolo 13, infine, stabilisce norme riguardanti il cimitero per animali d’affezione, dando così riconoscimento al legame affettivo che si instaura tra le famiglie Pag. 115 che accolgono un animale nelle proprie abitazioni e l’animale stesso. Anche in tal caso, promuovendo il criterio di parità delle condizioni, si prevede che la realizzazione del cimitero sia effettuata da operatori pubblici o privati. Concludendo, sottolineo l’importanza del provvedimento in
esame, reso urgente dalla necessità di fornire alle regioni, competenti in materia organizzativa e procedurale, una sorta di testo base al quale riferirsi nel momento in cui intendono legiferare in materia. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. ANTONIO GUIDI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito. PRESIDENTE. Sta bene. È iscritta a parlare l’onorevole Zanotti. Ne ha facoltà. KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, vorrei ricordare che, nel corso degli ultimi anni, il settore funerario è stato oggetto di interventi specifici volti a regolare esclusivamente alcune parti della materia, mentre continua tuttora a mancare una disciplina normativa generale che risponda alle carenze esistenti e renda finalmente operativa la disciplina vigente, in particolare su tutta la pratica che riguarda la cremazione. A tal riguardo – lo sappiamo: abbiamo svolto, in Commissione, numerose audizioni – da parte degli operatori del settore, delle associazioni che si occupano della cremazione e di diversi settori dell’opinione pubblica sono state avanzate molte sollecitazioni, al fine di una tempestiva conclusione dell’iter di questo disegno di legge di iniziativa del Governo, al quale sono state abbinate altre proposte di legge: quella a prima firma dell’onorevole Burtone, quella a prima firma del presidente Biondi, ed altre. Tali progetti di legge sono volti a disciplinare in modo organico il settore funerario, modificando ampiamente la normativa vigente di cui al testo unico delle leggi sanitarie e ponendo attenzione non solo ai profili di carattere igienico-sanitario, ma anche agli aspetti di carattere gestionale. Questo progetto di legge, infatti, interviene con modifiche e integrazioni – come ricordato dal relatore – al regio decreto n. 1265 del 1934 ed alla legge sulla cremazione, la n. 130 del 2001, trasformando – peraltro – alcuni principi introdotti, in particolare dalla menzionata legge n. 130 del 2001, in veri e propri diritti. È noto che ogni anno oltre mezzo milione di famiglie italiane sono coinvolte in un evento luttuoso e che una grande attenzione è presente tra i cittadini nei confronti della regolamentazione di tutte le attività funerarie cimiteriali, con una particolare attesa ai cambiamenti che la legge n. 130 del 2001 aveva introdotto, ma che la mancanza del regolamento attuativo, come noto, non aveva trasformato in diritti. La materia della disciplina funeraria investe, quindi, profili complessi. Cito, tra gli altri, quelli della pianificazione del territorio e dell’accoglimento delle salme nei cimiteri, nonché quelli della tutela degli utenti nei confronti delle possibili situazioni di monopolio – o oligopolio – del percorso funerario, oltre che del diritto di ognuno di scegliere le modalità di sepoltura o cremazione. Nostro compito, dunque, è quello – attraverso una legge nazionale – di esprimere un modello di gestione dei servizi cimiteriali che sia sì adattabile alla molteplicità delle possibili scelte, tutelando e rispettando anche gli usi funerari di ogni comunità territoriale, ma che definisca standard uniformi volti all’omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale. La cremazione merita un discorso a parte, poiché è una pratica che si sta imponendo nel nostro paese, dopo che si è diffusa in Europa, non solo per motivi ecologici e di sanità pubblica, o perché con essa si possono risolvere gravi problemi cimiteriali, ma anche per motivi etici. La cremazione, infatti, è una civilissima ed antichissima pratica in uso presso popoli Pag. 116 di varia cultura, per rendere onore al defunto ed alla sua dignità umana. La cremazione, in Italia, mediamente – lo testimoniano i dati diffusi dalla Socrem -, è scelta in circa il 7,5 per cento dei decessi, a fronte di una media europea del 35 per cento – dunque, molto più alta – con punte, nel Regno Unito, in Svizzera e in Danimarca, del 70-75 per cento. L’Italia è tra i «fanalini di coda», assieme al Portogallo e, addirittura, dietro la Spagna. In Italia si fa decisamente ancora troppo poco per accelerare il processo di acquisizione dell’idea della cremazione. In taluni strati culturali, infatti, è ancora troppo forte il tabù della morte. Troppe superstizioni e troppi pregiudizi vi sono ancora sulla pratica della cremazione, ma ciò – ahimè – non è il solo ostacolo. Per la diffusione della scelta della cremazione, pur essendo essa imprescindibile da un discorso culturale di fondo, vi è, infatti, bisogno soprattutto di una normativa che non la ostacoli e di strutture adeguate ed efficienti. In Italia, oggi esistono solo 39 impianti, per un totale di 56 forni, di cui 16 di proprietà – o gestiti – dalle società per la cremazione, che attualmente effettuano quasi un quarto delle cremazioni italiane. Circa il 90 per cento delle cremazioni in Italia viene effettuato al nord (comprendendo nel nord anche la regione Toscana), mentre circa il 10 per cento viene effettuato nel centro e nelle isole. La disciplina delle attività nel settore funerario interviene, quindi, come ho già detto, su una materia estremamente delicata e importante ed è necessaria per sanare diverse situazioni di inadeguatezza normativa, in quanto l’attuale regolamentazione è data ormai da molti anni e comporta l’adozione di procedure obsolete e del tutto superate dal punto di vista scientifico. Inoltre, non consente la diffusione della cremazione – come ho detto poc’anzi – come pratica funeraria, poiché la legge nazionale non è stata corredata dai necessari regolamenti d’attuazione. Un provvedimento organico, che ridisegna la materia funeraria e di polizia mortuaria, deve perseguire alcuni obiettivi irrinunciabili: anzitutto, garantire il rispetto della dignità delle persone e dei diritti dei cittadini; tutelare gli interessi degli utenti dei servizi funebri; semplificare le procedure e gli adempimenti necessari; informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni. Sottolineo quelli che, a nostro parere, sono i punti di maggiore delicatezza e che presentano aspetti di criticità nella normativa all’esame dell’Assemblea. Il primo riguarda la disciplina dei servizi pubblici e delle funzioni spettanti agli enti locali, in particolare ai comuni, in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria. Su questo piano, secondo noi, dovrebbe essere affermato il principio dell’interesse pubblico di talune attività e l’esclusiva competenza dei comuni in tema di realizzazione di cimiteri e crematori. Si dovrebbe non rendere possibile, cioè vietare ai privati la realizzazione di cimiteri o crematori. Nel dibattito in Commissione affari sociali è stata, invece, introdotta un’apertura in questo senso (articolo 2, comma 3); ciò, secondo noi, potrebbe portare ad inaccettabili discriminazioni nell’accesso a tali strutture. Cosa diversa è, invece, la gestione di cimiteri e crematori, che può essere affidata a soggetti pubblici o privati. Da questo punto di vista, appare, invece, condivisibile la previsione relativa alle strutture per il commiato, che devono essere fruibili da qualsiasi cittadino esercente l’attività funebre, anche se realizzate da soggetti privati. Ancora, su questo punto, la normativa comprende previsioni in ordine ai piani per la realizzazione di cimiteri e crematori, zone di rispetto cimiteriale, regolamentazione delle sepolture. Si potrebbe, quindi, inserire a questo riguardo qualche passaggio sulle procedure e le modalità per il recupero e il riutilizzo di parti storiche dei cimiteri monumentali che si trovano in situazione di abbandono. La rapidità con cui il provvedimento è stato iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea ci costringe a presentare al riguardo Pag. 117 un emendamento direttamente in Assemblea, non appena si passerà all’esame dell’articolato. Il secondo punto riguarda la regolamentazione del settore dell’attività funebre che, secondo noi, presenta alcuni aspetti di criticità. A nostro avviso, occorre dettagliare meglio la normativa (gli articoli 7 e 10 del progetto di legge)
, prevedendo una specifica autorizzazione comunale rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con regolamento regionale. Tale previsione si rende necessaria per superare forme esistenti di abusivismo o di non regolarità, tanto più inaccettabili in quanto intervengono in una fase in cui la fragilità delle persone deve essere, al contrario, supportata da trasparenza e assoluta correttezza delle prestazioni. Anche questo tema è molto delicato in quanto esiste la necessità, appunto, di dare trasparenza ed affidabilità a tutto il settore, eliminando situazioni di accaparramento dei funerali e tutelando le famiglie da situazioni disdicevoli, ahimé, oggi esistenti. Il terzo ed ultimo punto, su cui mi sono particolarmente soffermata, riguarda la regolamentazione della pratica della cremazione per consentirne il pieno sviluppo in relazione al fatto che sempre più persone scelgono tale pratica e che la stessa costituisce un metodo igienico, sicuro ed in grado di limitare l’espansività progressiva dei cimiteri. Oggi in alcune regioni, per effetto di leggi regionali, l’affidamento personale delle ceneri e la dispersione delle stesse sono pratiche attuabili e che vengono di fatto esercitate. Tuttavia, è auspicabile una normativa nazionale in materia sia per garantirne un’applicabilità generale, sia per completare la normativa con aspetti legati ad ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ad esempio in tema di anagrafe e stato civile. Ad ogni modo, ritengo che tale tematica, per la sua complessità, richieda approfondimenti specifici su questioni giuridiche molto fini. Riteniamo che il provvedimento in esame possa essere oggetto al riguardo di specifici contributi migliorativi. Per concludere, mi rivolgo al relatore per sottolineare come la disponibilità dichiarata da lui e dalle forze politiche di maggioranza al fine di individuare punti di convergenza non abbia trovato un riscontro nella discussione svoltasi in Commissione relativamente alle proposte emendative avanzate dall’opposizione, alcune delle quali ho cercato di illustrare con questo intervento in sede di discussione sulle linee generali. Tali proposte sono state respinte sulla base, tra l’altro, dell’argomentazione che esse, facendo chiarezza sul ruolo dei comuni, avrebbero invaso competenze regionali. I nostri emendamenti sono esclusivamente volti a colmare talune lacune che riteniamo ancora esistenti nel provvedimento, nonché ad assicurare un ordinamento omogeneo sul territorio nazionale. Ripresenteremo all’attenzione dell’Assemblea i nostri emendamenti augurandoci un’assai diversa disponibilità del relatore rispetto a quella espressa a suo tempo in Commissione. Alcune modifiche del testo sono per noi dirimenti per esprimere un voto non negativo sul provvedimento. PRESIDENTE. Constato l’assenza dell’onorevole Galante iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato. È iscritto a parlare l’onorevole Burtone. Ne ha facoltà. GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, anche noi della Margherita siamo stati in Commissione fra quanti hanno cercato di operare per dare vita ad un testo più equilibrato, in grado cioè di raccogliere con serenità e prudenza tutte le osservazioni espresse dai gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, ma anche dai rappresentanti del settore. L’atteggiamento della maggioranza, come ricordava la collega Zanotti, è stato purtroppo di netta chiusura. Quelle proposte che cercavano di porre nella legge elementi di indirizzo generale, una cornice certa in grado di armonizzare i comportamenti di tutti i soggetti interessati al settore funerario sono state bocciate dalla maggioranza. Pag. 118 Noi, invece, avremmo voluto che venisse garantita trasparenza in una materia ormai in fase di evoluzione sotto il profilo della spinta legislativa delle varie regioni e che da troppo tempo necessita della realizzazione di una legislazione quadro. Credo che nessuno possa imputare all’opposizione – mi rivolgo al relatore – comportamenti ostruzionistici. Anzi, il disegno di legge del Governo conteneva buona parte delle sollecitazioni presenti in una proposta da me avanzata. Rispetto ai testi delle proposte di legge presentate dai vari parlamentari di maggioranza e di opposizione e rispetto allo stesso testo del disegno di legge governativo, il testo al nostro esame presenta degli arretramenti. Bisognava mettere in campo uno sforzo ulteriore, prendendo atto che la legislazione generale sui servizi pubblici locali in questo settore è andata avanti. Mi rendo conto che il compito della Commissione affari sociali era arduo, in quanto per la prima volta si poneva mano alla disciplina di una materia articolata, dove si intrecciano competenze di vari livelli (locale, regionale e nazionale), esigenze di profilassi e di tutela della salute, oltre che interessi complessi dal punto di vista economico. L’obiettivo principale a nostro avviso deve restare quello di modernizzare un servizio a favore dei cittadini bisognosi di risposte, in un momento di estrema debolezza, qual è quello di un lutto di una cara persona. Invece, questa maggioranza, ignorando tutto ciò, ha privilegiato la difesa di alcuni interessi di settori privati e così, alla fine, ha agito come fattore di squilibrio per tutto il sistema. Il testo all’esame dell’Assemblea risulta pertanto, a nostro parere, peggiorativo, anche rispetto a quello presentato dal Governo, in quanto riduce le regole del settore funebre, poste a garanzia nei confronti dei cittadini (penso ad esempio alla soppressione del terzo comma dell’articolo 10, che pure cercava di disciplinare una realtà evolutiva, come quella dei centri che forniscono il trasporto pubblico, senza per questo essere impresa pubblica); perché ammette, senza l’adeguato sistema di garanzie previsto dalla legislazione nazionale ed europea, non precisati operatori privati alla realizzazione di cimiteri (e a questo punto il controllo pubblico diventa una nozione priva di contenuti concreti); infine perché, astenendosi dal fornire indirizzi di comportamenti e regole chiare su moltissimi aspetti dei procedimenti amministrativi di polizia mortuaria – anche se mantiene in vita l’obsoleto ed ormai inadeguato decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 -, produce effetti esattamente opposti a quelli che si prefiggeva ed induce ad un perenne conflitto tra legislazione regionale e regolamentazione comunale. Per concludere, non credo sia cosa saggia emarginare pratiche funerarie che appartengono alla nostra tradizione e alla nostra identità, a favore di una deregulation che ci porta verso un mare ignoto. Il sistema funerario italiano, così come quello dei paesi latini, si è retto per due secoli all’interno di una dialettica fra istituzione locale, chiesa (o comunità religiose) e famiglie. Mi sembra poco lungimirante, in termini di equilibrio di sistema, sostituire questi attori tradizionali delle cerimonie funebri con enti che, come le regioni, sono forzatamente lontani dalle singole comunità locali, ma vengono chiamati a compiti gravosi di pianificazione, senza tuttavia avere una griglia di riferimento nazionale, né possedere una reale consapevolezza dei problemi, che continuano ad essere ancorati a livello comunale. I cimiteri infatti sono luoghi nei quali vengono custoditi il credo e la memoria laica di una comunità. Mi sembra francamente un danno troppo grave per tanti – a fronte di un beneficio così modesto per pochi – pensare che siano strutture da periferizzare o da sopprimere, in nome di una razionalità astratta di programmazione; oppure, voler ridurre questi luoghi, dove si esprimono centinaia di anni di storia pubblica e di domestiche vicissitudini, a quartieri poveri, mentre più in là sorgono i nuovi quartieri ricchi. Per tutti questi motivi, abbiamo ritenuto di dover ripresentare all’esame dell’Assemblea Pag. 119 le proposte emendative bocciate in Commissione, confidando in un esame più pacato e più costruttivo. PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Pag. 119 … (Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4144) PRESIDENTE. Ha f
acoltà di replicare il relatore. FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, vorrei intervenire per replicare ai colleghi Zanotti e Burtone che ringrazio per le considerazioni svolte. Come è stato ben detto in Commissione, vi è stata una condivisione su molti punti in ordine ad un testo che è necessario, affinché il nostro paese si adegui alle formule attuali, soprattutto per quanto riguarda la cremazione. Tuttavia, è emerso l’aspetto della parità di condizione tra i soggetti operanti nel settore, pubblici e privati. Il nostro intendimento è quello di offrire, attraverso un libero mercato, una maggiore possibilità di scelta ai familiari, con una pluralità di servizi, garantendo la pari opportunità agli operatori, che fino ad oggi hanno tradizionalmente operato, ovvero quelli pubblici e quelli privati. Questa è l’unica vera distanza che oggi è emersa in aula tra la maggioranza e l’opposizione in tale materia. PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, onorevole Guidi, ha facoltà di replicare. ANTONIO GUIDI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, vorrei svolgere una considerazione, probabilmente, superflua, ma, forse, a volte, le cose superflue e banali hanno un loro forza. Oggi pomeriggio ho assistito a discussioni sulla morte. Per qualcuno potrebbe sembrare residuale; qualche parlamentare ha addirittura usato parole di ironia che non ho ben compreso. Credo che il rispetto della vita passi anche attraverso il rispetto della morte e anche di chi è già morto. Credo, quindi, che sia molto civile il dibattito che si è svolto oggi, prima parlando dei bambini o dei cimiteri di vari tipi. Non vi è cesura tra la discussione sulla vita e sulla salute ed il rispetto di chi sopravvive e anche di chi è morto. Quindi, con riferimento a tale dibattito, al di là di alcune differenze, ritengo che occorra fornire a chi sopravvive la possibilità di scegliere, anche con una certa fretta (sappiamo che, spesso, le salme giacciono per mesi nei depositi), se avere presto un giusto giaciglio per la morte. Credo sia rispettoso per chi sopravvive, ma anche per la salma. Insisto nel dire che oggi, non certo con gioia, ma con serenità e con rispetto, che dovrebbero essere condivisi da tutti i colleghi, ho visto con quanta passione chi ci crede ha potuto parlare di salute, di vita, di rispetto per chi resta in vita con il suo dolore, per chi muore e per chi è morto, per la salvaguardia della sua dignità. È un mondo che va tanto in fretta e spesso perde troppo la memoria. La necessità di disporre di luoghi dignitosi non opulenti, ma confortevoli per commemorare, ricordare ed accogliere, credo sia estremamente importante. La difesa della salute vuol dire anche difesa del diritto di chi sopravvive e di chi è andato in altri luoghi. Quindi, non si tratta di un dibattito laterale ad argomenti che sembrano sempre legati all’utilità dell’oggi, ma di un percorso di grande civiltà pensando anche a chi ci sopravvive e a chi, anche morendo, lascia un grande patrimonio per la nostra sopravvivenza. PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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